AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

URGENZA
Anche nella vita condominiale ci sono delle situazioni in cui è possibile ottenere dal Giudice un provvedimento d'urgenza che salvaguardi temporaneamente gli interessi di chi chiede giustizia, salvo poi attendere i normali tempi processuali per la decisione definitiva. Questa possibilità è prevista dall'articolo 700 del Codice di procedura civile, in favore di chi abbia "fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile".
Affinché il Giudice possa emettere un provvedimento d'urgenza, devono coesistere due presupposti: il plausibile fondamento della richiesta, e la possibilità che da un ritardo nell'adozione del provvedimento possano derivare danni al richiedente o ad altri. Anche il condominio è frequente protagonista di questo tipo d'intervento: si tratti di allontanare dall'edificio un animale pericoloso o di essere autorizzati ad avviare il riscaldamento nell'inerzia dell'amministratore. Le situazioni portate all'attenzione dei Giudici sono state evidenziate in corrispondenza delle singole voci .