AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

TERRAZZA A LIVELLO


La terrazza a livello è la superficie scoperta, accessibile dall'appartamento posto allo stesso livello, di cui fa parte integrante. Il proprietario della terrazza può compiervi le opere che ritiene necessarie, purché rispetti il decoro architettonico dell'edificio e gli eventuali divieti contenuti nel regolamento; questo, per esempio, se contrattuale, potrebbe prevedere, a carico delle terrazze di alcuni condomini, e a favore delle terrazze di altri condomini, la servitù di non costruirvi.
 

Danni
La regola è che l'obbligo di risarcire i danni derivanti dalla terrazza a livello gravi sul proprietario, come nel caso della caduta di un pezzo d'intonaco. Se però i danni sono provocati, per esempio, dalla caduta di un elemento decorativo destinato all'abbellimento della facciata nel suo insieme e quindi condominiale, il risarcimento va suddiviso fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Se la terrazza a livello non funge da copertura a sotto stanti unità immobiliari, del risarcimento deve farsi esclusivo carico il proprietario.
Se invece, come spesso accade, la terrazza funge da copertura alle sottostanti unità immobiliari, il risarcimento del danno viene ripartito fra i condomini seguendo lo stesso criterio previsto per il Lastrico solare.
 

Differenza dal lastrico solare
La funzione di copertura esercitata dalla terrazza a livello nei confronti delle sottostanti unità immobiliari è, rispetto all'analoga funzione svolta dal lastrico solare, meramente sussidiaria e non essenziale, prevalendo nella terrazza la funzione di consentire al proprietario dell'appartamento cui inerisce, e di cui costituisce proiezione verso l'esterno, un affaccio e ulteriori comodità. La funzione di copertura della terrazza a livello può anche essere eventuale, come nel caso in cui aggetti rispetto al muro perimetrale del fabbricato. A parte questa distinzione, se la terrazza funge anche da copertura delle sotto stanti unità immobiliari, è giuridicamente assimilabile al lastrico solare di uso esclusivo.
 

Sopraelevazione
Al proprietario della terrazza a livello spetta il diritto di sopraelevazione poiché essa, anche se di proprietà esclusiva, è equiparata al lastrico solare.
 

Spese
I rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello sono elementi costituenti parte integrante della facciata, e quindi oggetto di proprietà comune; di conseguenza, alla relativa spesa devono contribuire tutti i condomini e non soltanto i proprietari esclusivi.