SOTTOTETTO
Il sottotetto può considerarsi pertinenza dell'appartamento situato
all'ultimo plano solo quando assolva all'esclusiva funzione di
isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite
la creazione di una camera d'aria, e non anche quando abbia
dimensioni e caratteristiche strutturali tali da,consentirne
l'utilizzazione come vano autonomo. In quest'ultima ipotesi l
appartenenza del bene va determinata in base al titolo. In mancanza
o nel silenzio. di questo, la presunzione di comunione è applicabile
solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali
e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via
potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio
d'interesse condominiale: per esempio se è dotato di una
comunicazione diretta con il vano scale e di un lucernario per
l'accesso al tetto comune.
Divisione fra i
condomini
I condomini, purché siano tutti d'accordo, possono decidere di
dividere fra loro il sottotetto dell'edificio: per esempio per
ricavarne delle soffitte.
Lavori
n. condomino può. eseguire dei lavori nel sottotetto di sua
proprietà, a condizione che questi non comportino danni per gli
altri condomini; non si potrebbe, per esempio, modificare il solaio
con lesione del vaso di espansione, o ledere la servitù di accesso
ivi esistente per l'ispezione del tetto.
Millesimi
Se un condomino mette in comunicazione il proprio appartamento con
il sovrastante sottotetto, può sorgere il problema di modificare la
tabella millesimale del riscaldamento. Lo stesso dicasi se, in
seguito alla trasformazione del sottotetto in abitazione: si sia
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori del
singoli piani o porzioni di piano.
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