SOLAIO
C'è un elemento dell'edificio condominiale che interessa
esclusivamente i proprietari di due unità immobiliari l'una
all'altra sovrastante: il solaio divisorio fra i piani. In
particolare, la parte che forma oggetto di comunione fra i due
proprietari è quella strutturale che, incorporata nei muri
perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del piano
superiore e di copertura di quello inferiore. Gli spazi pieni o
vuoti che accedono al soffitto o al pavimento, e non siano
essenziali alla struttura (per esempio, il conglomerato cementizio
per sottofondo di pavimentazione e protezione termica), invece, sono
esclusi dalla comunione; essi, pertanto, possono essere utilizzati
autonomamente dai proprietari, per esempio, per collocarvi tubi o
cavi elettrici. Ciò, però, a condizione di non pregiudicare il pari
godimento del solaio da parte dell'altro condomi¬no, di non creare
situazioni di danno o di pericolo e di non alterarne la
de¬ostinazione.
Il condomino non può abbassare o alzare il solaio. Se però, in
occasione di opere di consolidamento, l'abbassamento è necessario
nell'interesse di en¬trambi, il proprietario del piano inferiore ha
diritto a un indennizzo pari alla cubatura così ridotta. L'aumento
di spessore del solaio, sempre che sia compatibile con la struttura
dell'edificio, richiede il consenso di entrambi gli interessati. Se
poi, in occasione della sua sostituzione, il solaio viene rialzato
in accordo fra i comproprietari, la cubatura così liberata rimane in
comune, a meno che non intervenga un atto scritto con il quale viene
ce¬duta dall'uno all'altro condomino.
Il solaio del piano terra appartiene esclusivamente al proprietario
dell'unità immobiliare in cui è ubicato.
Se il solaio del primo piano coincide con la volta di un portico
comune, esso appartiene per metà ai condomini del primo piano e per
metà al condo¬minio.
Spesa
Come precisato dall'articolo 1125 del Cod. civ., la spesa richiesta
dalla manutenzione e dalla ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai deve essere sostenuta in parti uguali dai proprietari dei
due piani l'uno all'altro sovrastante. Sono però a carico esclusivo
del proprietario del piano superiore le spese per la copertura del
pavimento (per esempio, piastrelle, parquet), copertura che può
quindi rimuovere e sostituire secondo la sua utilità e convenienza,
mentre al proprie¬tario sotto stante competono le spese per
l'intonaco, la tinteggiatura e la de¬corazione del soffitto.
Naturalmente le parti possono accordarsi per l'ado¬zione di un
diverso criterio. Se un condo¬mino provvede di sua iniziativa al
rifacimento del solaio, l'altro è tenuto a rimborsargli la propria
quota di spesa, a condizione che il condomino che ha fatto eseguire
i lavori dimostri che questi erano urgenti, secondo l'ap¬prezzamento
di una persona di media diligenza, per evitare un possibile danno.
Se, infine, la ricostruzione del so¬laio si rende necessaria
esclusivamente per fatto e colpa di uno dei due condomini, sarà solo
questi a doversi far carico dell'intera spesa.
Travi
Del soffitto fanno parte integrante le travi. Se queste assolvono
alla funzio¬ne di sostegno, la spesa va divisa fra entrambi i
proprietari, in parti uguali. Se invece sono meramente decorative
del sotto stante appartamento, la spesa fa carico solo al
proprietario interessato.
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