AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

TENDA


La possibilità d'installare tende sul proprio balcone è subordinata, oltre al rispetto del decoro architettonico dell'edificio, all'osservanza di una serie di canoni fisici ed estetici. Se poi l'intervento è vietato da un regolamento contrattuale è necessario acquisire il consenso di tutti gli altri condomini. La tenda può essere liberamente ancorata alla soletta del sovrastante balcone, ma non deve sporgere dal limite costituito dalla balaustra, anche se un aggetto "minimo" è stato ritenuto dal Pretore di Pisa compatibile con il decoro architettonico.

Per quanto riguarda il problema delle distanze legali, esse vanno rispettate se la tenda, per dimensioni e modalità di utilizzo, può essere riguardata come "costruzione". Successivamente la Cassazione ha stabilito che, se la tenda collocata su un balcone toglie la visuale al balcone del vicino, non si è tenuti al rispetto della distanza legale se i due balconi si trovano a distanza inferiore a quella prescritta dall'articolo 907 del Cod. civ.. Se non ci sono tende già installate è opportuno orientarsi su un colore che si integri con quello della facciata; preferibile, comunque, chiedere l'autorizzazione dell'assemblea, o quanto meno concordare con gli altri condomini il colore e la forma. Se, invece, vi sono tende già installate su altri balconi, o se l'assemblea ha optato per un certo modello, ci si deve adeguare.

Consentito anche installare una tenda sulla parte di area condominiale di cui si abbia l'uso esclusivo, a condizione, però, che non vengano tolte aria, luce e veduta in appiombo ai condomini dei piani superiori.