AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

RUMORI  


I rumori sono, nell'ambito delle Immissioni, tra le cause più frequenti di dispute condominiali: la televisione con il volume troppo alto, un hi-fi che scarica all'esterno tutta la potenza dei suoi watt, bambini estremamente vivaci e chiassosi, l'ascensore troppo rumoroso, ma anche scarpe con i tacchi a spillo indossate in camera da letto, o, peggio ancora, zoccoli di legno calzati regolarmente mentre si sta in casa.
I rumori molesti e l'inquinamento acustico sono di casa in tutti i condomini e quindi frequente motivo di litigio. La legge quadro 26/10/1995, n. 447, è la fonte normativa che ha stabilito i principi fondamentali in materia, mentre il Dpcm del 14/11/1997 fissa i nuovi limiti alle immissioni. Nei Comuni che non hanno effettuato la "zonizzazione" prevista dagli articolo 4 e 6 della legge 447/95 rimane però in vigore anche il Dpcm del 1997, che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore nelle abitazioni e all'esterno.

 

Decibel
L'unità di misura del rumore è il decibel: più decibel produce un'immissione rumorosa, più è fastidiosa. I Giudici, però, nell'identificare la "soglia" oltre la quale il rumore è da considerarsi intollerabile, non si sono pronunciati in modo univoco; ciò in quanto si deve far riferimento anche alle condizioni ambientali e alla "rumorosità di fondo" della zona, ossia a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali s'innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli ecc.): più elevato è il rumore di fondo, più alta è la soglia del rumore nell'ambiente considerato. Si deve poi tener conto, oltre che dell'intensità del rumore, anche della ripetizione e della durata; così, la Cassazione nel 2001 ha dato ragione a un condomino che protestava per il disturbo arrecatogli dalle lezioni di piano impartite da un vicino di casa tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20. La Suprema Corte non si è limitata a verificare che la normale tollerabilità era superata di tre decibel, ma ha stabilito che l'immissione, ripetuta tutti i giorni, incideva seriamente sul diritto del condomino a usare la camera per riposare.
Per la Corte d'Appello di Cagliari il limite di tollerabilità deve ritenersi superato quando i rumori abbiano un'intensità di oltre venticinque decibel per le camere da letto, e di oltre trenta decibel per gli altri ambienti. Per il Tribunale di Como e per quello di Catania il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore è quello del mancato superamento della soglia di tre decibel oltre il rumore di fondo, criterio seguito anche dal Tribunale di Venezia, mentre il Pretore di Milano ha considerato illecite le immissioni tra appartamenti in condominio che superino il rumore all'interno dell'ambiente di cinque decibel durante il periodo diurno e di tre decibel durante il periodo notturno.
Sempre la Cassazione ha ritenuto prevalente il regolamento di condominio, che poneva il divieto di compiere attività che alterassero la condizione di "tranquillità" dei condomini, su quello di esercitare un'attività economica (nel caso in questione si trattava di una birreria).
I casi portati all'attenzione dei Giudici hanno riguardato, fra gli altri, i rumori provenienti dall'impianto di riscaldamento e da una sottostante officina (con conseguente obbligo di isolare il rispettivo solaio, a carico dell'affittuario se è questi a svolgervi l'attività), dal cattivo funzionamento dell'autoclave, dal meccanismo di chiusura del portone d'ingresso, dall'auto lasciata di notte nel cortile condominiale per molto tempo con il motore acceso. Chi ha interesse a far cessare le immis¬sioni prodotte da un'attività rumorosa svolta fuori dall'orario stabilito dall'Autorità non è tenuto a dimostrare che esse superano la normale tollerabilità; questa indagine è infatti irrilevante, potendosi comunque ottenere la sospensione dell'attività svolta in ore non consentite. La Cassazione ha ravvisato la violazione anche nell'uso, da parte di un vicino, dell'elicottero in una amena zona residenziale

 

Oratorio
La normativa dettata dall'articolo 844 del Codice civile sulle immissioni è applicabile anche alle strutture parrocchiali sportive e ricreative, per cui il parroco è tenuto ad adottare accorgimenti idonei a contenere le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, provenienti da tali strutture, per esempio riducendo l'orario di apertura.

 

Reati
I casi più gravi di immissioni possono dar luogo al reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, previsto dall'articolo 659 del Codice penale e punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro (ammenda da 103 a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità).
Affinché scatti il reato non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, neppure se si tratta di quello sottostante, o di più appartamenti contigui, ma devono coinvolgere nel fastidio anche altre persone abitanti nel condominio o nelle zone circostanti, anche se a lamentarsene sia una soltanto, altrimenti l'illecito è soltanto civile e in quanto tale va inquadrato fra i rapporti di vicinato.
Così non è stato ritenuto sufficiente a realizzare il reato il fatto che i rumori provenienti da un appartamento si propagassero a quelli vicini (da cui si avvertivano "rumori di gioco di pallone e di qualche sedia che cadeva davanti ai bambini"), poiché non erano d'intensità tale da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.
Il Tribunale di Genova ha ravvisato l'esistenza del reato anche nel disturbo di una sola persona, mentre la Cassazione, con riferimento ai latrati di cani, ha successivamente stabilito che ciò che rileva ai fini del reato non è il disturbo effettivo a una pluralità di persone ma la potenzialità diffusiva della fonte rumorosa, al di là, quindi, del numero di persone che risultino concretamente attinte dai rumori molesti. resistenza del reato deve essere accertata, caso per caso, da una perizia fonometrica finalizzata a misurare l'intensità e la durata dei rumori.
Vi è reato se la sirena, in seguito a manomissione del veicolo, rimane in funzione per un periodo di tempo e con un'intensità tali da superare il limite della normale tollerabilità, disturbando così la quiete pubblica. A maggior ragione se l'antifurto viene attivato volontariamente.
È reato lasciare per lungo tempo acceso il motore di un'autovettura diesel nelle ore notturne.
Lo stesso dicasi di un clacson utilizzato ripetutamente in ore notturne.
Anche il traffico intenso nel cortile condominiale può dar luogo al reato se provoca disturbo al riposo e alla tranquillità dei condomini, e diminuisce la sicurezza di tutti (Tribunale di Napoli 27/1/1977).
È sufficiente a realizzare il reato anche il rintocco intenso e diffuso delle campane che non sia collegato a una funzione religiosa, o dell'orologio campanario di una chiesa che scandisca regolarmente l'ora.
Realizza il reato l'uso della radio fatto in modo da abusare dei rumori e dei suoni; lo stesso dicasi di televisore e impianto stereo, se il volume è talmente alto da essere udito, nel cuore della notte, a due-trecento metri di distanza.
Anche il suono di uno strumento musicale, per dolce e armonioso che possa essere, in determinate ore e condizioni può essere causa di disturbo, qualora sia udibile da più persone (con riferimento al pianoforte).

 

Chi ci tutela
Se a provocare l'immissione fastidiosa e non tollerabile sono un'officina, un bar o un'attività produttiva è possibile rivolgersi alla Asl della propria zona.
Se, invece, a essere rumoroso sono un vicino di casa o un impianto condominiale (ascensore, autoclave, pompe della caldaia, condizionatore), occorre rivolgersi al Giudice di pace tramite un avvocato.