USUFRUTTUARIO
L'usufrutto (articolo 978 e seguenti del Cod.
civ.) è il diritto, riconosciuto a un soggetto (usufruttuario), di
godere gratuitamente di un bene appartenente ad altro soggetto (nudo
proprietario) usando la diligenza del buon padre di famiglia (ossia
la diligenza dell'uomo medio), e di ricavarne le utilità che esso
può fornire, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica,
ossia di non orientarlo a scopi diversi da quelli cui è destinato:
così, se l'usufrutto ha per oggetto un'abitazione, l'usufruttuario
non può trasformarla in ufficio. Se la durata del rapporto viene
stabilita per tutta la vita dell'usufruttuario, alla morte di questi
si verifica automaticamente il cosiddetto consolidamento
dell'usufrutto, ossia il nudo proprietario acquista la piena
proprietà del bene. La posizione dell'usufruttuario di un'unità
immobiliare ubicata in un edificio condominiale rileva sotto due
punti di vista: quello della contribuzione alle spese e quello della
convocazione per l'assemblea.
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