USO DELLE PARTI COMUNI
Il galateo della vita condominiale è scolpito nell'articolo 1102 del
Cod. civ.: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". La
legge, quindi, dà grande libertà ai condomini, ma nello stesso tempo
pone due limiti invalicabili ai loro comportamenti: non si possono
compiere atti incompatibili con la normale destinazione delle parti
comuni, né atti che rendano agli altri condomini più gravoso o
addirittura impossibile l'uso di esse.
La nozione di "pari uso" della cosa comune cui fa riferimento la
norma non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo;
ciascun condomino, infatti, ha la facoltà di trarre dalle parti
comuni la più intensa utilizzazione possibile, a condizione che
questo comportamento sia compatibile con i diritti degli altri.
L'utilizzazione della cosa comune, quindi, può aver luogo non solo
secondo la sua destinazione normale, ma anche in modo particolare e
diverso da quello praticato dagli altri condomini, senza, però,
alterare il rapporto di equilibrio fra le utilizzazioni concorrenti,
attuali e potenziali, degli altri comproprietari. In pratica, non ci
devono essere pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei diritti
altrui, quali asservimenti, immissioni e molestie. A maggior ragione
l'uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può
estendersi alla sua occupazione permanente, tale da portare
all'usucapione della stessa, né all'invasione della proprietà
esclusiva di un altro condomino, come nel caso di una tubatura
collocata da un condomino e attraversante, oltre a una parte comune
dell'edificio, anche parte della cantina di un altro condomino.
Limiti particolari o più severi possono essere imposti dal
regolamento, a condizione, però, che sia contrattuale.
Assemblea
L'assemblea può limitare il godimento, da parte di uno o più
condomini, delle parti comuni dell'edificio o di quelle di esclusiva
proprietà, solo a condizione che la relativa delibera venga adottata
da tutti i partecipanti al condominio, compreso quello che deve
subire la limitazione. L'assemblea, infatti, non può decidere a
semplice maggioranza d'invadere la sfera delle proprietà singole, né
privare, in tutto o in parte, i condomini del loro diritto di usare
e godere dei servizi comuni o delle porzioni di piano di loro
esclusiva proprietà.
Cessione
Un condomino può cedere ad altri il diritto di godimento sulle
parti comuni dell'edificio, solo a condizione di trasferirgli
l'unità immobiliare da esse servita.
Esclusivo
È vietato ogni atto o comportamento finalizzato ad attrarre la
cosa comune nella propria disponibilità, impedendone quindi l'uso
collettivo. Il condomino cui gli altri abbiano conferito l'uso
esclusivo della cosa comune non ne diventa proprietario, a meno che
non ponga in essere atti idonei a mutare il titolo del possesso, cui
deve accompagnarsi il decorso del tempo utile a far scattare
l'usucapione.
Indiretto
Se non è possibile l'uso diretto della cosa comune da parte di tutti
i condomini, neppure stabilendo dei turni, l'assemblea può, con il
voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei partecipanti al
condominio e 334 millesimi, in seconda convocazione), deliberarne
l'uso indiretto: per esempio, dandola in locazione. I proventi vanno
ripartiti tra tutti i condomini.
Intenso
L'obbligo di concorrere alle spese comuni in proporzione ai
millesimi di proprietà prescinde dall'uso effettivo che il condomino
faccia delle parti comuni dell'edificio, dovendosi far riferimento
all'uso potenziale e non a quello effettivo. Di conseguenza deve
pagare anche il condomino che non fa uso delle parti comuni (magari
perché tiene l'unità immobiliare sfitta), a meno che non sia stato
esonerato dal contribuire alla spesa dagli altri condomini, ma
all'unanimità. Al contrario, chi usa più intensamente il bene, non
per questo può essere chiamato a una maggiore contribuzione;
l'intensità dell'uso non deve però essere tale da annullare il pari
diritto degli altri condomini.
Locazione
In caso di locazione il diritto di usare le parti comuni, con i
limiti e le facoltà previsti dalla legge o dal regolamento
condominiale, spetta al conduttore, che al pari degli altri
partecipanti alla comunione può apportarvi le modifiche necessarie
per migliorarne il godimento. Se un conduttore eccede nell'uso delle
parti comuni dell'edificio, il condominio può agire, per far cessare
l'abuso, sia nei confronti dello stesso conduttore sia nei confronti
del locatore.
Particolare
Ciascun condomino può usare la cosa comune in modo particolare e
diverso da quello praticato dagli altri condomini, a patto che tale
utilizzazione rientri fra le destinazioni normali della cosa comune
e non alteri od ostacoli l'utilizzazione da parte degli altri
condomini.
Regolamento
Le clausole del regolamento che limitano i diritti dei condomini
sulle proprietà esclusive o comuni, e quelle che attribuiscono ad
alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri, hanno natura
contrattuale e sono pertanto modificabili solo con il consenso di
tutti i partecipanti alla comunione, consenso che deve essere
manifestato in forma scritta. Il regolamento contrattuale può anche
attribuire a uno o più condomini l'uso esclusivo di determinate
parti comuni dell'edificio. Se invece le clausole del regolamento
che disciplinano l'uso delle cose comuni non sono contrattuali,
possono essere modificate con il voto favorevole della metà più uno
degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500
millesimi.
Turnario
L’assemblea, se una parte comune non è utilizzabile
contemporaneamente da tutti i condomini, può stabilire dei turni:
classico esempio il parcheggio, se lo spazio è insufficiente ad
accogliere tutte le auto dei condomini. La delibera può essere
adottata con il voto favorevole della metà più uno degli
intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Non è detto
che la durata dei turni debba essere necessariamente rapportata ai
millesimi di proprietà, l'importante è che nessuno venga escluso,
neppure se titolare di una quota millesimale minima.
Vietato
Non ci si può servire di una parte comune, per esempio una
strada, per accedere a un immobile estraneo al condominio, perché
così facendo si verrebbe a costituire una servitù di passaggio a
carico dell'edificio condominiale.
|