SCALE
Quando si
parla di parti comuni dell'edificio il pensiero corre subito alle
scale, luogo privilegiato di incontro (e scontro) tra vicini di
casa. L’interesse di tutti, perciò, è di mantenerle in buono stato
di manutenzione, anche per evitare possibili danni a chi vi
transita. Molto spesso, però, l'uso che i condomini fanno delle
scale può essere diverso, e proprio per questo possono nascere
contestazioni sulla ripartizione delle spese.
Finestra
Un condomino può aprire un finestrino nella tromba delle scale
per dare aria e luce a un vano che ne sia privo, purché sia
rispettata la naturale destinazione di questa parte comune e non
venga impedito agli altri condomini di farne parimenti uso.
Spese di
manutenzione e ricostruzione
Le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale sono
finalizzate alla conservazione di questa parte comune dell'edificio.
Pertanto vi devono contribuire tutti i condomini, compresi i
proprietari di autorimesse, laboratori e negozi, ancorché aventi
accesso autonomo e quindi indipendente da quello destinato agli
altri piani dell'edificio nonché di seminterrati senza accesso ad
altri piani. Il principio è stato sancito dalla Cassazione e
ribadito dalla Corte d'Appello di Milano perché le scale
costituiscono parte essenziale della comune proprietà. La spesa deve
essere ripartita seguendo il criterio previsto dall'articolo 1124
del Cod. civ.: per metà in proporzione all'altezza di ciascun piano
dal suolo e per l'altra metà in ragione dei millesimi di proprietà.
L'esigenza di adottare due parametri comporta la necessità di
predisporre un'apposita tabella millesimale, peraltro estesa dalla
giurisprudenza all'ascensore. Ai fini del criterio dell'altezza si
considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà
comune. Per l'adozione di un diverso criterio di ripartizione della
spesa è necessaria l'unanimità. Se un regolamento contrattuale
prevede un criterio di ripartizione diverso dal quello dell'articolo
1124 del Cod. civ., prevale su questo.
Spese di
pulizia
Alle spese richieste dalla pulizia, dall'illuminazione e dalla
tinteggiatura delle pareti delle scale devono contribuire i soli
condomini che ne traggono utilità: in pratica, i soli proprietari
delle unità immobiliari che vi affacciano. Il criterio di
ripartizione delle spese, destinate all'uso e al godimento di questa
parte comune, può essere modificato con il voto favorevole della
metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di
almeno 500.
Il proprietario di un seminterrato non deve contribuire alle spese
di pulizia delle scale, se non ha accesso agli altri piani. Il
condomino il cui appartamento abbia accesso a due scale non può,
chiudendone uno, sottrarsi alle spese di pulizia di una scala; anche
in questo caso è fatto salvo il diverso accordo intervenuto fra
tutti gli altri condomini.
Uso intensivo
L'uso intensivo delle scale, dovuto alla particolare
destinazione di alcune unità immobiliari (per esempio, a ufficio,
studio professionale, pensione), è ininf1uente sia ai fini della
ripartizione degli oneri di manutenzione e ricostruzione sia ai fini
delle spese di pulizia, illuminazione e tinteggiatura. È fatto
naturalmente salvo l'eventuale diverso accordo, al quale devono però
aderire tutti i condomini. Al contrario, è tenuto a contribuire a
tutte le voci di spesa il condomino che non abiti l'edificio, sempre
che non sia stato esonerato da tutti gli altri. .
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