RUMORI
I rumori sono, nell'ambito delle Immissioni, tra le cause più
frequenti di dispute condominiali: la televisione con il volume
troppo alto, un hi-fi che scarica all'esterno tutta la potenza dei
suoi watt, bambini estremamente vivaci e chiassosi, l'ascensore
troppo rumoroso, ma anche scarpe con i tacchi a spillo indossate in
camera da letto, o, peggio ancora, zoccoli di legno calzati
regolarmente mentre si sta in casa.
I rumori molesti e l'inquinamento acustico sono di casa in tutti i
condomini e quindi frequente motivo di litigio. La legge quadro
26/10/1995, n. 447, è la fonte normativa che ha stabilito i principi
fondamentali in materia, mentre il Dpcm del 14/11/1997 fissa i nuovi
limiti alle immissioni. Nei Comuni che non hanno effettuato la
"zonizzazione" prevista dagli articolo 4 e 6 della legge 447/95
rimane però in vigore anche il Dpcm del 1997, che fissa i limiti
massimi di esposizione al rumore nelle abitazioni e all'esterno.
Decibel
L'unità di misura del rumore è il decibel: più decibel produce
un'immissione rumorosa, più è fastidiosa. I Giudici, però,
nell'identificare la "soglia" oltre la quale il rumore è da
considerarsi intollerabile, non si sono pronunciati in modo univoco;
ciò in quanto si deve far riferimento anche alle condizioni
ambientali e alla "rumorosità di fondo" della zona, ossia a quel
complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile,
continui e caratteristici della zona medesima, sui quali
s'innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli
ecc.): più elevato è il rumore di fondo, più alta è la soglia del
rumore nell'ambiente considerato. Si deve poi tener conto, oltre che
dell'intensità del rumore, anche della ripetizione e della durata;
così, la Cassazione nel 2001 ha dato ragione a un condomino che
protestava per il disturbo arrecatogli dalle lezioni di piano
impartite da un vicino di casa tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20.
La Suprema Corte non si è limitata a verificare che la normale
tollerabilità era superata di tre decibel, ma ha stabilito che
l'immissione, ripetuta tutti i giorni, incideva seriamente sul
diritto del condomino a usare la camera per riposare.
Per la Corte d'Appello di Cagliari il limite di tollerabilità deve
ritenersi superato quando i rumori abbiano un'intensità di oltre
venticinque decibel per le camere da letto, e di oltre trenta
decibel per gli altri ambienti. Per il Tribunale di Como e per
quello di Catania il principio da seguire per determinare la
tollerabilità del rumore è quello del mancato superamento della
soglia di tre decibel oltre il rumore di fondo, criterio seguito
anche dal Tribunale di Venezia, mentre il Pretore di Milano ha
considerato illecite le immissioni tra appartamenti in condominio
che superino il rumore all'interno dell'ambiente di cinque decibel
durante il periodo diurno e di tre decibel durante il periodo
notturno.
Sempre la Cassazione ha ritenuto prevalente il regolamento di
condominio, che poneva il divieto di compiere attività che
alterassero la condizione di "tranquillità" dei condomini, su quello
di esercitare un'attività economica (nel caso in questione si
trattava di una birreria).
I casi portati all'attenzione dei Giudici hanno riguardato, fra gli
altri, i rumori provenienti dall'impianto di riscaldamento e da una
sottostante officina (con conseguente obbligo di isolare il
rispettivo solaio, a carico dell'affittuario se è questi a svolgervi
l'attività), dal cattivo funzionamento dell'autoclave, dal
meccanismo di chiusura del portone d'ingresso, dall'auto lasciata di
notte nel cortile condominiale per molto tempo con il motore acceso.
Chi ha interesse a far cessare le immis¬sioni prodotte da
un'attività rumorosa svolta fuori dall'orario stabilito
dall'Autorità non è tenuto a dimostrare che esse superano la normale
tollerabilità; questa indagine è infatti irrilevante, potendosi
comunque ottenere la sospensione dell'attività svolta in ore non
consentite. La Cassazione ha ravvisato la violazione anche nell'uso,
da parte di un vicino, dell'elicottero in una amena zona
residenziale
Oratorio
La normativa dettata dall'articolo 844 del Codice civile sulle
immissioni è applicabile anche alle strutture parrocchiali sportive
e ricreative, per cui il parroco è tenuto ad adottare accorgimenti
idonei a contenere le immissioni rumorose eccedenti la normale
tollerabilità, provenienti da tali strutture, per esempio riducendo
l'orario di apertura.
Reati
I casi più gravi di immissioni possono dar luogo al reato di
“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, previsto
dall'articolo 659 del Codice penale e punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro (ammenda da 103 a 516 euro
a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità).
Affinché scatti il reato non è sufficiente che i rumori arrechino
disturbo ai soli occupanti di un appartamento, neppure se si tratta
di quello sottostante, o di più appartamenti contigui, ma devono
coinvolgere nel fastidio anche altre persone abitanti nel condominio
o nelle zone circostanti, anche se a lamentarsene sia una soltanto,
altrimenti l'illecito è soltanto civile e in quanto tale va
inquadrato fra i rapporti di vicinato.
Così non è stato ritenuto sufficiente a realizzare il reato il fatto
che i rumori provenienti da un appartamento si propagassero a quelli
vicini (da cui si avvertivano "rumori di gioco di pallone e di
qualche sedia che cadeva davanti ai bambini"), poiché non erano
d'intensità tale da disturbare le occupazioni o il riposo delle
persone.
Il Tribunale di Genova ha ravvisato l'esistenza del reato anche nel
disturbo di una sola persona, mentre la Cassazione, con riferimento
ai latrati di cani, ha successivamente stabilito che ciò che rileva
ai fini del reato non è il disturbo effettivo a una pluralità di
persone ma la potenzialità diffusiva della fonte rumorosa, al di là,
quindi, del numero di persone che risultino concretamente attinte
dai rumori molesti. resistenza del reato deve essere accertata, caso
per caso, da una perizia fonometrica finalizzata a misurare
l'intensità e la durata dei rumori.
Vi è reato se la sirena, in seguito a manomissione del veicolo,
rimane in funzione per un periodo di tempo e con un'intensità tali
da superare il limite della normale tollerabilità, disturbando così
la quiete pubblica. A maggior ragione se l'antifurto viene attivato
volontariamente.
È reato lasciare per lungo tempo acceso il motore di un'autovettura
diesel nelle ore notturne.
Lo stesso dicasi di un clacson utilizzato ripetutamente in ore
notturne.
Anche il traffico intenso nel cortile condominiale può dar luogo al
reato se provoca disturbo al riposo e alla tranquillità dei
condomini, e diminuisce la sicurezza di tutti (Tribunale di Napoli
27/1/1977).
È sufficiente a realizzare il reato anche il rintocco intenso e
diffuso delle campane che non sia collegato a una funzione
religiosa, o dell'orologio campanario di una chiesa che scandisca
regolarmente l'ora.
Realizza il reato l'uso della radio fatto in modo da abusare dei
rumori e dei suoni; lo stesso dicasi di televisore e impianto
stereo, se il volume è talmente alto da essere udito, nel cuore
della notte, a due-trecento metri di distanza.
Anche il suono di uno strumento musicale, per dolce e armonioso che
possa essere, in determinate ore e condizioni può essere causa di
disturbo, qualora sia udibile da più persone (con riferimento al
pianoforte).
Chi ci tutela
Se a provocare l'immissione fastidiosa e non tollerabile sono
un'officina, un bar o un'attività produttiva è possibile rivolgersi
alla Asl della propria zona.
Se, invece, a essere rumoroso sono un vicino di casa o un impianto
condominiale (ascensore, autoclave, pompe della caldaia,
condizionatore), occorre rivolgersi al Giudice di pace tramite un
avvocato.
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