D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Art. 1 (L) - Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli
enti locali
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei
regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I – Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su
aree demaniali
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica
Capo II – Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso
di costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di
costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del
permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del
permesso di costruire
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del
permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo
di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per
opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia
di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di
inizio attività in materia edilizia
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del
certificato di agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di
amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della
concessione, del committente, del costruttore e
del direttore dei lavori, nonché anche del
progettista per le opere subordinate a denuncia
di inizio attività
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di
concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni
essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o
in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su
suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o
in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a
permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di
costruire da parte della Regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della Regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del
contributo afferente al permesso di costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici
relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi
pubblici
Capo III – Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di
sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli
portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in
stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi
in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione,
esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di
realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
Sezione III – Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei
lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di
collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
Capo III - Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici
e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e
ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione
delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione
delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I – Norme per le costruzioni in zone
sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di
sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza
artistica
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone
sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei
lavori
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della
giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento
al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione
d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle
norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone
sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio
dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite
dal genio militare
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L) - Ambito di applicazione
Art. 108 (L) - Soggetti abilitati
Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
Art. 110 (L-R) - Progettazione degli impianti
Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il
collaudo degli impianti installati
Art. 112 (L) - Installazione degli impianti
Art. 113 (L) - Dichiarazione di conformità
Art. 114 (L) - Responsabilità del committente o
del proprietario
Art. 115 (L) - Certificato di agibilità
Art. 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli
impianti e cantieri
Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello
unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
Art. 118 (L) - Verifiche
Art. 119 (L) - Regolamento di attuazione
Art. 120 (L) - Sanzioni
Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo
di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione
tecnica e progettazione degli impianti e delle
opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e
collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli
edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli
impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai
consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei
lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate
dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
PARTE III – Disposizioni finali
Capo I – Disposizioni finali
Art. 136 (L-R) - Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi
fondamentali e generali e le disposizioni per la
disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di
tutela dei beni culturali e ambientali contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora decreto legislativo n. 42 del 2004 -
n.d.r.), e le altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di
cui agli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli
enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa
concorrente in materia edilizia nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
propria potestà legislativa esclusiva, nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del
presente testo unico, attuative dei principi di
riordino in esso contenuti, operano direttamente
nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi.
4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
disciplinano l’attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo
unico possono essere interpretate nel senso
della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti alle regioni e agli enti locali dalle
disposizioni vigenti alla data della sua entrata
in vigore.
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono
per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria",
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia",
gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del
2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di
quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in
relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma
la definizione di restauro prevista
dall’articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 29, comma 3,
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei
regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilità degli immobili e delle
pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire
la Commissione edilizia, il regolamento indica
gli interventi sottoposti al preventivo parere
di tale organo consultivo.
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio
1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V,
Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o
organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato Sportello unico per l’edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato,
l’amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all’intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare :
a) alla ricezione delle denunce di inizio
attività e delle domande per il rilascio di
permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia, ivi compreso il certificato
di agibilità, nonché dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti
degli articoli 36, 38 e 46 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora
articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42
del 2004 - n.d.r.).
b) a fornire informazioni sulle materie di cui
al punto a), anche mediante predisposizione di
un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, che consenta a chi vi abbia
interesse l’accesso gratuito, anche in via
telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, all’elenco
delle domande presentate, allo stato del loro
iter procedurale, nonché a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque
rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti
connessi all’applicazione della parte II del
testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di
costruire o del certificato di agibilità,
l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già
allegati dal richiedente:
a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai
sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove
necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L’ufficio cura altresì gli incombenti
necessari ai fini dell’acquisizione, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini
della realizzazione dell’intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del
competente ufficio tecnico della regione, per le
costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione militare per
le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all’articolo 16
della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore della
circoscrizione doganale in caso di costruzione,
spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale
e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per
le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati,
previsti per gli interventi edilizi su immobili
vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e
151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 (ora articoli 20, 21, 22, 29, e 146 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall’amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.);
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi
i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall’articolo 5
della stessa legge, per l’attività edilizia
nella laguna veneta, nonché nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e
nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità competente ai
sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c);
legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e
2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7,
comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste
dalla disciplina regionale e dagli strumenti
urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), i
seguenti interventi possono essere eseguiti
senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro
edificato.
(ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei
depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacità complessiva non superiore a 13 mc è
considerata, ai fini urbanistici ed edilizi,
attività edilizia libera, come disciplinato
dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; d.P.R.
18 aprile 1994, n. 383; d.l. 5 ottobre 1993, n.
398, art. 4, comma 16, convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente
titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano
per la loro realizzazione l’azione integrata e
coordinata di una pluralità di amministrazioni
pubbliche allorché l’accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l’assenso del
comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da
concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal
consiglio comunale, ovvero dalla giunta
comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su
aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3)
1. La realizzazione da parte di privati di
interventi edilizi su aree demaniali è
disciplinata dalle norme del presente testo
unico.
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n.
457 del 1978, art. 27, u.c.)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle
leggi regionali e nel rispetto delle norme
previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490(ora decreto legislativo n. 42 del
2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b),
e c) del primo comma dell'articolo 3 che
riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli
interventi di nuova edificazione nel limite
della densità massima fondiaria di 0,03 metri
cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta
non può comunque superare un decimo dell’area di
proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati
approvati gli strumenti urbanistici attuativi
previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l’edificazione, oltre agli
interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d)
del primo comma dell'articolo 3 del presente
testo unico che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi
interventi sono consentiti anche se riguardino
globalmente uno o più edifici e modifichino fino
al 25 per cento delle destinazioni preesistenti,
purché il titolare del permesso si impegni, con
atto trascritto a favore del comune e a cura e
spese dell'interessato, a praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui
alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso
di costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia
che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del
2002)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o
di loro parti, sono subordinate a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con
legge ulteriori interventi che, in relazione
all’incidenza sul territorio e sul carico
urbanistico, sono sottoposti al preventivo
rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate
ai sensi del presente comma non comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 44.
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di
costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1,
2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,
comma 2)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al
proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo
per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile,
insieme all’immobile, ai successori o aventi
causa. Esso non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati per effetto del suo
rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi
dell’articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non
comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del
permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31,
comma 4, legge n. 1150 del 1942; art. unico
legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in
conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da
parte del comune dell'attuazione delle stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del
permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto
della domanda di permesso di costruire con le
previsioni di strumenti urbanistici adottati, è
sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di
adozione dello strumento urbanistico, ovvero
cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento
urbanistico sia stato sottoposto
all’amministrazione competente all’approvazione
entro un anno dalla conclusione della fase di
pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso
periodo, il presidente della giunta regionale,
con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio che siano tali da
compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del
permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per
il caso di mancato rilascio del permesso di
costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater;
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett.
b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici
o di interesse pubblico, previa deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle
altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia.
2. Dell’avvio del procedimento viene data
comunicazione agli interessati ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme
igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3,
4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31,
comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale
l’opera deve essere completata non può superare
i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso.
Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una
proroga. La proroga può essere accordata, con
provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento
non ultimata nel termine stabilito è subordinata
al rilascio di nuovo permesso per le opere
ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante
denuncia di inizio attività ai sensi
dell’articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di
costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che
i lavori siano già iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del
permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978,
n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt.
1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22
ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17; d.lgs. 5 febbraio 1997, n
22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma
3, il rilascio del permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione,
secondo le modalità indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto
del rilascio del permesso di costruire e, su
richiesta dell’interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del
2002)
(per la rateizzazione si veda l'articolo 47
della legge n. 457 del 1978)
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio,
è corrisposta in corso d'opera, con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base
alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli
strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili
fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi
regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad
aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono
relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
(tra le opere di urbanizzazione primaria sono
incluse le infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici e le
opere relative, in forza dell'articolo 86, comma
3, del decreto legislativo n. 259 del 2003)
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione
primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi
multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dai comuni sulla base dei criteri
definiti dalle regioni.
(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8,
della legge n. 166 del 2002)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono
relativi ai seguenti interventi: asili nido e
scuole materne, scuole dell’obbligo nonché
strutture e complessi per l’istruzione superiore
all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi
e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è
determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di
costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale
assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire
comprende una quota di detto costo, variabile
dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti
il costo di costruzione è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi, così
come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero
del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni
hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove
costruzioni ai sensi del comma 6 (leggasi «comma
9» - n.d.r.).
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo
di costruzione.
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1;
9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del
1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata,
relativa anche ad edifici esistenti, il
contributo afferente al permesso di costruire è
ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso
si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della
prima abitazione è pari a quanto stabilito per
la corrispondente edilizia residenziale
pubblica, purché sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale,
ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153;(l'articolo 12 della legge n. 153
del 1975 è stato abrogato dall'articolo 1, comma
5, decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano
ora l'articolo 1, comma 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del
codice civile)
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche
da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in
attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili
di proprietà dello Stato il contributo di
costruzione è commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17
febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di
costruire relativo agli interventi di edilizia
abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la
quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi
le convenzioni comunali nonché gli atti di
obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione
degli alloggi, sulla base del costo delle aree,
così come definito dal comma successivo, della
costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per
la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi
fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per
la determinazione del costo delle aree, in
misura tale che la sua incidenza non superi il
20 per cento del costo di costruzione come
definito ai sensi dell’articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il
costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti
nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al
biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo
la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione è
nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per
opere o impianti non destinati alla residenza
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di
servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. La incidenza di
tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui al comma
4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in
relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari
all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché
una quota non superiore al 10 per cento del
costo documentato di costruzione da stabilirsi,
in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere
indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
nelle zone agricole previste dall’articolo 17,
venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il
contributo di costruzione è dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento
dell’intervenuta variazione.
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,
2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti
legittimati ai sensi dell’articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da
un’attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonché da
un’autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso
in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci
giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L’esame delle
domande si svolge secondo l’ordine cronologico
di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi
dello sportello unico, i prescritti pareri dagli
uffici comunali, nonché i pareri di cui
all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi
non siano già stati allegati alla domanda del
richiedente e, valutata la conformità del
progetto alle normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora
ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L’interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato
e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende,
fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per
la motivata richiesta di documenti che integrino
o completino la documentazione presentata e che
non siano già nella disponibilità
dell’amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della
realizzazione dell’intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di
cui all’articolo 5, comma 3, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. Qualora si
tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l’articolo 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del
2004 - n.d.r.).
7. Il provvedimento finale, che lo sportello
unico provvede a notificare all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito
della conferenza di servizi di cui al comma 6.
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire
è data notizia al pubblico mediante affissione
all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità
stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono
raddoppiati per i comuni con più di 100.000
abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, la domanda di
permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente
articolo si applica anche al procedimento per il
rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, a seguito
dell’approvazione della deliberazione consiliare
di cui all’articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso
di costruire per gli interventi di cui
all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e
6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini
previsti dall’articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, l’interessato può, con
atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere allo sportello unico che il dirigente
o il responsabile dell’ufficio di cui
all’articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale
istanza viene data notizia al sindaco a cura del
responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede
giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui
al comma 1, l’interessato può inoltrare
richiesta di intervento sostitutivo al
competente organo regionale, il quale, nei
successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest’ultimo termine, sulla domanda di
intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia
di inizio attività
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7,
8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,
convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I parte artt. 34
ss, e 149)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del
2002)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo
6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia
di inizio attività le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e
non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai
fini del rilascio del certificato di agibilità,
tali denunce di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire,
possono essere realizzati mediante denuncia di
inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purché il
progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora
siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali
previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con legge gli altri interventi soggetti a
denuncia di inizio attività, diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al
preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di
tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n.
42 del 2004 - n.d.r.).
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato
di chiedere il rilascio di permesso di costruire
per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 5. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
- Disciplina della denuncia di inizio attività
(Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l.
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9,
10, 11, 14, e 15)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del
2002)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la denuncia di inizio
attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle
opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed è sottoposta al termine
massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia allegato alla denuncia, il
competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 1 decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la
copia della denuncia di inizio attività da cui
risulti la data di ricevimento della denuncia,
l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato
al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di
falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio
attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con
la denuncia di inizio attività. Contestualmente
presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le
stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione
si applica la sanzione di cui all'articolo 37,
comma 5.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
558, legge n. 311 del 2004)
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221,
comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato
dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che
possano influire sulle condizioni di cui al
comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al
comma 2, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attività, o i loro successori
o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità. La
mancata presentazione della domanda comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato
di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei
lavori di finitura dell’intervento, il soggetto
di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a
presentare allo sportello unico la domanda di
rilascio del certificato di agibilità, corredata
della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell’opera rispetto al progetto
approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che
attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127,
nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo
degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli articoli 111 e 126 del presente
testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente,
entro dieci giorni dalla ricezione della domanda
di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale,
previa eventuale ispezione dell’edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata
la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui
all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico
della regione, di cui all’articolo 62,
attestante la conformità delle opere eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al
capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all’articolo 77, nonché
all’articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al
comma 3, l’agibilità si intende attestata nel
caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di
cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso
di autodichiarazione, il termine per la
formazione del silenzio assenso è di sessanta
giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell’amministrazione o che
non possa essere acquisita autonomamente. In tal
caso, il termine di trenta giorni ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non
impedisce l’esercizio del potere di
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di
parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale esercita, anche secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate
nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando
accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi
pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici
provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.). il
dirigente provvede alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le
quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)o su
beni di interesse archeologico, nonché per le
opere abusivamente realizzate su immobili
soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta
in applicazione delle disposizioni del Titolo II
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora Parte Terza del decreto legislativo n. 42
del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle
altre autorità preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(comma così modificato dall'articolo 32, commi
44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal
precedente comma 2, qualora sia constatata, dai
competenti uffici comunali d’ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio,
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che
ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso
di costruire, ovvero non sia apposto il
prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al
competente organo regionale e al dirigente del
competente ufficio comunale, il quale verifica
entro trenta giorni la regolarità delle opere e
dispone gli atti conseguenti.
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di
amministrazioni statali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni
statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui
all’articolo 27, il responsabile del competente
ufficio comunale informa immediatamente la
regione e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato
articolo 27.
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del
permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a
denuncia di inizio attività
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23
aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito in
legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il
committente e il costruttore sono responsabili,
ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformità delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei
lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile
qualora abbia contestato agli altri soggetti la
violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità
o di variazione essenziale rispetto al permesso
di costruire, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente
alla comunicazione resa al dirigente. In caso
contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la
violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione
di denuncia di inizio attività, il progettista
assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di
cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23
aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e
7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a
scopo edificatorio quando vengono iniziate opere
che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,
del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere
di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia
in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento
della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere
stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si
applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica
deve essere rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale
entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validità per un anno dalla data di
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o
di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto
certificato nel termine previsto, esso può
essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di
questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non
siano stati allegati certificati di destinazione
urbanistica, o che non contengano la
dichiarazione di cui al comma 3, possono essere
confermati o integrati anche da una sola delle
parti o dai suoi aventi causa, mediante atto
pubblico o autenticato, al quale sia allegato un
certificato contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree interessate al
giorno in cui è stato stipulato l’atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa.
(comma aggiunto dall’articolo 12, comma 4, legge
n. 246 del 2005; V. anche il comma 5 per il
quale “possono essere confermati, ai sensi delle
disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli
atti redatti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, purché la nullità
non sia stata accertata con sentenza divenuta
definitiva prima di tale data”, e il comma 6 ai
sensi del quale “per gli atti formati
all’estero, le disposizioni di cui agli articoli
30 e 46 del testo unico di cui al d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, si
applicano all’atto del deposito presso il notaio
e le conseguenti menzioni possono essere
inserite nel relativo verbale”)
5. I frazionamenti catastali dei terreni non
possono essere approvati dall'agenzia del
territorio se non è allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo è stato
depositato presso il comune.
6. (abrogato dall'articolo 1, comma 1, del
d.P.R. n. 304 del 2005)
7. Nel caso in cui il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di
terreni a scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne
dispone la sospensione. Il provvedimento
comporta l'immediata interruzione delle opere in
corso ed il divieto di disporre dei suoli e
delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga
la revoca del provvedimento di cui al comma 7,
le aree lottizzate sono acquisite di diritto al
patrimonio disponibile del comune il cui
dirigente o responsabile del competente ufficio
deve provvedere alla demolizione delle opere. In
caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno,
per i quali sia stato emesso il provvedimento
previsto dal comma 7, sono nulli e non possono
essere stipulati, né in forma pubblica né in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale
cancellazione o della sopravvenuta inefficacia
del provvedimento del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano
agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra
coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di
garanzia e di servitù.
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o
con variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23
aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in legge
21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art.107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità
dal permesso di costruire quelli che comportano
la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di esso
con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell’articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l’area che viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di
opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L'area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui al
comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso
e per la trascrizione nei registri immobiliari,
che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza
del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su
terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione,
si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive ed al ripristino dello stato
dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune. (per la repressione nelle
zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre
1998, n. 426)
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo
comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti
all'autorità giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e, tramite
l’ufficio territoriale del governo, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici
giorni dalla data di constatazione della
inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il
termine stabilito dal comma 3 del medesimo
articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente
articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni
essenziali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1
dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali
siano le variazioni essenziali al progetto
approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o
più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che
implichi variazione degli standards previsti dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968;
b) aumento consistente della cubatura o della
superficie di solaio da valutare in relazione al
progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri
urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di
edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che incidono sulla entità
delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e
sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati
su immobili sottoposti a vincolo storico,
artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette
nazionali e regionali, sono considerati in
totale difformità dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli
altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o
in totale difformità
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 10, comma 1,
eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti
e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il congruo termine stabilito dal dirigente
o del responsabile del competente ufficio
comunale con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune
e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga
una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di
ultimazione dei lavori, in base ai criteri
previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e
con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base
dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con
la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del
parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle
categorie non comprese nell'articolo 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione è
pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia
del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su
immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o
la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al precedente comma. Qualora il parere non venga
reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la
disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di
costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di
inizio attività o in totale difformità dalla
stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in
parziale difformità dal permesso di costruire
sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o
del responsabile dell’ufficio. Decorso tale
termine sono rimossi o demoliti a cura del
comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio
applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera
realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al
doppio del valore venale, determinato a cura
della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale
difformità dalla denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su
suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13
maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in
legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da
parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 28, di interventi in assenza di
permesso di costruire , ovvero in totale o
parziale difformità dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile,
ordina al responsabile dell'abuso la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune
ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché
quello di altri enti pubblici, previsto dalla
normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di
denuncia di inizio attività, ovvero in totale o
parziale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza
di permesso di costruire, o in difformità da
esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22,
comma 3, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31,
comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque
fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o
l’attuale proprietario dell’immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se
l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del
2002)
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione in misura doppia,
ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in
parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o
in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
(articolo 4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993;
articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o
in difformità dalla denuncia di inizio attività
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516
euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del
2002)
2. Quando le opere realizzate in assenza di
denuncia di inizio attività consistono in
interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque
vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono
eseguiti su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e
le attività culturali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o
il responsabile dell’ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a
10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile
dell’abuso o il proprietario dell’immobile
possono ottenere la sanatoria dell’intervento
versando la somma, non superiore a 5.164 euro e
non inferiore a 516 euro, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione
all’aumento di valore dell’immobile valutato
dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l’intervento è
in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44. Resta comunque salva,
ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e
44 e dell’accertamento di conformità di cui
all’articolo 36.
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a
permesso annullato
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso, qualora
non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in
pristino, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio, anche sulla base di
accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione
dell'agenzia è notificata all’interessato dal
dirigente o dal responsabile dell’ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione
pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
del permesso di costruire in sanatoria di cui
all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti
per la formazione del titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di
costruire da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27; d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le
deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con
la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso
entro diciotto mesi dall'accertamento delle
violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della
costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento
la regione può ordinare la sospensione dei
lavori, con provvedimento da notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da
comunicare al comune. L'ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se, entro sei mesi
dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di annullamento, va adottato il
provvedimento di demolizione delle opere
eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e
di annullamento vengono resi noti al pubblico
mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle
opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con
la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio
attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26; D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in contrasto con questo
o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non
abbia provveduto entro i termini stabiliti, la
regione può disporre la sospensione o la
demolizione delle opere eseguite. Il
provvedimento di demolizione è adottato entro
cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di
demolizione è notificato al titolare del
permesso o, in mancanza di questo, al
committente, al costruttore e al direttore dei
lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato
inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata
superiore a tre mesi dalla data della notifica
entro i quali sono adottati le misure necessarie
per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell’intervento, la rimessa in pristino o la
demolizione delle opere è assegnato un termine
entro il quale il responsabile dell’abuso è
tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla
esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone
l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza
di denuncia di inizio attività o in contrasto
con questa o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi
1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,
comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.
107 e 109)
(sostituito dall'articolo 32, comma 49-ter,
legge n. 326 del 2003 poi ripristinato in
seguito ad annullamento della modifica ad opera
di Corte Cost. sentenza n. 196 del 2004)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve
avvenire a cura del comune, essa è disposta dal
dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale su valutazione
tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a
trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ne dà notizia
all'ufficio territoriale del Governo, il quale
provvede alla demolizione con i mezzi a
disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano
eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla
demolizione di opere abusive è possibile
avvalersi, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa,
sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a
procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione
di contratti d'appalto per demolizioni da
eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del
contributo di costruzione
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il
ritardato o mancato versamento del contributo di
costruzione in misura non inferiore a quanto
previsto nel presente articolo e non superiore
al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti,
del contributo di costruzione di cui
all’articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10
per cento qualora il versamento del contributo
sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20
per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre
i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40
per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre
i successivi sessanta giorni.
(misure così modificate dall'articolo 27, comma
17, legge n. 448 del 2001)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non
si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di
cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla
lettera c) del comma 2, il comune provvede alla
riscossione coattiva del complessivo credito nei
modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che
determinino la misura delle sanzioni di cui al
presente articolo, queste saranno applicate
nelle misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L) - Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui
ai titoli II e IV della parte I del presente
testo unico sono accertati e riscossi secondo le
norme vigenti in materia di riscossione coattiva
delle entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20;
d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito
in legge 21 giugno 1985, n. 298)
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente
articolo sono aumentate del cento per cento ai
sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n. 326
del 2003)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo,
in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da
5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da
15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La
stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a
vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza
del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza o in totale
difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 45 (L) - Norme relative all'azione penale
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni
edilizie rimane sospesa finché non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all’articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso
il diniego del permesso in sanatoria di cui
all'articolo 36, l'udienza viene fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa
entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso.
(comma così modificato dall'articolo 32, comma
48, legge n. 326 del 2002)
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di
costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici
relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; d.l. 23
aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi nonché mortis causa, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali,
relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali
disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
(comma così modificato dall'articolo 32, comma
49, legge n. 326 del 2002)
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi
dell’articolo 38, l'irrogazione di una sanzione
soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del
permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma
1 deve essere allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti
di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di
garanzia o di servitù acquisiti in base ad un
atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli
estremi non sia dipesa dalla insussistenza del
permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione
omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si
applicano agli atti derivanti da procedure
esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora
l'immobile si trovi nelle condizioni previste
per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso
in sanatoria entro centoventi giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora
nell'atto non siano indicati gli estremi della
stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte
dei notai di atti nulli previsti dagli articoli
46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a
quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati
da responsabilità inerente al trasferimento o
alla divisione dei terreni.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 2,
del d.P.R. n. 304 del 2005)
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi
pubblici
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di
servizi pubblici somministrare le loro forniture
per l'esecuzione di opere prive di permesso di
costruire, nonché ad opere in assenza di titolo
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di
somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad
allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa,
indicante gli estremi del permesso di costruire,
o, per le opere abusive, gli estremi del
permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della
prova del pagamento delle somme dovute a titolo
di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due
rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso,
è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a
7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di
un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può
essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale
risulti che l'opera già usufruisce di un
pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30
gennaio 1977, in luogo degli estremi della
licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal proprietario o altro avente
titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata
iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Tale dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso contratto, ovvero in
documento separato da allegarsi al contratto
medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente
titolo, gli interventi abusivi realizzati in
assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di
contributi o altre provvidenze dello Stato o di
enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle
destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta
del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni
inosservanza comportante la decadenza di cui al
comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a
recuperare le imposte dovute in misura ordinaria
per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di
tre anni dalla data di ricezione della
segnalazione del comune.
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante
vigilanza sull’attività edilizia, è fatto
obbligo alle aziende erogatrici di servizi
pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la
stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al Sindaco del
Comune ove è ubicato l’immobile le richieste di
allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli
immobili, con indicazione della concessione
edilizia ovvero della autorizzazione ovvero
degli altri titoli abilitativi, ovvero della
istanza di concessione in sanatoria presentata,
corredata dalla prova del pagamento per intero
delle somme dovute a titolo di oblazione.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, per
ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle
aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché
la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro
7.746 nei confronti del funzionario della
azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti.
(comma introdotto dall'articolo 32, comma
49-quater, decreto-legge n. 269 del 2003)
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici
suddetti il committente è responsabile dei danni
nei confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di
sanatoria
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.46)
1. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in
materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari si applicano agli atti stipulati dopo il
17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme
del provvedimento di sanatoria venga presentata,
contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la
registrazione. In mancanza del provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere
prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in
sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci,
deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo
non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso,
ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata,
per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17
marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione
che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata
nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni
anno dal giorno della presentazione della
domanda suddetta, l'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare, entro
novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
competente copia del provvedimento definitivo di
sanatoria, o in mancanza di questo, una
dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del
provvedimento di sanatoria comporta il pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonché degli interessi di mora stabiliti per i
singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le
opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione
degli effetti dei provvedimenti di revoca o di
decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di
sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,
deve essere prodotta da parte dell'interessato
alle amministrazioni finanziarie competenti
copia autenticata della domanda di permesso in
sanatoria, corredata della prova del pagamento
delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente
comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso
dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma
50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della
legislazione sulle calamità naturali, è esclusa
nei casi in cui gli immobili danneggiati siano
stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;
la citata concessione di indennizzi è altresì
esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza
e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32,
comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le
costruzioni sia pubbliche sia private debbono
essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si
avvale anche della collaborazione del Consiglio
nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche
esse sono adottate di concerto con il Ministro
per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro
combinazioni, anche in funzione del tipo e delle
modalità costruttive e della destinazione
dell'opera, nonché i criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate,
i criteri generali e le precisazioni tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali
ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli
incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi
diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali, per edifici con quattro o
più piani entro e fuori terra, l'idoneità di
tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo
e i relativi aggiornamenti entrano in vigore
trenta giorni dopo la pubblicazione dei
rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Art. 53 (L) - Definizioni
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo,
secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si
considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato
normale, quelle composte da un complesso di
strutture in conglomerato cementizio ed armature
che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato
precompresso, quelle composte di strutture in
conglomerato cementizio ed armature nelle quali
si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità
tali da assicurare permanentemente l'effetto
statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle
quali la statica è assicurata in tutto o in
parte da elementi strutturali in acciaio o in
altri metalli;
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
(Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art.6,
primo comma, art.7, primo comma, art.8, primo
comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato
normale o precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali
la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate
con l'associazione di pannelli verticali
prefabbricati (muri), di altezza pari ad un
piano e di larghezza superiore ad un metro, resi
solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da
aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo
comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare
adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli
elementi strutturali che le compongono, e di
rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli
portanti
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo,
terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono
essere realizzate in calcestruzzo pieno od
alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in
opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed
essere irrigidite da controventamenti opportuni,
costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo
realizzate in opera; i controventamenti devono
essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai
pannelli deve realizzare un organismo statico
capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i
diversi elementi deve essere assicurata da
armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche
in funzione del grado di sismicità, deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo
periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto
comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere
compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo
armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo
armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere
opportunamente collegati alle intelaiature della
costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli
irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere
proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture
intelaiate devono essere efficacemente collegate
alle aste della struttura stessa secondo le
modalità specificate dalle norme tecniche di cui
all’articolo 83.
Art. 58 (L) - Produzione in serie in
stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi
in metallo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di
manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso ed in metallo, fabbricati in serie
e che assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno
l'obbligo di darne preventiva comunicazione al
Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita
relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura
indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentisi a tutto il comportamento
sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali
impiegati sulla scorta di prove eseguite presso
uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi
costruttivi e i procedimenti seguiti per la
esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite
presso uno dei laboratori di cui all'articolo
59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono
essere chiaramente e durevolmente contrassegnati
onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti
complessi in metallo fabbricati in serie, i
quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione
di cui al comma 1 del presente articolo deve
descrivere ciascun tipo di struttura, indicando
le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di
cui ai comma precedenti sono tenute a fornire
tutte le prescrizioni relative alle operazioni
di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei
prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la
fornitura con i disegni del manufatto e
l'indicazione delle sue caratteristiche di
impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile
dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel
progetto delle strutture dell'opera.
Art. 59 (L) - Laboratori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facoltà di ingegneria e
delle facoltà o istituti universitari di
architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni
del centro studi ed esperienze dei servizi
antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale
di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente
nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma),
autorizzando lo stesso ad effettuare prove di
crash test per le barriere metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5,
legge n. 166 del 2002)
2. Il Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, può autorizzare con proprio
decreto, ai sensi del presente capo, altri
laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su
terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del
presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le
norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti,
nei quali siano intervenuti od intervengano lo
Stato o la regione per opere di consolidamento
di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908,
n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro,
salvo quelli di manutenzione ordinaria o di
rifinitura, possono essere eseguiti senza la
preventiva autorizzazione del competente ufficio
tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di
urgenza riconosciuta con ordinanza del
competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche
prima della predetta autorizzazione, la quale
comunque dovrà essere richiesta nel termine di
cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli
edifici costruiti in cemento armato e dei
certificati di agibilità da parte dei comuni è
condizionato all'esibizione di un certificato da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione,
che attesti la perfetta rispondenza dell'opera
eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai
soggetti di cui all’art. 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le norme della presente
parte si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge n. 109
del 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544,
dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19
aprile 2000 n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione,
esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma;
art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e
secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, deve avvenire in modo tale
da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza
delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo
per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui
all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base
ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo
sotto la direzione di un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta
della progettazione di tutte le strutture
dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore,
ciascuno per la parte di sua competenza, hanno
la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni
di esecuzione del progetto, della qualità dei
materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda
gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di
realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica,
prima del loro inizio, devono essere denunciate
dal costruttore allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al
competente ufficio tecnico regionale.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del
25 febbraio 2002)
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi
ed i recapiti del committente, del progettista
delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia,
firmato dal progettista, dal quale risultino in
modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture, e quanto altro occorre per
definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della
conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia
firmata dal progettista e dal direttore dei
lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella
costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al
costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della
relazione con l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del
25 febbraio 2002)
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si
intendano introdurre alle opere di cui al comma
1, previste nel progetto originario, devono
essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, allo sportello unico nella
forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di
sessanta giorni, il direttore dei lavori
deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia,
sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali
impiegati emessi da laboratori di cui
all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato
precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico,
allegando le copie dei relativi verbali firmate
per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore
dei lavori, all’atto stesso della presentazione,
una copia della relazione di cui al comma 6 con
l’attestazione dell’avvenuto deposito, e
provvede a trasmettere una copia di tale
relazione al competente ufficio tecnico
regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al
collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
(Legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle
opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello
di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all’articolo 65,
commi 3 e 4, datati e firmati anche dal
costruttore e dal direttore dei lavori, nonché
un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali
documenti è responsabile il direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a
vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale
dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6
e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53,
comma 1, la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità devono essere
sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un
ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo
da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista
dall’articolo 65, il direttore dei lavori è
tenuto a presentare presso lo sportello unico
l’atto di nomina del collaudatore scelto dal
committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell’incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui
al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il
costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo
al costruttore di chiedere, anteriormente alla
presentazione della denuncia di inizio dei
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o
a quello degli architetti, la designazione di
una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura
dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per
effettuare il collaudo.
6. In corso d’opera possono essere eseguiti
collaudi parziali motivati da difficoltà
tecniche e da complessità esecutive dell’opera,
fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria
responsabilità, il certificato di collaudo in
tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di
agibilità, se prescritte, occorre presentare
all’amministrazione comunale una copia del
certificato di collaudo.
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel cui territorio vengono
realizzate le opere indicate nell'articolo 53,
comma 1, ha il compito di vigilare
sull'osservanza degli adempimenti preposti dal
presente testo unico: a tal fine si avvale dei
funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si
applicano alle opere costruite per conto dello
Stato e per conto delle regioni, delle province
e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a
capo un ingegnere.
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei
precedenti articoli, redigono processo verbale
che, a cura del dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale, verrà inoltrato
all’Autorità giudiziaria competente ed
all’ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all’articolo 70.
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale,
ricevuto il processo verbale redatto a norma
dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a
mezzo di messo comunale, al committente, al
direttore dei lavori e al costruttore la
sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il
dirigente dell’ufficio tecnico regionale non
abbia accertato che sia stato provveduto agli
adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data
comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di
costruttore, esegue le opere previste dal
presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103
a 1.032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un
anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi
produce in serie manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso o manufatti
complessi in metalli senza osservare le
disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la
denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da
103 a 1.032 euro.
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei
lavori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera
alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è
punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei
lavori che omette o ritarda la presentazione al
competente ufficio tecnico regionale della
relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi
di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con
l'ammenda da 51 a 516 euro.
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di
collaudo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle
costruzioni prima del rilascio del certificato
di collaudo è punito con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle
precedenti disposizioni, deve essere comunicata,
a cura del cancelliere, entro 15 giorni da
quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune
e alla regione interessata ed al consiglio
provinciale dell'ordine professionale, cui
eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici
e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e
ristrutturazione di interi edifici
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi
edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di
interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi
dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla
installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli
edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di
gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più
di tre livelli fuori terra, di un ascensore per
ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la
dichiarazione del professionista abilitato di
conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano
immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), devono
essere approvati dalla competente autorità di
tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del
medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione
delle barriere architettoniche
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati
dirette ad eliminare le barriere architettoniche
di cui all'articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo
comma, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché
la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in
prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di
assumere, o non assuma entro tre mesi dalla
richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di
cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese,
servoscala nonché strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza
delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e
alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del
codice civile.
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione
delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti edilizi
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo 78 possono
essere realizzate in deroga alle norme sulle
distanze previste dai regolamenti edilizi, anche
per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle
distanze di cui agli articoli 873 e 907 del
codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di
proprietà o di uso comune.
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l’obbligo del preavviso e
dell’invio del progetto alle competenti autorità
a norma dell'articolo 94, l’esecuzione delle
opere edilizie di cui all’articolo 78, da
realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme
antisismiche, di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non è soggetta alla
autorizzazione di cui all’articolo 94.
L’esecuzione non conforme alla normativa
richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle
opere realizzate.
Art. 81 (L) - Certificazioni
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al
dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale relative alla realizzazione di
interventi di cui al presente capo è allegato
certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa,
dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L ) - Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; d.lgs.
n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici
pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla sezione prima del
presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, alla sezione
prima del presente capo, al regolamento
approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, e al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non
possano venire concesse, per il mancato rilascio
del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia
stata acquisita l’approvazione delle predette
autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei
progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al
comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono
allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le
opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il
certificato di agibilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione
d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di
cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite
dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera
da parte delle persone handicappate. Essi sono
puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e
con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21,
della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli
spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo
da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti
edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27
della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo
2 del citato regolamento approvato con d.P.R. n.
384 del 1978 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
- n.d.r.), alle disposizioni di cui alla sezione
prima del presente capo, e al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone
sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di
sismicità
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; artt. 54,
comma 1, lett. c, 93, comma 1, lett. g e comma 4
del d.lgs. n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità, da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi
dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di
cui all’articolo 52, da specifiche norme
tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche e dei
relativi valori differenziati del grado di
sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di
quant’altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni
interessati, provvedono alla individuazione
delle zone dichiarate sismiche agli effetti del
presente capo, alla formazione e
all’aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicità, nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2.
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche di cui all’articolo 83, da adottare
sulla base dei criteri generali indicati dagli
articoli successivi e in funzione dei diversi
gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione
al sistema costruttivo, al grado di sismicità
della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici
e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da
tenere in conto del dimensionamento degli
elementi delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle
diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e
le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e
cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino
alla profondità alla quale le tensioni indotte
dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei
terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti
devono essere convenientemente estesi al di
fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti
i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno
stabilire l'entità degli accertamenti in
funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicità.
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito
in modo che sia in grado di resistere alle
azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente
alle successive lettere a), b), c) e d) e
definiti dalle norme tecniche di cui
all’articolo 83.
a) Azioni verticali: non si tiene conto in
genere delle azioni sismiche verticali; per le
strutture di grande luce o di particolare
importanza, agli effetti di dette azioni, deve
svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica
o sperimentale.
b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche
orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere
considerato il momento torcente dovuto alle
forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e
in ogni caso non minore dei valori da
determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui all’articolo 83;
d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei
pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati dall'effetto ribaltante delle azioni
sismiche orizzontali devono essere valutati
secondo le indicazioni delle norme tecniche di
cui all’articolo 83.
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle
azioni sismiche di cui all’articolo 85 è
effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.
2. Si devono verificare detti elementi
resistenti per le possibili combinazioni degli
effetti sismici con tutte le altre azioni
esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione
del vento.
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso
terreno-opera di fondazione si eseguono con i
metodi ed i procedimenti della geotecnica,
tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione
e valutate come specificato dalle norme tecniche
di cui all’articolo 83.
Art. 88 (L) - Deroghe
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe
all'osservanza delle norme tecniche, di cui al
precedente articolo 83, dal Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, previa apposita
istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto
o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei
centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista
nello strumento urbanistico generale e le
singole deroghe devono essere confermate nei
piani particolareggiati.
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le
norme di cui alla presente sezione e quelli di
cui all’articolo 61, devono richiedere il parere
del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della
verifica della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve
pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine
di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso
in senso negativo.
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici
in muratura, purché nel complesso la costruzione
risponda alle prescrizioni di cui al presente
capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento
armato normale e precompresso, in acciaio o a
pannelli portanti, purché il complesso della
struttura sia conforme alle norme del presente
testo unico.
2. L’autorizzazione è consentita previa
certificazione del competente ufficio tecnico
regionale che specifichi il numero massimo di
piani che è possibile realizzare in
sopraelevazione e l’idoneità della struttura
esistente a sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L) - Riparazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere
a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle
azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche
di cui all’articolo 83.
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza
artistica
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di
natura antisismica in edifici o manufatti di
carattere monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico,
siano essi pubblici o di privata proprietà,
restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto
legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone
sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83,
chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne
preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente
ufficio tecnico della regione, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il
progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o
perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è
determinato dal competente ufficio tecnico della
regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale devono
essere illustrati i criteri seguiti nella scelta
del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i
calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere
corredata da grafici o da documentazioni, in
quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro
delle denunzie dei lavori di cui al presente
articolo.
7. Il registro deve essere esibito,
costantemente aggiornato, a semplice richiesta,
ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell’articolo 103.
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei
lavori
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all’intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di
cui all’articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta
giorni dalla richiesta e viene comunicata al
comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla
domanda di autorizzazione, o nei confronti del
mancato rilascio entro il termine di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel
presente capo e nei decreti interministeriali di
cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda
da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti
indicati all’articolo 103, appena accertato un
fatto costituente violazione delle presenti
norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente al competente ufficio tecnico
della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale,
previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di
carattere tecnico, trasmette il processo verbale
all’Autorità giudiziaria competente con le sue
deduzioni.
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico
della regione, contemporaneamente agli
adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con
decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la
sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale ai
fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del governo, su
richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al
comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove ciò sia necessario per
l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi
effetti sino alla data in cui la pronuncia
dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Art. 98 (L) - Procedimento penale
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il
pubblico ministero ravvisa la necessità di
ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più
consulenti, scegliendoli fra i componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra
tecnici laureati appartenenti ai ruoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o
di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il
dibattimento il dirigente del competente ufficio
tecnico della regione, il quale può delegare un
funzionario dipendente che sia al corrente dei
fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna
il giudice ordina la demolizione delle opere o
delle parti di esse costruite in difformità alle
norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per
rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi
all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile
o con decreto esecutivo, il competente ufficio
tecnico della regione provvede, se del caso con
l'assistenza della forza pubblica, a spese del
condannato.
Art. 100 (L) - Competenza della Regione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi
causa, la Regione ordina, con provvedimento
definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo
della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle
norme del presente capo e delle norme tecniche
di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il
disposto dell'articolo 99.
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento
al competente ufficio tecnico della regione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del
decreto esecutivo emessi in base alle precedenti
disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, al competente ufficio tecnico della
regione entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto
è diventato esecutivo.
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione
d'ufficio
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le
regioni iscrivono annualmente in bilancio una
somma non inferiore a 25.822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo
per l'esecuzione di lavori di demolizione di
opere in contravvenzione alle norme tecniche di
cui al presente capo, si provvede a mezzo del
competente ufficio comunale, in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dal
competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai
contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al
concessionario, è fatta mediante ruoli
esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con
imputazione ad apposito capitolo del bilancio
dell'entrata.
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle
norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in
quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli
ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri
e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici
regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei
comuni sono tenuti ad accertare che chiunque
inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio tecnico della regione a
norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì
accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni procedano in conformità delle
presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e
geometri degli uffici tecnici succitati quando
accedano per altri incarichi qualsiasi nei
comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone
sismiche di nuova classificazione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt.
107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova
classificazione abbiano iniziato una costruzione
prima dell'entrata in vigore del provvedimento
di classificazione sono tenuti a farne denuncia,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, al competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30
giorni dalla ricezione della denunzia, accerta
la conformità del progetto alle norme tecniche
di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte
già legittimamente realizzata a resistere
all’azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al
comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico
autorizza la prosecuzione della costruzione che
deve, in ogni caso, essere ultimata entro due
anni dalla data del provvedimento di
classificazione; nel caso in cui la costruzione
possa essere resa conforme alla normativa
tecnica vigente mediante le opportune modifiche
del progetto, l’autorizzazione può anche essere
rilasciata condizionatamente all’impegno del
costruttore di apportare le modifiche
necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al
denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per
i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso
pubblico, stabilire, ove occorra, termini di
ultimazione superiori ai due anni di cui al
comma 3.
5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia
esito negativo e non sia possibile intervenire
con modifiche idonee a rendere conforme il
progetto o la parte già realizzata alla
normativa tecnica vigente, il dirigente
dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi
stabiliti nel presente articolo si applicano le
disposizioni della parte II, capo IV, sezione
III del presente testo unico.
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio
dello Stato
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo,
nel caso di edifici per i quali sia stato già
concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre
alle sanzioni penali, anche la decadenza dal
beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al
presente capo.
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite
dal genio militare
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33).
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio
militare l’osservanza delle disposizioni di cui
alle sezioni II e III del presente capo è
assicurata dall’organo all’uopo individuato dal
Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
(Capo rinviato al 1° luglio 2006, ad eccezione
degli edifici scolastici, dall'art. 5-bis, comma
2, legge n. 148 del 2005)
Art. 107 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente
capo i seguenti impianti relativi agli edifici
quale che ne sia la destinazione d’uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di
scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendi.
Art. 108 (L) - Soggetti abilitati
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo
107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte
di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1
è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all'articolo 109,
da parte dell'imprenditore, il quale, qualora
non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio
delle attività di cui al comma 1, le imprese in
possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una Società organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai
sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare
la conformità alla normativa vigente degli
impianti di cui all’articolo 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi
della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, formati annualmente
secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma
1, del d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore,
nel medesimo ramo di attività dell'impresa
stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura un albo dei
soggetti in possesso dei requisiti professionali
di cui al comma 1. Le modalità per
l’accertamento del possesso dei titoli
professionali, sono stabiliti con decreto del
Ministero delle attività produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) -
Progettazione degli impianti
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 (comma
inesistente) dell'articolo 107 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto per
l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è
obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere
depositato presso lo sportello unico
contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il
collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda
il certificato di collaudo degli impianti
installati il committente è esonerato
dall’obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e) e g), e 2 (comma inesistente) dell'articolo
107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari
di volere effettuare il collaudo degli impianti
con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere
effettuato a cura di professionisti abilitati,
non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione
dell’opera, i quali attestano che i lavori
realizzati sono conformi ai progetti approvati e
alla normativa vigente in materia. In questo
caso la certificazione redatta viene trasmessa
allo sportello unico a cura del direttore dei
lavori.
3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di
procedere all’effettuazione dei controlli
successivi e di applicare, in caso di falsità
delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art. 112 (L) - Installazione degli impianti
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche
di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o
di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del
13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto
previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dell’industria del
commercio e dell’artigianato, saranno fissati i
termini e le modalità per l’adeguamento degli
impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L) - Dichiarazione di conformità
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 112. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA
e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove
previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L) - Responsabilità del committente o
del proprietario
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Art. 115 (L) - Certificato di agibilità
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, d.lgs. n.
267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale rilascia il certificato di
agibilità, dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Art. 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli
impianti e cantieri
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 113.
Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello
unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 107 vengano installati in edifici
per i quali è già stato rilasciato il
certificato di agibilità, l'impresa
installatrice deposita presso lo sportello
unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto
e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto e la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento. Nella
relazione di cui all'articolo 113 deve essere
espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di
cui al comma 1, è possibile ricorrere alla
certificazione di conformità dei lavori ai
progetti approvati di cui all’articolo 111.
Art. 118 (L) - Verifiche
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni del presente capo e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione
della relativa richiesta.
Art. 119 (L) - Regolamento di attuazione
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti
i criteri e le modalità di redazione del
progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli
impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza.
Art. 120 (L) - Sanzioni
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 119, una sanzione
amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione
delle altre norme del presente capo consegue,
secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5.164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119 determina le modalità della
sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi,
dopo la terza violazione delle norme relative
alla sicurezza degli impianti, nonché gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare
i propri regolamenti, qualora siano in contrasto
con le disposizioni del presente capo.
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo
di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i
consumi di energia negli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
nonché, mediante il disposto dell'articolo 129,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente capo è
graduata in relazione al tipo di intervento,
secondo la tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e
4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di
cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, in edifici ed impianti industriali non
sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a). L'installazione di impianti solari e
di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8
della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne
sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo ai momenti della progettazione, della
messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi
associati, nonché dei componenti degli edifici e
degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento
in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, il cui permesso di
costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio
1991, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici
deve prevedere la realizzazione di ogni
impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica
ammessi per gli edifici sono limitati secondo
quanto previsto dai decreti di cui all'articolo
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso
degli edifici stessi, agli impianti di cui sono
dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei
lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti
rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso lo sportello
unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio
dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 122 e 123, il progetto delle opere
stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti,
che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni
del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non siano state
presentate prima dell'inizio dei lavori, il
Comune, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 133, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata
secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro delle attività produttive.
Una copia della documentazione è conservata
dallo sportello unico ai fini dei controlli e
delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra
copia della documentazione, restituita dallo
sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla
legislazione vigente, all'esecutore dei lavori.
Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall’obbligo di
presentazione del progetto di cui all’articolo
125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari
di volersi avvalere della facoltà di cui
all’articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e
collaudo
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle
opere previste dal presente capo si applicano le
corrispondenti disposizioni di cui al capo
quinto della parte seconda.
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli
edifici
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra
l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono
richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la
certificazione energetica dell'intero immobile o
della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale di cinque
anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli
impianti
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne
assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia,
entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se
ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre
gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo
le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e
le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano
con cadenza almeno biennale l'osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di
energia e alla conduzione degli impianti di cui
al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica
l'articolo 1339 del codice civile.
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai
consumatori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i
componenti di cui al comma 1 sono obbligate a
riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n.
267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme del presente capo in
relazione al progetto delle opere in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta e a spese
del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in
corso d'opera, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su
opere terminate il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche
previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il
dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.
Art. 132 (L) - Sanzioni
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 125 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono
eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non
osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124
è punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che
omettono la certificazione di cui all'articolo
127, ovvero che rilasciano una certificazione
non veritiera nonché il progettista che rilascia
la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126
non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore
delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto
stabilito dall'articolo 127 è punito con la
sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2,
è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582
euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4
dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna
con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta
salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 130 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 2.582 euro e non
superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista, l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone
la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile
per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non
superiore a 51.645 euro.
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei
lavori
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n.
267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, con il provvedimento mediante
il quale ordina la sospensione dei lavori,
ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle
opere con spese a carico del proprietario.
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate
dall'acquirente o dal conduttore
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformità dalle norme
del presente testo unico, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne
denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto
di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art. 135 (L) - Applicazione
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente
capo entrano in vigore centottanta giorni dopo
la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
2. Il d.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con il presente
capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130,
nonché con il titolo I della legge 9 gennaio
1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della
legge medesima.
PARTE III – Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e,
f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente
all’articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
limitatamente all’articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente
agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera
c) ;
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
all’art. 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito,
con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n.
94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25,
comma 4, come modificato dal decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett. g),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito
dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
limitatamente all’articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, articolo 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono altresì abrogate le
seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente
agli articoli 26, 27; 33; 41-ter; 41-quater;
41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente
agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 16 ;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente
all’art. 1, commi 4 e 5, come sostituiti
dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente
agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma
4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente
all’articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
articolo 4, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto
legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente
all’articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente
al comma 2 dell’articolo 61;
m) d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni ad eccezione degli articoli di cui
all’articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione
degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2,
lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di
applicazione originariamente previsti dai
relativi testi normativi e non applicabili alla
parte I di questo testo unico, le seguenti
leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esecuzione delle opere e degli interventi
previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di
inizio attività.»
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizione del presente testo unico
entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno
2003.