URGENZA
Anche nella vita condominiale ci sono delle situazioni in cui è
possibile ottenere dal Giudice un provvedimento d'urgenza che
salvaguardi temporaneamente gli interessi di chi chiede giustizia,
salvo poi attendere i normali tempi processuali per la decisione
definitiva. Questa possibilità è prevista dall'articolo 700 del
Codice di procedura civile, in favore di chi abbia "fondato motivo
di temere che durante il tempo occorrente a far valere il suo
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile".
Affinché il Giudice possa emettere un provvedimento d'urgenza,
devono coesistere due presupposti: il plausibile fondamento della
richiesta, e la possibilità che da un ritardo nell'adozione del
provvedimento possano derivare danni al richiedente o ad altri.
Anche il condominio è frequente protagonista di questo tipo
d'intervento: si tratti di allontanare dall'edificio un animale
pericoloso o di essere autorizzati ad avviare il riscaldamento
nell'inerzia dell'amministratore. Le situazioni portate
all'attenzione dei Giudici sono state evidenziate in corrispondenza
delle singole voci .
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