TETTO
Coibentazione
La coibentazione del tetto può essere considerata intervento su
parte comune dell'edificio volta al contenimento del consumo
energetico, anche se ad avvantaggiarsene è soprattutto il
proprietario del sottotetto. Di conseguenza, la relativa spesa può
essere deliberata dall'assemblea, come previsto dall'articolo 26
della legge 9/1/1991, n. IO, con il voto favorevole della
maggioranza delle quote millesimali, indipendentemente dal numero
dei condomini. La spesa va suddivisa in proporzione ai millesimi di
proprietà. Se però l'edificio ha più tetti, alla spesa devono
concorrere i soli condomini che traggono utilità dalla parte
interessato all'intervento.
Danni
Alla spesa occorrente alle riparazioni conseguenti ai danni da
infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto devono contribuire, in
proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (primo
comma, articolo 1123 del Cod. civ.), tutti i condomini, anche quello
che ha subito il danno.
Incorporazione
Un condomino non può incorporare il tetto nella sua proprietà
esclusiva; questa innovazione, infatti, è vietata dall'articolo 1102
del Cod. civ.. È necessaria quindi un'autorizzazione da parte di
tutti gli altri condomini.
Mansarda
Rientra nel diritto di sopraelevazione la costruzione, da parte del
proprietario dell'ultimo piano, di una mansarda con annessa
terrazza, in sostituzione del tetto preesistente. È comunque
opportuno, onde evitare possibili contestazioni sotto il profilo
dell'alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio,
acquisire il consenso di tutti gli altri condomini, tanto più che
potrebbe essere richiesto dal Comune come condizione per il rilascio
del permesso di costruire.
Modifiche
Il condomino non può modificare il tetto a proprio ed esclusivo uso
e vantaggio, se la modifica è tale da impedire anche a uno solo
degli altri condomini di utilizzare questa parte comune
dell'edificio. Di conseguenza, si può pretendere la riduzione in
pristino.
Spesa
La spesa richiesta dalla manutenzione del tetto deve essere
ripartita fra tutti i condomini serviti da questa struttura, in
proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo. In
caso di Supercondominio, se, per le caratteristiche strutturali e
funzionali di uno dei corpi di fabbrica (magari perché vi è
installata la centrale termica), risulta che tutti i condomini sono
interessati alla riparazione del relativo tetto, alla spesa devono
contribuire tutti, e non i soli condomini di quell'edificio.
Può accadere che il costruttore-venditore delle singole unità
immobiliari si sia riservato la proprietà esclusiva del tetto. Nel
qual caso le spese di manutenzione sono a suo esclusivo carico solo
se vi sia stata una specifica ed espressa pattuizione in tal senso.
Troverà quindi applicazione il criterio dettato dall'articolo 1126
del Cod. civ. per il lastrico solare di uso esclusivo: un terzo a
carico del proprietario esclusivo del tetto e i restanti due terzi a
carico dei condomini alle cui unità immobiliari il tetto serve da
copertura, in proporzione ai millesimi di proprietà.
Trasformazione in terrazza
Il proprietario dell'ultimo piano non può sostituire il tetto con
una terrazza da annettere al proprio appartamento. Questo tipo
d'intervento, infatti, non rientra nel più ampio diritto di
sopraelevazione spettante al proprietario dell'ultimo piano, ma
costituisce un'alterazione della destinazione della cosa comune; per
la sua realizzazione occorre quindi il consenso di tutti gli altri
condomini, non potendo l'assemblea decidere a maggioranza, pena la
nullità della relativa delibera.
Tubo
Un condomino può sistemare sul tetto condominiale un tubo dell'acqua
potabile, a condizione di non menomare la funzione di questa parte
comune dell'edificio.
|