TUBATURA
L’assemblea non può, a maggioranza, deliberare l'installazione di
una tubatura condominiale nel locale di proprietà di un condomino;
questo tipo d'intervento, infatti, può essere attuato solo con il
consenso del proprietario del locale, poiché l'assemblea non può
invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini: né in ordine
alle cose comuni né in ordine a quelle di esclusiva proprietà. Se la
tubatura avvantaggia anche il proprietario del locale, il consenso
può essere espresso verbalmente, trattandosi di opera di uso e
godimento comune. In caso contrario si viene a creare una servitù di
conduttura a carico del locale, per la cui costituzione occorre la
forma scritta, cui deve seguire la trascrizione presso la
Conservatoria dei registri immobiliari per opporne l'esistenza ai
terzi.
Danni
Il condomino che subisca un danno dall'occlusione di un tubo di
scarico condominiale non può chiedere il risarcimento ai soggetti
che fruiscono dell'impianto, ma deve attivarsi nei confronti del
condominio, in persona dell'amministratore, trattandosi di questione
attinente all'uso di un bene comune.
Guasto
Se si guasta un tubo in un appartamento, il costo della riparazione
fa carico al proprietario. Se però si tratta di una tubatura comune
che attraversa l'appartamento senza servirlo, la spesa fa carico al
condominio.
Locazione
Il conduttore che subisca un danno in seguito alla rottura di una
tubatura condominiale non può chiamare in causa il condomino
locatore ma deve citare il condominio in persona
dell'amministratore.
Modifica
Il proprietario può modificare le tubature interne all'appartamento,
avendo il Tribunale di Roma stabilito che l'impianto idrico,
indipendentemente dal modo in cui è strutturato, è condominiale fino
all'ingresso nelle singole unità immobiliari. L'intervento, però,
non può comportare un pregiudizio per gli altri condomini,
altrimenti è vietato.
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