VERBALE DI ASSEMBLEA
Il verbale di assemblea è un documento fondamentale per risolvere
molte controversie che possono accendersi all'interno del
condominio; così, in caso d'impugnazione di una delibera, è a esso
che bisogna rifarsi per accertare, per esempio, se la decisione è
stata adottata con la prevista maggioranza o se vi era il numero
legale affinché l'assemblea potesse considerarsi validamente
costituita.
Contenuto
Il verbale deve registrare, il più fedelmente possibile, le
operazioni che si svolgono durante i lavori dell'assemblea. In
particolare, per ciascuna delibera devono essere indicati con
precisione i nominativi dei condomini che hanno votato a favore e di
quelli che hanno votato contro, con i rispettivi millesimi (per
completezza è opportuno indicare anche gli astenuti). Questi
elementi sono indispensabili sia per individuare i condomini
legittimati all'impugnazione del provvedimento (come gli assenti o i
dissenzienti), sia per accertare l'esistenza di eventuali situazioni
di conflitto d'interessi che possono incidere sulla maggioranza ai
fini della validità della delibera. La delibera adottata senza che
nel verbale siano stati indicati questi elementi è invalida, né può
essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in
sede di assemblea, dell'inesistenza del quorum da parte del
condomino dissenziente, poiché questi non aveva alcun obbligo di
eccepirlo, pena decadenza. Non è, invece, indispensabile indicare
ora e luogo di convocazione anche se è consigliabile farlo per
evitare possibili contestazioni.
L'erronea indicazione a verbale della presenza di un condomino che
sia invece assente non rende invalida la delibera se, anche
detraendo questa presenza fittizia, non vengono meno né il quorum
costitutivo, né quello deliberativo.
Il verbale va compilato anche se l'assemblea non ha adottato alcuna
delibera, questo per consentire a tutti i condomini, compresi gli
assenti e i dissenzienti, di controllare lo svolgimento dei lavori e
prendere le opportune iniziative. La stesura del verbale non è
invece obbligatoria se la prima convocazione è andata deserta. Il
verbale andrebbe compilato via via che si svolge la seduta, in modo
da registrarne l'andamento con la massima fedeltà. Spesso, però,
viene redatto dopo che la seduta è stata dichiarata chiusa: il
Tribunale di Palermo lo ha considerato ugualmente valido. Il
condomino ha diritto a che vengano messe a verbale sue osservazioni,
richieste e dichiarazioni, purché attinenti alla costituzione
dell'assemblea e alle relative delibere. Egli ha altresì il diritto
di farsi rilasciare copia del verbale, anche se nel corso
dell'assemblea non siano state adottate delibere. Il verbale di
assemblea, in quanto atto privato e non pubblico, può essere redatto
in una lingua diversa dall'italiano, se così stabilisce la
maggioranza.
Efficacia probatoria
Il verbale, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona
o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva dei fatti
che afferma essersi verificati in assemblea, per cui spetta al
condomino che impugni la delibera provarne la non veridicità del
verbale. Sotto un altro profilo, il verbale contenente l'indicazione
delle spese occorrenti alla conservazione o all'uso delle parti
comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere un decreto
ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso, anche in mancanza
dello stato di ripartizione.
Firma
Il verbale, una volta redatto, deve essere firmato dal presidente e
dal segretario dell'assemblea. La Corte d'Appello di Milano ha
sancito l'inesistenza delle delibere indicate in un verbale non
firmato dal presidente dell'assemblea. Successivamente, però, la
Cassazione ha stabilito che la mancanza di sottoscrizione da parte
del presidente rende inopponibili ai condomini che non hanno
partecipato all'assemblea le delibere da questa adottate, ma non
impedisce che essi ne abbiano avuto conoscenza in altro modo. Se poi
attraverso il verbale si formalizzano particolari accordi fra i
condomini o fra uno o più condomini da un lato e il condominio
dall'altro (si pensi a una transazione), e si vuole che acquisti
l'efficacia probatoria di una scrittura privata, deve essere firmato
da tutti coloro che danno vita all'accordo.
Invio
Il verbale deve essere inviato in copia sia ai condomini che
hanno partecipato all'assemblea, sia a quelli che non erano presenti
all'assemblea, neppure per delega. Non c'è un termine entro il quale
l'amministratore è tenuto a curare questo adempimento; al fine,
però, di sgomberare quanto prima il terreno da possibili
impugnazioni delle delibere adottate (quelle annullabili possono
esserlo entro 30 giorni dal ricevimento del documento), è
preferibile farvi luogo quanto prima. L'invio del verbale effettuato
con ritardo non è comunque motivo di nullità delle delibere
adottate. L'amministratore non può limitarsi a indicare, in calce
alla copia del verbale trasmesso ai condomini assenti, che la
maggioranza per la costituzione dell'assemblea non è stata
raggiunta, ma deve indicare in modo preciso e dettagliato gli
elementi comprovanti l'esistenza del vizio denunciato.
Riapertura
Se, dopo che la seduta è stata dichiarata chiusa, e dopo che
alcuni condomini si sono allontanati, il verbale viene riaperto,
l'eventuale delibera che dovesse essere adottata senza che si sia
fatto luogo a una nuova convocazione dell'assemblea è nulla.
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