USO PROPRIETÀ ESCLUSIVE
Il divieto di adibire le unità immobiliari situate nell'edificio
condominiale allo svolgimento di determinate attività deve risultare
da un regolamento contrattuale. Riportiamo alcune situazioni in cui
i Giudici hanno, a seconda dei casi, considerato legittime o vietate
le varie attività.
Se lo statuto vieta di destinare le unità immobiliari a "sede di
circolo e simili", queste non possono neppure venire trasformate in
bar, perché gli inconvenienti sono i medesimi. Lo stesso Tribunale
di Milano, in presenza di un'autorizzazione dell'assemblea a
destinare un locale a gelateria, ha ritenuto legittima l'estensione
alla somministrazione di caffé e bevande alcoliche, nonostante una
clausola del regolamento non consentisse l'esercizio di attività
quali "mescite di vino, bar e simili". La Corte d'Appello di Perugia
ha ritenuto legittima l'apertura di una macelleria e di un
laboratorio artigianale, anche se lo statuto non consentiva la
destinazione a uso industriale o ad attività rumorose
(caratteristiche che i Giudici non hanno riscontrato nelle due
imprese appena avviate).
Se il regolamento consente che gli appartamenti vengano adibiti allo
svolgimento di attività professionali, vi può operare uno stilista
di moda, a condizione che si tratti di attività meramente
intellettuale e non anche commerciale. Il Tribunale di Roma, in
presenza di una clausola che vietava "attività che comportino rumori
molesti", ha considerato legittima l'utilizzazione a ufficio, poiché
questo era riservato agli impiegati e non al pubblico.
La Cassazione ha stabilito, invece, che non può essere adibito a
discoteca un locale riservato a magazzino, inoltre, ha vietato
l'apertura di un supermercato in un complesso residenziale in una
località marina, in quanto il rego¬amento escludeva "qualsiasi uso
incompatibile con l'igiene, la sicurezza, il decoro e la quiete". Al
contrario, il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima l'apertura
di uno studio dentistico, anche se il regolamento vietava di
destinare gli appartamenti a "gabinetti operatori o per la cura
delle malattie infettive", mentre il Tribunale di Napoli ha
considerato legittimo l'avvio di uno studio medico in presenza di
una clausola che proibiva di adibire le unità immobiliari a
"gabinetto per cura di malattie infettive e contagiose", avendo
ritenuto che la mera occasionalità con la quale venivano prestate le
cure da parte del medico di base escludeva la violazione della
norma.
Se l'uso contrario al regolamento dura da più di 20 anni, il diritto
del condominio e far rispettare la clausola deve considerarsi
prescritto.
Locazione
Se il conduttore adibisce l'immobile a un uso vietato dal
regolamento, il condominio può agire, indifferentemente, nei suoi
confronti o nei confronti del condomino locatore; se del caso
mediante la cessazione del rapporto locatizio, invocando la
violazione dell'articolo 80 della legge n. 392/1987. È fatto salvo
il diritto del condominio di esigere il risarcimento dei danni. Se
poi il condomino locatore, nonostante il regolamento glielo
impedisse, aveva autorizzato il conduttore all'uso diverso, questi
può chiedergli i danni qualora il condominio lo costringa a
sospendere l'uso vietato.
Opere
Il condomino può eseguire sul piano o sulla porzione di piano di
proprietà esclusiva opere finalizzate a favorirne una destinazione
d'uso piuttosto che un'altra, a condizione che un regolamento
contrattuale non contenga limiti di destinazione e di uso.
Regolamento
Per assicurare un migliore godimento dell'edificio
nell'interesse comune, il regolamento può contenere limitazioni, più
severe di quelle previste dalla legge, all'uso che i condomini
possono fare delle rispettive unità immobiliari. Le relative
clausole, però, devono essere chiaramente enunciate e approvate da
tutti i condomini o da quelli le cui unità immobiliari vengano
gravate dal divieto. I.:approvazione può avvenire sia attraverso
l'accettazione del regolamento predisposto dall'originario, unico
proprietario dell'edificio (generalmente si tratta del costruttore),
sia attraverso il consenso manifestato in seno all'assemblea nel
caso di regolamento approvato in questa sede.
l limiti introdotti dal regolamento hanno carattere tassativo e non
sono pertanto suscettibili di interpretazione estensiva, né di
applicazione per analogia.
Il condominio, se non viene rispettato il regolamento che pone un
limite alla destinazione d'uso delle proprietà immobiliari
esclusive, può pretendere la cessazione della destinazione abusiva e
il risarcimento degli eventuali danni.
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