AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

USUCAPIONE

È un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. È regolamentato dall'articolo 1158 e seguenti del Cod. civ. e ha lo scopo di conferire certezza ai rapporti giuridici attraverso la preferenza accordata a chi, pur non essendo proprietario di un bene, si cura di esso traendone i relativi benefici (spesso con riflessi positivi anche sulla collettività), rispetto a chi, ancorché proprietario, trascura di servirsene. Requisiti dell'usucapione sono: il possesso del bene (si deve trattare di possesso non violento né clandestino, o, se violento o clandestino, la violenza o la clandestinità devono essere cessate); occorre poi che il possesso si protragga per il previsto periodo di tempo, variabile a seconda delle circostanze (per esempio, 20 anni per gli immobili il cui possesso sia stato acquistato in malafede, IO anni se il possesso di questi beni è stato acquistato in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà e trascritto nei registri immobiliari), senza subire interruzioni superiori a un anno. È necessario infine che il bene sia suscettibile di usucapione: non sono tali, per esempio, i beni demaniali. Affinché, però, il possesso si trasformi in proprietà giuridicamente riconosciuta, occorre una sentenza del Giudice, ottenibile provando il concorso di queste circostanze.
Il condomino, per poter acquistare per usucapione la proprietà di una parte comune dell'edificio, deve provare di aver tenuto, per il periodo occorrente a far maturare il diritto, una condotta diretta a rivelare in modo non equivoco agli altri condomini l'intenzione di comportarsi nei confronti della cosa comune non come semplice comproprietario di essa ma come proprietario esclusivo, non essendo sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dal goderne: così, non basta aver utilizzato un lastrico solare condominiale come se fosse proprio, mentre gli altri condomini non si curavano di usarlo, ma occorre, per esempio, averne bloccato l'accesso con una porta chiusa a chiave, facendo così chiaramente intendere l'intenzione di appropriarsi dello spazio comune. Non è neppure idoneo a far scattare l'usucapione l'uso particolarmente intenso della cosa comune, come nel caso del condomino che porti luce e acqua sul terrazzo condominiale, con allacciamento alle proprie utenze. È possibile evitare l'usucapione notificando al condomino, prima che maturi il termine di legge, un atto di citazione o quanto meno un atto di costituzione in mora, come previsto dal quarto comma dell'articolo 2943 del Cod. civ..