SUPERCONDOMINIO
Si ha supercondominio quando più edifici, strutturalmente autonomi e
appartenenti a soggetti diversi, fruiscono, per la loro
utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni, anche se
strutturalmente separate: per esempio, portineria, viali di accesso,
parco, impianti sportivi. Di conseguenza, se due corpi di fabbrica,
uno costituito dall'edificio e uno destinato ad autorimesse, pur
strutturalmente autonomi, non hanno in comune alcuna delle parti
indicate nell'articolo 1117 del Cod. civ., non si può parlare di
supercondominio. Il supercondominio è quindi un insieme di più
condomini, ciascuno formato da un certo numero di stabili. Alle
parti comuni e ai servizi che caratterizzano il supercondominio si
applica la normativa che disciplina il condominio. Per agevolare i
rapporti tra amministratore e condomini, il supercondominio può
essere caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di condominio.
Amministratore
L'amministratore del supercondominio viene nominato dall'assemblea,
formata dai condomini dei vari edifici che compongono il complesso,
con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti in
rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei partecipanti al
supercondominio, in rappresentanza di almeno 334 millesimi in
seconda convocazione). L'assemblea può deliberare di provvedere alla
nomina dell'amministratore anche se il regolamento, sia pure
contrattuale, preveda che esso venga nominato dal Consiglio di
condominio; le clausole del regolamento, infatti, non possono
prevalere sulla disciplina inderogabile della legge.
Assemblea
All'assemblea del supercondominio hanno il diritto di partecipare
tutti i condomini dei vari edifici che compongono il complesso; non
sarebbe pertanto valida la clausola del regolamento che attribuisse
questo diritto ai soli amministratori dei vari edifici, neppure se
dovesse trattarsi di regolamento contrattuale, perché una clausola
del genere è nulla. Sarebbe nulla anche la clausola che disponesse
che all'assemblea partecipi, per ogni edificio, un solo condomino in
rappresentanza degli altri. Il calcolo della maggioranza necessaria
alla costituzione dell'assemblea e all'adozione delle delibere viene
fatto assegnando a ogni edificio un certo numero di millesimi,
proporzionato al valore che esso ha nell'ambito dell'intero
complesso, mentre nell'ambito di ciascun edificio si considerano i
proprietari e i millesimi di cui sono titolari. Se una delibera ha
per oggetto un bene o un servizio riguardante solo alcuni condomini,
il diritto di voto spetta solo a questi.
Bilancio
Se il bilancio è stato approvato, anziché dall'assemblea del
supercondominio, dalle assemblee separate dei condomìni che
concorrono a formarlo, la delibera è valida se, sommando i voti
espressi nell'ambito delle varie assemblee, si raggiunge la prevista
maggioranza.
Centrale termica
Se vi è una centrale termica comune ai vari edifici del
supercondominio, deve essere nominato un amministratore che assicuri
la gestione del servizio nell'interesse comune e provveda alla
riscossione dei relativi contributi condominiali. L'assemblea può
però designare alla riscossione, edificio per edificio, il
rispettivo amministratore.
Contributi condominiali
Se il supercondominio è stato costituito formalmente, con tanto di
regolamento, assemblea e amministratore, sarà questi a chiedere ai
condomini il pagamento dei contributi, potendo agire giudizialmente
nei loro confronti in caso di mancato pagamento. Se invece il
supercondominio esiste solo di fatto, le questioni attinenti al
pagamento dei contributi condominiali trovano come legittimi
contraddittori il condominio in regola con i pagamenti da una parte
e il condominio moroso dall'altra. I singoli amministratori non
hanno il potere di esigere il pagamento direttamente dai condomini
di un altro condominio.
Millesimi
Per la messa a punto delle tabelle millesimali del supercondominio
si devono predisporre due distinte tabelle: una riferita al valore
di ogni singolo edificio in rapporto all'intero complesso di
edifici, e una propria di ciascun edificio.
Se poi il supercondominio si arricchisce di nuovi edifici, le
tabelle mille simali andrebbero aggiornate via via che i nuovi
edifici vengono ultimati, con i rispettivi proprietari tenuti da
questo momento al pagamento dei contributi condominiali. Durante il
periodo di costruzione, invece, se a causa dei lavori si provoca
l'occupazione o l'usura di parti condominiali (per esempio, strade,
piazzali), si può concordare il pagamento di un rimborso ai
precedenti proprietari, eventualmente affidandone la quantificazione
a un tecnico designato dalle parti.
Portierato
L'assemblea non può deliberare a maggioranza la centralizzazione del
servizio di portierato presso uno degli edifici, lasciando
inalterata la ripartizione della spesa, poiché i condomini degli
altri edifici verrebbero a trarre un vantaggio minore dal servizio
così modificato; l'eventuale delibera sarebbe pertanto nulla.
La convenzione fra condomìni per la gestione di servizi in comune ha
le caratteristiche di un regolamento di supercondominio che, anche
se avente natura contrattuale, può essere modificato a maggioranza
nella parte in cui si limita a dettare norme che disciplinano l'uso
e le modalità di godimento delle cose comuni o il funzionamento dei
servizi condominiali. Ne consegue che la modifica del servizio
comune di portierato, anche se comportante la modifica di un
regolamento di natura contrattuale, può essere deliberata
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dalla convenzione
medesima.
Se l'assemblea deve deliberare sulla soppressione del servizio di
portierato ubicato in uno degli edifici del supercondominio, devono
essere convocati tutti i condomini, anche quelli degli altri
edifici, pena l'annullabilità della relativa delibera.
Spese
La ripartizione delle spese occorrenti alla manutenzione di un
impianto del supercondominio (per esempio giardino, piscina) va
fatta in primo luogo tenendo conto dell'eventuale diversa caratura
millesimale dei fabbricati, per poi suddividere l'importo assegnato
a ciascun fabbricato fra i rispettivi condomini, in proporzione ai
millesimi di proprietà. L'amministratore del supercondominio può
esigere il pagamento del dovuto direttamente dai condomini, dal
momento che le delibere dell'assemblea del supercondominio hanno
efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condomini
degli edifici che ne fanno parte, senza che sia necessario passare
attraverso le decisioni di ciascuna assemblea condominiale. Alle
spese, invece, proprie di ciascun edificio, concorrono i soli
comproprietari di questo, in proporzione ai millesimi.
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