AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

TUBATURA
 

L’assemblea non può, a maggioranza, deliberare l'installazione di una tubatura condominiale nel locale di proprietà di un condomino; questo tipo d'intervento, infatti, può essere attuato solo con il consenso del proprietario del locale, poiché l'assemblea non può invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini: né in ordine alle cose comuni né in ordine a quelle di esclusiva proprietà. Se la tubatura avvantaggia anche il proprietario del locale, il consenso può essere espresso verbalmente, trattandosi di opera di uso e godimento comune. In caso contrario si viene a creare una servitù di conduttura a carico del locale, per la cui costituzione occorre la forma scritta, cui deve seguire la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari per opporne l'esistenza ai terzi.
 

Danni
Il condomino che subisca un danno dall'occlusione di un tubo di scarico condominiale non può chiedere il risarcimento ai soggetti che fruiscono dell'impianto, ma deve attivarsi nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore, trattandosi di questione attinente all'uso di un bene comune.
 

Guasto
Se si guasta un tubo in un appartamento, il costo della riparazione fa carico al proprietario. Se però si tratta di una tubatura comune che attraversa l'appartamento senza servirlo, la spesa fa carico al condominio.
 

Locazione
Il conduttore che subisca un danno in seguito alla rottura di una tubatura condominiale non può chiamare in causa il condomino locatore ma deve citare il condominio in persona dell'amministratore.
 

Modifica
Il proprietario può modificare le tubature interne all'appartamento, avendo il Tribunale di Roma stabilito che l'impianto idrico, indipendentemente dal modo in cui è strutturato, è condominiale fino all'ingresso nelle singole unità immobiliari. L'intervento, però, non può comportare un pregiudizio per gli altri condomini, altrimenti è vietato.