SERVITU'
Sia le parti comuni dell'edificio, sia le unità immobiliari di
proprietà esclusiva dei condomini, possono essere interessate,
attivamente o passivamente, a quel particolare istituto giuridico
che è la servitù: si pensi all'innesto di una canna fumaria sul muro
perimetrale, all'attraversamento di un appartamento con una
tubazione, al collocamento di un'insegna pubblicitaria su una
facciata dell'edificio. Non dà invece luogo a servitù
l'installazione di un'antenna televisiva sul tetto o sul lastrico.
L'esistenza di una servitù a favore del condominio, e a carico di
un'unità immobiliare, deve risultare dagli atti di acquisto delle
varie unità immobiliari o da un regolamento contrattuale; pertanto
l'originario, unico proprietario, può costituire una servitù solo
inserendola nei vari atti di vendita.
Affrancamento
L'affrancamento dalla servitù può essere deliberata con il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio, in
rappresentanza di almeno 667 millesimi, come nel caso in cui si
tratti di deliberare il pagamento, in favore del Comune, di un
corrispettivo a fronte della rinuncia da parte dell'ente alla
servitù di passaggio e parcheggio pubblico su un'area condominiale.
Aggravio
Il titolare del diritto di servitù non può rendere più gravosa la
condizione del fondo sul quale la servitù viene esercitata. Se per
raggiungere l'edificio condominiale è stata costituita una servitù
di passaggio sulla strada appartenente a un vicino, i condomini non
possono parcheggiarvi.
Contratto
L'amministratore non può, di sua iniziativa, stipulare un contratto
che preveda la costituzione di una servitù a carico del condominio,
essendo necessario il consenso di tutti i condomini.
Regolamento
La servitù a carico o a favore di una o più unità immobiliari o
dell'intero condominio può anche essere prevista dal regolamento; in
ogni caso, affinché sia opponibile ai terzi (per esempio,
all'acquirente di un'unità immobiliare) deve essere stata trascritta
presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Spese
Le spese per le opere occorrenti alla conservazione della servitù
sono a carico del proprietario del fondo cui la servitù giova, salvo
che il titolo o la legge non dispongano altrimenti. Se però le opere
giovano anche al fondo sul quale viene esercitata la servitù, le
spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi.
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