|   USUFRUTTUARIO  L'usufrutto (articolo 978 e seguenti del Cod. 
			civ.) è il diritto, riconosciuto a un soggetto (usufruttuario), di 
			godere gratuitamente di un bene appartenente ad altro soggetto (nudo 
			proprietario) usando la diligenza del buon padre di famiglia (ossia 
			la diligenza dell'uomo medio), e di ricavarne le utilità che esso 
			può fornire, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica, 
			ossia di non orientarlo a scopi diversi da quelli cui è destinato: 
			così, se l'usufrutto ha per oggetto un'abitazione, l'usufruttuario 
			non può trasformarla in ufficio. Se la durata del rapporto viene 
			stabilita per tutta la vita dell'usufruttuario, alla morte di questi 
			si verifica automaticamente il cosiddetto consolidamento 
			dell'usufrutto, ossia il nudo proprietario acquista la piena 
			proprietà del bene. La posizione dell'usufruttuario di un'unità 
			immobiliare ubicata in un edificio condominiale rileva sotto due 
			punti di vista: quello della contribuzione alle spese e quello della 
			convocazione per l'assemblea.      
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