SOPRELEVAZIONE
L'articolo 1127 del Cod. civ. stabilisce che, se il contrario non
risulta dal titolo (per esempio, dall'atto di acquisto), il
proprietario dell'ultimo piano e il proprietario esclusivo del
lastrico solare hanno il diritto di sopraelevazione, ossia il
diritto di "elevare nuovi piani (quindi anche più d'uno e in tempi
diversi) o nuove fabbriche" con l'obbligo di corrispondere agli
altri condomini una specifica indennità. La normativa sulla
sopraelevazione si applica anche alla terrazza a livello se assolve,
come il lastrico solare, alla funzione di copertura di una parte
dell'edificio. Affinché si possa parlare di sopraelevazione, non
basta, quindi, la pura e semplice costruzione oltre l'altezza
precedente, come avviene nel caso dell'innalzamento delle quote di
sotto tetto o della trasformazione di un sottotetto in abitazione, o
della costruzione di una protezione dagli agenti atmosferici. La
distinzione è importante perché, in caso di sopraelevazione, il
proprietario dei nuovi piani deve corrispondere un'indennità agli
altri condomini. La sopra elevazione non deve necessariamente
estendersi all'intera superficie dell'edificio, se ciò non ne
pregiudica l'aspetto architettonico. In teoria non occorre
autorizzazione da parte degli altri condomini, ma è preferibile
metterli al corrente dell'iniziativa, allo scopo di ridurre le
probabilità di un'eventuale opposizione. L'autorizzazione è comunque
necessaria se le condizioni statiche dell'edificio non consentono la
sopraelevazione e la si vuole realizzare ugualmente provvedendo alle
opportune opere di consolidamento.
Un titolo contrattuale può attribuire il diritto di sopraelevazione
a un condomino diverso dal proprietario dell'ultimo piano o del
lastrico solare, stabilendo anche che esso debba essere esercitato,
a pena di decadenza, entro un certo termine; nel qual caso, decorso
inutilmente il termine, riprende vigore la disciplina legale
dell'articolo 1127 del Cod. civ., che assegna il diritto ai
proprietari dell'ultimo piano. Se il lastrico solare appartiene in
proprietà esclusiva a diversi condomini, salvo che da un titolo
risulti il contrario, il diritto di sopraelevazione spetta a
ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con
utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e
nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1127 del Cod. civ..
È sempre necessario rispettare le distanze legali.
Divieto
Il divieto di sopraelevazione contenuto in un regolamento
contrattuale vincola anche gli acquirenti dei singoli appartamenti
indipendentemente dalla trascrizione presso la Conservatoria dei
registri immobiliari, qualora essi, nell'atto di acquisto, facendo
espresso riferimento al regolamento, dimostrino di esserne a
conoscenza e di accettarne il contenuto. Se un condomino procede a
sopraelevazione nonostante il divieto l'azione giudiziaria può
essere promossa da qualsiasi altro condomino.
Effetti
I proprietari dei piani (o delle porzioni di piano) conseguenti alla
sopraelevazione entrano di diritto a far parte del condominio e,
salvo che dal titolo risulti altrimenti, acquistano la comproprietà
sulle parti comuni dell'edificio, anche di quelle relative ai piani
preesistenti.
Indennità
L'obbligo di corrispondere l'indennità trova il suo fondamento nel
fatto che chi realizza la sopraelevazione viene a occupare una parte
della colonna d'aria sovrastante l'edificio, il cui valore è
compreso, pro quota, in quello di ciascun piano o porzione di piano.
Di conseguenza, rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo
(dividendo), con l'aumento del numero dei piani (divisore)
diminuisce necessariamente il valore di ciascuna quotapiano
(quoziente) e si deve quindi ristabilire la situazione economica
precedente attraverso la corresponsione dell' equivalente pecuniario
della frazione di valore perduta da ciascuna quotapiano per effetto
della sopraelevazione. L'indennità deve essere corrisposta anche nel
caso in cui il tetto venga trasformato in terrazza "in trincea" o
sostituito con un lastrico solare di uso esclusivo.
Hanno diritto all'indennità di sopraelevazione i condomini che
rivestono questa qualifica al momento dell'intervento, anche nel
caso in cui la loro unità immobiliare non si trovi sotto la
verticale del nuovo piano perché la sopraelevazione è parziale. Il
Tribunale di Monza ha identificato il "momento della
sopraelevazione" quando l'opera è completa nelle sue strutture
essenziali. Per calcolare l'indennità di sopraelevazione si divide
il valore attuale del suolo sul quale poggia l'edificio, o la parte
di esso che viene sopraelevata (!'intervento può interessare una
parte del perimetro del fabbricato), per il numero dei piani,
compreso quello di nuova costruzione, e si detrae la quota che
spetterebbe a chi beneficia della sopraelevazione. Il "valore
attuale" è quello che il suolo ha nel momento in cui la
sopraelevazione viene realizzata. L'importo così ottenuto va
ripartito in proporzione ai millesimi di proprietà. Ai fini del
calcolo dell'indennità di sopraelevazione non si deve tener conto
delle cantine e delle soffitte, perché pertinenza dell'intero
fabbricato (se comuni) o dell'ultimo piano (se appartengono al
proprietario esclusivo di questo. Si considerano invece i piani
interrati. La maggiore o minore vetustà dell'edificio è ininfluente
ai fini dell'indennità, dovendosi fare esclusivo riferimento al
valore del suolo. Ininfluente anche l'altezza del piano o dei piani
che si realizzano. Se l'altezza è diversa da quella dei piani
preesistenti, però, potrebbe porsi un problema di alterazione
dell'aspetto architettonico dell'edificio. Se la sopraelevazione
viene realizzata su un terrazzo, ai fini del calcolo dell'indennità
non si deve tener conto della superficie che aggetta all'esterno
dell'edificio, ancorché questa superficie sia riservata all'uso
esclusivo del condomino che effettua la sopraelevazione.
Chi effettua la sopra elevazione non sempre è obbligato al pagamento
della relativa indennità; non vi è tenuto, per esempio, quando abbia
precedentemente acquistato (o si sia riservato in quanto originario
unico proprietario) la proprietà esclusiva della colonna d'aria
sovrastante l'edificio. L'indennità deve essere corrisposta anche se
la soprae¬levazione sia stata realizzata in assenza del permesso di
costruire. Se fra la sopra elevazione e la liquidazione del¬l'indennità
passa molto tempo, gli aventi diritto possono chiedere la
rivalu¬tazione della somma.
Lastrico solare
Se il lastrico solare è condominiale, il proprietario
dell'ultimo piano non può realizzare la sopraelevazione; se dovesse
farlo, la nuova copertura del¬l'edificio e il risultante sottotetto
appartengono al condominio ed egli non ne può validamente disporre
unitamente all'appartamento di sua proprietà e quali sue pertinenze.
Millesimi
La sopraelevazione non comporta sempre la revisione dei millesimi di
pro¬prietà, ma solo se l'intervento ha notevolmente alterato il
rapporto origina¬rio dei valori dei singoli piani o porzioni di
piano
Normativa
antisismica
Se un condomino realizza una sopraelevazione o un ampliamento
violan¬do la normativa antisismica, ciascun condomino è legittimato
a rivolgersi all'Autorità giudiziaria per chiedere il ripristino
dello stato dei luoghi.
Opposizione
Ci si può opporre alla sopraelevazione provando che questa, oltre a
com¬portare una diminuzione del valore dell'immobile, ne altera il
decoro ar¬chitettonico. L'azione deve essere pro¬mossa entro vent'anni,
altrimenti scatta l'usucapione. Il diritto non si prescrive se la
sopraelevazione ha compromesso le condizioni statiche dell'edificio.
Se sussistono le condi¬zioni affinché la sopraelevazione possa
essere realizzata non è possibile impedirla, a meno che il divieto a
un simile intervento non sia contenuto in un regolamento
contrattuale, o non intervenga tra i condomini un ac¬cordo volto a
costituire una servitù a carico dell'unità immobiliare con di¬ritto
di sopraelevazione, servitù assimilabile a quella di non costruire.
Realizzazione
La sopraelevazione deve essere realizzata in modo che gli altri
condomini possano continuare a godere delle parti comuni
dell'edificio senza aggra¬vio. È stata per esempio ritenuta
illegittima la sopraelevazione che costrin¬geva i condomini a
passare attraverso un locale di proprietà esclusiva per accedere al
lastrico solare, quando prima vi arrivavano dalla scala comune. Né è
possibile, in sede di sopraelevazione, costruire in aggetto rispetto
ai muri perimetrali se le opere, per struttura ed estensione,
compromettono l'equilibrio degli interessi dei condomini. Lo stesso
dicasi se si tratta di occupare lo spazio sovrastante un cortile
comune al proprietario di un edificio conti¬guo. Non è detto, poi,
che la sopraeleva¬zione debba essere caratterizzata dalle stesse
linee architettoniche dell'edi¬ficio, e che non ne pregiudichi il
decoro o non ne peggiori l'aspetto esterno secondo il comune senso
estetico. Super¬fluo concludere che, trattandosi di aumentare il
peso che grava sulle strut¬ture dell'edificio, è consigliabile
muoversi con i piedi di piombo, affidando il progetto a un tecnico
di comprovata professionalità.
Riserva del diritto
Il costruttore può riservarsi, in sede di vendita frazionata
dell'edificio, la sola proprietà del lastrico solare, per poter
usufruire del diritto di sopraele¬vazione, ma è necessario uno
specifico atto negoziale, poiché la presunzio¬ne di comproprietà di
cui all'articolo 1117 del Cod. civ. può essere vinta soltanto dal
titolo contrario; titolo contrario che non può però essere
ravvi¬sato negli atti relativi alla proprietà del terreno, anteriori
alla costruzione del fabbricato. Se poi a riservarsi il dirit¬to di
sopraelevazione è il proprietario dell'appartamento sito all'ultimo
pia¬no, per rendere la riserva opponibile ai terzi e agli aventi
causa del primo acquirente è necessario curarne la trascrizione
presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Scale
In sede di sopraelevazione è possibile modificare la scala comune,
proce¬dendo alle indispensabili demolizioni e alle successive
ricostruzioni a li¬vello più elevato, ma non è possibile oc¬cupare
con la nuova costruzione parte dell'area sovrastante la scala comune
al proprietario di un appartamento ubicato su una verticale diversa.
Sottotetto
Se sopra l'ultimo piano c'è una soffitta appartenente a un
proprietario di¬verso da quello dell'ultimo piano, il diritto di
sopraelevazione spetta al pro¬prietario della soffitta, poiché è
questa che deve essere considerata come "ultimo piano".
Il proprietario dell'ultimo piano, infatti, può sopraelevare solo
nel caso in cui sopra il suo appartamento vi siano manufatti di
proprietà comune (co¬me il tetto o il sottotetto non praticabile),
che possono essere spostati al ter¬mine della sopraelevazione.
Termine
Non vi è un termine entro il quale deve essere esercitato il diritto
di soprae¬levazione, a meno che non vi sia un titolo (per esempio,
contratto) che lo preveda.
Tetto
Chi esegue la sopraelevazione può sostituire il tetto con il
lastrico solare, a condizione di non arrecare danno agli altri
condomini. Se però il lastrico, pur assolvendo alla funzione di
co¬pertura precedentemente esercitata dal tetto, presenta
caratteristiche tali da essere destinato anche all'uso esclusivo
dell'autore dell'opera, si pone in essere un'alterazione della
destinazione della cosa comune che non può considerarsi insita nel
più ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario
dell'ultimo piano. Sulla stes¬sa linea interpretativa il Tribunale
di Piacenza, che ha considerato alterazione della cosa comune ai
sensi dell'articolo 1102, primo comma del Cod. civ. (e in quanto
tale non compresa nel più ampio diritto di sopraelevazione), la
sostituzione, a opera del proprie¬tario dell'ultimo piano, di una
parte del tetto con una terrazza di esclusiva pertinenza della
propria unità immobiliare. In precedenza la Cassazione aveva
considerato come sopraelevazione la sostituzione del tetto con una
terrazza non solo quando la terrazza acqui¬sti, per struttura e
ubicazione, il carattere di bene di proprietà e uso esclu¬sivo del
titolare dell'ultimo piano, ma anche quando sia destinata al
godi¬mento anche dei condomini estranei alla sopra elevazione.
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