SPESE COMUNI
Anticipate dal condominio
Un condomino che abbia anticipato una spesa comune ha diritto al
rimborso, a condizione che abbia precedentemente interpellato, o
quanto meno preavvertito, gli altri condomini o l'amministratore, e
fornisca la prova sia della loro trascuratezza che dell'urgenza
della spesa. Questo anche nel caso di condominio formato da due soli
condomini. La Cassazione ha precisato che sono rimborsabili le spese
destinate alla conservazione della cosa comune (per esempio, quelle
per l'acqua occorrente all'irrigazione del giardino), mentre non lo
sono le spese destinate al 201 suo godimento: come quelle per il
combustibile e l'energia elettrica necessari all'impianto di
riscaldamento e quelle per l'acqua potabile. Il condomino che abbia
anticipato una spesa nell'interesse del condominio ha diritto anche
agli interessi legali sul dovuto, mentre per ottenere la
rivalutazione dell'importo deve provare il maggior danno derivante
dal ritardo nel pagamento.
Anticipate
dall'amministratore
L'amministratore ha diritto al rimborso delle spese anticipate
nell'interesse dei condomini, a condizione che si tratti di spesa
autorizzata o ratificata dall'assemblea, o di spesa urgente, ma in
tale ultima ipotesi deve riferirne alla prima assemblea e
dimostrarne l'urgenza. Se non ne riferisce alla prima assemblea ha
ugualmente diritto al rimborso, ma nei limiti in cui il giudice
ritenga la spesa giustificata. Il credito si prescrive in cinque
anni. Se ad anticipare la spesa è stato l'ex amministratore, questi
può agire sia nei confronti del condominio in persona del nuovo
amministratore, sia nei confronti dei condomini inadempienti, ma
limitatamente all'importo da ciascuno dovuto.
Locazione
Quando un appartamento è dato in locazione anche il conduttore
diventa protagonista della vita condominiale, sia perché sostiene la
maggior parte dei costi di gestione, sia perché il suo
comportamento, più o meno corretto, può incidere sull'utilizzo delle
parti comuni e sul loro deterioramento. Le spese di ordinaria
amministrazione, vale a dire quelle che servono per la gestione
quotidiana del condominio e per gli interventi di piccola
manutenzione, sono a carico del conduttore, mentre le spese
richieste dalle riparazioni straordinarie o dalle innovazioni
competono al condomino locatore. L'amministratore, di norma, tiene i
rapporti con il proprietario; è a lui, infatti, che invia gli avvisi
di pagamento, i verbali delle assemblee, le comunicazioni di
qualsiasi tipo e il rendiconto di fine anno, poiché il conduttore è
estraneo al rapporto condominiale, sebbene abbia il diritto di
votare in assemblea, al posto del locatore, sulle delibere relative
alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento dell'aria. Può però, su richiesta del locatore,
trasmettere direttamente al conduttore i documenti che lo
riguardano. Riportiamo due tabelle riguardanti appunto la
suddivisione delle spese fra locatore e conduttore: la prima si
riferisce alle spese condominiali, mentre la seconda si riferisce
alle spese concernenti l'unità immobiliare locata. La materia è
disciplinata, oltre che dalla legge, dagli accordi intervenuti fra
le organizzazioni di rappresentanza dei proprietari di immobili e
dei conduttori, dagli accordi intervenuti direttamente fra le parti
e dagli usi locali: consultabili, questi, presso la Camera di
Commercio.
Responsabilità dei
condomini
Mentre nei rapporti fra condomini le spese comuni vanno
ripartite pro quota e in base alle norme del regolamento
condominiale, nei confronti dei terzi (per esempio un fornitore) i
condomini sono responsabili solidalmente per le obbligazioni
contratte dal condominio nel comune interesse. Di conseguenza il
creditore può pretendere da uno qualsiasi di essi (per esempio, il
più solvibile). o dall'amministratore, o da chi altri abbia
contratto l'obbligazione per delega e in rappresentanza dei
condomini, l'intero importo dovuto, salvo il diritto, per chi abbia
pagato, di agire nei confronti degli altri per il recupero della
quota da ciascuno dovuta. Se però il condomino, costretto dal
creditore a pagare per tutti, non riesce a rientrare della quota
dovuta da un condomino moroso, e non interviene un accordo nel senso
di suddividere la perdita fra i condomini solvibili, chi è stato
costretto a pagare dal terzo dovrà a sua volta agire giudizialmente
nei confronti del condomino inadempiente.
Ripartizione
Il primo comma dell'articolo 1123 del Cod. civ. stabilisce che
le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascun piano, salvo diversa convenzione.
Questo criterio, quindi, può essere modificato solo da un
regolamento contrattuale o da una convenzione alla quale abbiano
aderito tutti i condomini; l'eventuale modifica deliberata a
maggioranza sarebbe pertanto nulla, ancorché disposta una tantum. Se
l'amministratore suddivide fra i condomini le spese comuni violando
il criterio di ripartizione previsto dalla legge o dal regolamento,
l'assemblea può revocarlo, salva la possibilità di adire l'Autorità
giudiziaria per il risarcimenti degli eventuali danni prodotti dalla
violazione.
Il secondo comma dell'articolo 1123 del Cod. civ. dispone che, se si
tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.
Non si deve avere riguardo all'uso effettivo ma a quello potenziale,
a nulla rilevando che un condomino, pur potendo usare il bene, si
astenga dal farlo, o che un altro condomino ne faccia un uso
particolarmente intenso. La mancanza di apposita tabella o
convenzione non consente di ripartire le spese riguardanti le cose
comuni destinate a servire i condomini in misura diversa secondo i
millesimi di proprietà.
Il terzo comma dell'articolo 1123, infine, stabilisce che, se un
edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condomini che ne trae beneficio. Il regolamento, a condizione che
sia contrattuale, può prevedere che le spese degli impianti
destinati a servire esclusivamente alcuni condomini vengano
ripartite fra tutti.
Se, in seguito all'esecuzione di lavori, la consistenza delle unità
immobiliari si è modificata, ma non è intervenuta modifica delle
tabelle millesimali con il consenso unanime dei condomini o in
seguito a sentenza del giudice, la ripartizione va fatta sulla base
delle tabelle attuali; pertanto, il condomino che intenda contestare
il criterio adottato deve promuovere giudizio di modifica delle
tabelle.
Se non sono state ancora predisposte le tabelle millesimali
l'assemblea può deliberare, a maggioranza, una ripartizione
provvisoria delle spese fra i condomini, salvo conguaglio, avendo
cura di rispettare la proporzione fra la parte di spesa a carico di
ciascun condomino e la sua quota di proprietà esclusiva; il criterio
di determinazione delle singole quote, infatti, preesiste e
prescinde dalla formazione delle tabelle millesimali.• Il condomino
che ritenga violato questo criterio deve impugnare la relativa
delibera, dimostrando sia gli esatti termini in cui è stata commessa
la violazione, sia il danno a lui derivante.• Non è invece possibile
una ripartizione provvisoria delle spese, salvo conguaglio, sulla
base di un criterio diverso da quello previsto dal regolamento
approvato all'unanimità, e l'eventuale delibera che non fosse
adottata con il consenso di tutti i condomini sarebbe nulla rispetto
al condomino che ne risultasse danneggiato.
È possibile che la modifica al criterio di ripartizione delle spese
previsto da un regolamento contrattuale venga introdotta
tacitamente, come nel caso in cui, da comportamenti univoci,
protrattisi nel tempo, sia desumibile l'accettazione, da parte di
tutti i condomini, di un differente criterio di suddivisione delle
spese. Preferibile comunque che l'eventuale modifica risulti da
accordo scritto.
Urgente
Spesa urgente è quella che, secondo la valutazione di una
persona di media diligenza, appare indifferibile allo scopo di
evitare un possibile, anche se non certo, danno alla cosa comune. Vi
rientra, per esempio, quella sostenuta per opere la cui esecuzione
sia stata ordinata dal sindaco nell'esercizio dei poteri
attribuitigli dalla legge in materia edilizia.
Sempre la Cassazione ha considerato urgente la spesa la cui
erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a
quando l'amministratore o l'assemblea possano utilmente provvedere,
mentre il Pretore di Firenze ha ravvisato l'urgenza nella
convenienza economica, per il condominio, di un'immediata esecuzione
dei lavori.
L'onere di provare che si trattava di spesa urgente spetta a chi ne
chiede il rimborso. In particolare, si deve provare sia che
sussistevano le condizioni che imponevano di provvedere senza
ritardo, sia che non vi era la possibilità di avvertire
tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
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