AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

SOTTOTETTO


Il sottotetto può considerarsi pertinenza dell'appartamento situato all'ultimo plano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria, e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da,consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In quest'ultima ipotesi l appartenenza del bene va determinata in base al titolo. In mancanza o nel silenzio. di questo, la presunzione di comunione è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio d'interesse condominiale: per esempio se è dotato di una comunicazione diretta con il vano scale e di un lucernario per l'accesso al tetto comune.
 

Divisione fra i condomini
I condomini, purché siano tutti d'accordo, possono decidere di dividere fra loro il sottotetto dell'edificio: per esempio per ricavarne delle soffitte.
 

Lavori
n. condomino può. eseguire dei lavori nel sottotetto di sua proprietà, a condizione che questi non comportino danni per gli altri condomini; non si potrebbe, per esempio, modificare il solaio con lesione del vaso di espansione, o ledere la servitù di accesso ivi esistente per l'ispezione del tetto.
 

Millesimi
Se un condomino mette in comunicazione il proprio appartamento con il sovrastante sottotetto, può sorgere il problema di modificare la tabella millesimale del riscaldamento. Lo stesso dicasi se, in seguito alla trasformazione del sottotetto in abitazione: si sia notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori del singoli piani o porzioni di piano.