USUCAPIONE
È un modo di acquisto della proprietà a titolo
originario. È regolamentato dall'articolo 1158 e seguenti del Cod.
civ. e ha lo scopo di conferire certezza ai rapporti giuridici
attraverso la preferenza accordata a chi, pur non essendo
proprietario di un bene, si cura di esso traendone i relativi
benefici (spesso con riflessi positivi anche sulla collettività),
rispetto a chi, ancorché proprietario, trascura di servirsene.
Requisiti dell'usucapione sono: il possesso del bene (si deve
trattare di possesso non violento né clandestino, o, se violento o
clandestino, la violenza o la clandestinità devono essere cessate);
occorre poi che il possesso si protragga per il previsto periodo di
tempo, variabile a seconda delle circostanze (per esempio, 20 anni
per gli immobili il cui possesso sia stato acquistato in malafede,
IO anni se il possesso di questi beni è stato acquistato in buona
fede e in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la
proprietà e trascritto nei registri immobiliari), senza subire
interruzioni superiori a un anno. È necessario infine che il bene
sia suscettibile di usucapione: non sono tali, per esempio, i beni
demaniali. Affinché, però, il possesso si trasformi in proprietà
giuridicamente riconosciuta, occorre una sentenza del Giudice,
ottenibile provando il concorso di queste circostanze.
Il condomino, per poter acquistare per usucapione la proprietà di
una parte comune dell'edificio, deve provare di aver tenuto, per il
periodo occorrente a far maturare il diritto, una condotta diretta a
rivelare in modo non equivoco agli altri condomini l'intenzione di
comportarsi nei confronti della cosa comune non come semplice
comproprietario di essa ma come proprietario esclusivo, non essendo
sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dal goderne:
così, non basta aver utilizzato un lastrico solare condominiale come
se fosse proprio, mentre gli altri condomini non si curavano di
usarlo, ma occorre, per esempio, averne bloccato l'accesso con una
porta chiusa a chiave, facendo così chiaramente intendere
l'intenzione di appropriarsi dello spazio comune. Non è neppure
idoneo a far scattare l'usucapione l'uso particolarmente intenso
della cosa comune, come nel caso del condomino che porti luce e
acqua sul terrazzo condominiale, con allacciamento alle proprie
utenze. È possibile evitare l'usucapione notificando al condomino,
prima che maturi il termine di legge, un atto di citazione o quanto
meno un atto di costituzione in mora, come previsto dal quarto comma
dell'articolo 2943 del Cod. civ..
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