AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

TETTO
 

Coibentazione
La coibentazione del tetto può essere considerata intervento su parte comune dell'edificio volta al contenimento del consumo energetico, anche se ad avvantaggiarsene è soprattutto il proprietario del sottotetto. Di conseguenza, la relativa spesa può essere deliberata dall'assemblea, come previsto dall'articolo 26 della legge 9/1/1991, n. IO, con il voto favorevole della maggioranza delle quote millesimali, indipendentemente dal numero dei condomini. La spesa va suddivisa in proporzione ai millesimi di proprietà. Se però l'edificio ha più tetti, alla spesa devono concorrere i soli condomini che traggono utilità dalla parte interessato all'intervento.
 

Danni
Alla spesa occorrente alle riparazioni conseguenti ai danni da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto devono contribuire, in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (primo comma, articolo 1123 del Cod. civ.), tutti i condomini, anche quello che ha subito il danno.
 

Incorporazione
Un condomino non può incorporare il tetto nella sua proprietà esclusiva; questa innovazione, infatti, è vietata dall'articolo 1102 del Cod. civ.. È necessaria quindi un'autorizzazione da parte di tutti gli altri condomini.
 

Mansarda
Rientra nel diritto di sopraelevazione la costruzione, da parte del proprietario dell'ultimo piano, di una mansarda con annessa terrazza, in sostituzione del tetto preesistente. È comunque opportuno, onde evitare possibili contestazioni sotto il profilo dell'alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, acquisire il consenso di tutti gli altri condomini, tanto più che potrebbe essere richiesto dal Comune come condizione per il rilascio del permesso di costruire.
 

Modifiche
Il condomino non può modificare il tetto a proprio ed esclusivo uso e vantaggio, se la modifica è tale da impedire anche a uno solo degli altri condomini di utilizzare questa parte comune dell'edificio. Di conseguenza, si può pretendere la riduzione in pristino.
 

Spesa
La spesa richiesta dalla manutenzione del tetto deve essere ripartita fra tutti i condomini serviti da questa struttura, in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo. In caso di Supercondominio, se, per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei corpi di fabbrica (magari perché vi è installata la centrale termica), risulta che tutti i condomini sono interessati alla riparazione del relativo tetto, alla spesa devono contribuire tutti, e non i soli condomini di quell'edificio.
Può accadere che il costruttore-venditore delle singole unità immobiliari si sia riservato la proprietà esclusiva del tetto. Nel qual caso le spese di manutenzione sono a suo esclusivo carico solo se vi sia stata una specifica ed espressa pattuizione in tal senso. Troverà quindi applicazione il criterio dettato dall'articolo 1126 del Cod. civ. per il lastrico solare di uso esclusivo: un terzo a carico del proprietario esclusivo del tetto e i restanti due terzi a carico dei condomini alle cui unità immobiliari il tetto serve da copertura, in proporzione ai millesimi di proprietà.
 

Trasformazione in terrazza
Il proprietario dell'ultimo piano non può sostituire il tetto con una terrazza da annettere al proprio appartamento. Questo tipo d'intervento, infatti, non rientra nel più ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell'ultimo piano, ma costituisce un'alterazione della destinazione della cosa comune; per la sua realizzazione occorre quindi il consenso di tutti gli altri condomini, non potendo l'assemblea decidere a maggioranza, pena la nullità della relativa delibera.
 

Tubo
Un condomino può sistemare sul tetto condominiale un tubo dell'acqua potabile, a condizione di non menomare la funzione di questa parte comune dell'edificio.