URTO FRA VEICOLI
Il decreto del ministero dell'Industria, Commercio
e Artigianato del 19/5/1975 ha esteso la copertura assicurativa ai
danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
Pertanto, se in uno spazio condominiale (per es. cortile, rampa di
accesso alle autorimesse) si verifica un urto tra veicoli, e nessuno
dei due conducenti riesce a dimostrare la responsabilità dell'altro,
trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 del Cod. civ.,
per il quale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso a produrre il danno riportato dai singoli
veicoli. Nel qual caso la rispettiva Compagnia di assicurazione
pagherà al proprio assicurato il 50% del danno da questi subito: il
Dpr 18/7/2006, n. 254, infatti, in attuazione dell'art. 150 del
codice della strada, ha introdotto, a partire dal 1/2/2007, il
risarcimento diretto, sia pure limitatamente ai veicoli
immatricolati in Italia (per quelli immatricolati nella Repubblica
di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano è necessario
che l'impresa assicuratrice abbia aderito al sistema) e ai danni
riportati dal veicolo e alle lesioni di lieve entità riportate dal
conducente. La richiesta risarcitoria, per la cui compilazione si
può chiedere l'assistenza della stessa Compagnia, deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o
con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via
telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente
esclusa dal contratto di assicurazione), entro 90 giorni in caso di
lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose,
30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di
denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro. Nei casi, invece, di lesioni gravi,
gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve
seguire la procedura ordinaria, ossia si deve chiedere il
risarcimento del danno alla Compagnia presso la quale è assicurato
il veicolo che ha dato luogo all'incidente. L'amministratore che
abbia omesso di far collocare i dispositivi di sicurezza,
tralasciando di dare esecuzione alla delibera assembleare che li
aveva introdotti, in caso di urto fra veicoli nell'area condominiale
può essere chiamato a rispondere dei danni quanto meno a livello di
concorso, ove si dimostri che i conducenti hanno usato la diligenza
richiesta dalla situazione.
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