AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

USUFRUTTUARIO

L'usufrutto (articolo 978 e seguenti del Cod. civ.) è il diritto, riconosciuto a un soggetto (usufruttuario), di godere gratuitamente di un bene appartenente ad altro soggetto (nudo proprietario) usando la diligenza del buon padre di famiglia (ossia la diligenza dell'uomo medio), e di ricavarne le utilità che esso può fornire, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica, ossia di non orientarlo a scopi diversi da quelli cui è destinato: così, se l'usufrutto ha per oggetto un'abitazione, l'usufruttuario non può trasformarla in ufficio. Se la durata del rapporto viene stabilita per tutta la vita dell'usufruttuario, alla morte di questi si verifica automaticamente il cosiddetto consolidamento dell'usufrutto, ossia il nudo proprietario acquista la piena proprietà del bene. La posizione dell'usufruttuario di un'unità immobiliare ubicata in un edificio condominiale rileva sotto due punti di vista: quello della contribuzione alle spese e quello della convocazione per l'assemblea.