REGOLAMENTO
Il regolamento contiene le norme che, oltre a disciplinare l'uso
delle parti e dei servizi comuni, regolano i rapporti fra i
componenti della comunità condominiale. Il regolamento è
obbligatorio se nell'edificio vi sono più di dieci condomini, ma
l'assemblea può decidere d'introdurlo anche se il numero dei
condomini è inferiore a condizione che il documento venga approvato
all'unanimità. Il regolamento, una volta accettato o approvato dai
condomini, ha valore fino a quando non venga modificato; non può,
quindi, essere "a termine".
Per il regolamento è necessaria la forma scritta, pena nullità (lo
stesso vale per ogni modifica che vi si volesse apportare. Il
regolamento può essere di due tipi: assembleare o contrattuale.
Il quarto comma dell'articolo 1138 del Cod. civ. stabilisce che le
norme del regolamento non possono, in nessun caso derogare alle
disposizioni degli articoli m8, secondo comma, 1119, 1120, 1129,
1131, 1132, 1136 e 1137 del Cod. civ.. I condomini non sono pertanto
tenuti a osservare le clausole che si pongano in contrasto con
alcune di queste disposizioni. Tutte le altre norme condominiali,
non richiamate dal citato comma, sono invece derogabili. Se i
condomini sono più di dieci e l'assemblea non riesce a darsi un
regolamento, uno o più condomini possono rivolgersi all'autorità
giudiziaria. Il regolamento giudiziario entra in vigore nel momento
in cui passa in giudicato (ossia diventa definitiva) la sentenza che
lo ha introdotto.
Assembleare
Il regolamento assembleare (detto anche interno) è approvato
direttamente dall'assemblea. In questo caso sono gli stessi
proprietari che sentono la necessità oltre che l'obbligo, se sono
più di dieci di darsi delle regole per disciplinare la vita
condominiale e per suddividere le spese. Il regolamento assembleare
deve essere approvato, sia in prima sia in seconda convocazione, con
il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza di almeno 501 millesimi. Se
approvato all'unanimità, viene indicato come contrattuale.
Contrattuale
Il regolamento contrattuale detto anche esterno in quanto viene di
solito predisposto dal costruttore dell'edificio è quello accettato
da tutti i condomini perché contenuto negli atti di acquisto delle
singole unità immobiliari. In pratica il costruttore mette a punto
il regolamento di condominio e le tabelle millesimali, e li consegna
agli acquirenti via via che vende loro le unità immobiliari ubicate
nell'edificio. In questo modo tutti i condomini sono messi a
conoscenza del regolamento e lo accettano. Di regolamento
contrattuale si parla anche per indicare un regolamento assembleare
approvato all'unanimità.
Tra regolamento contrattuale e regolamento assembleare c'è una
differenza sostanziale. Il regolamento contrattuale, infatti,
proprio perché approvato all'unanimità, può rendere più severi i
limiti posti dalla legge all'uso delle parti comuni e limitare i
poteri e le facoltà dei condomini sulle parti di cui hanno la
proprietà esclusiva: per esempio, vietando che gli appartamenti
possano essere adibiti a determinate attività. Non potrebbe però, in
ogni caso, porsi in contrasto con le norme richiamate dal quarto
comma dell'articolo 1138 del Cod. civ..
Nuovi condomini
Chi acquista un appartamento è tenuto a rispettare il
preesistente regolamento. Se però si tratta di regolamento che
limita i poteri e le facoltà dei condomini sulle parti di proprietà
esclusiva per esempio, stabilisce il divieto di adibire gli
appartamenti a determinate attività è necessario che esso sia stato
richiamato nell'atto di vendita (anche se non materialmente
inserito) e che l'acquirente lo abbia accettato per iscritto, in
modo chiaro e inequivocabile: infatti solo così diventa vincolante.
Non è invece necessario che nel rogito venga fatta espressa menzione
delle singole clausole. Se poi il regolamento era stato trascritto
presso la Conservatoria dei registri immobiliari prima dell'atto di
acquisto, diventando così di pubblico dominio, va rispettato
dall'acquirente anche se non è stato richiamato nel rogito. Le
limitazioni vincolano l'acquirente indipendentemente dalla
trascrizione se egli, nell'atto di acquisto, aveva fatto esplicito
riferimento al regolamento, dimostrando di esserne a conoscenza e di
accettarne il contenuto.
Se l'acquisto avviene prima che il regolamento venga predisposto, e
nell'at¬to il compratore si è obbligato, genericamente, a
rispettarlo, non è detto che debba poi attenervisi; egli, infatti, è
obbligato a rispettare il regolamen¬to solo se successivamente vi
abbia dato formale e inequivocabile adesione.
Divieti
Divieti e limitazioni possono essere indicati nel regolamento sia in
modo specifico, sia con riferimento ai pregiudizi che s'intendono
evitare. In ogni caso le clausole che comportino restrizioni delle
facoltà sulle proprietà esclusive dei singoli condomini o sulle
parti co¬muni dell' edificio devono essere enunciate chiaramente e
in modo esplicito. Non sono quindi valide le disposizioni espresse,
con formulazione del tutto generica. Divieti e limitazioni sulle
parti comuni o su quelle di proprietà esclusiva possono essere
inseriti anche nel regolamento assembleare, ma devono essere
approvati all'unanimità.
Modifica
Il regolamento è suscettibile di modifica, ma occorre distinguere
fra clau¬sole contrattuali e clausole regolamentari. Clausole
contrattuali sono quel¬le che incidono direttamente nella sfera
soggettiva dei condomini: per esempio, prevedono un criterio di
ripartizione delle spese diverso da quel¬lo stabilito dalla legge, o
pongono limiti all'uso che i condomini possono fare delle cose
comuni o di quelle di proprietà esclusiva. La modifica di questa
parte del regolamento richiede l'unanimità.
Sono invece regolamentari le clausole che coinvolgono interessi
imperso¬nali della collettività, come, per esempio, quelle sulle
modalità d'uso e sul funzionamento dei servizi comuni. In questo
caso possono essere modifi¬cate con il voto favorevole della metà
più uno degli intervenuti all'assem¬blea, in rappresentanza di
almeno 500 millesimi, sia in prima che in se¬conda convocazione. Il
regolamento potrebbe anche prevedere che la modifica di queste
clausole debba essere ap¬provata con una maggioranza superiore a
quella stabilita dalla legge, ma deve trattarsi di regolamento
contrattuale; se così fosse, l'eventuale modifi¬ca adottata con una
maggioranza inferiore sarebbe nulla.
Sanzioni
È compito dell'amministratore far rispettare il regolamento, e se
trascura di farlo può essere revocato. Il regolamento deve essere
osservato anche dal
conduttore, poiché questi si trova, nei confronti del regolamento,
nella stessa posizione del condomino locatore. Il locatore, a fronte
del reiterato inadempimento del conduttore al regola¬mento
condominiale richiamato dal contratto di locazione, ha lo strumen¬to
giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile. Pertanto,
il non avere attivato questo strumento lo rende a sua volta
inadempiente all'obbli¬go del rispetto del regolamento condominiale
e quindi responsabile nei confronti del condominio e degli altri
condomini. Stesse regole per il comodatario. Il regolamento può
prevedere l'applicazione di sanzioni a carico di chi non rispetta le
sue norme. Occorre però aggiungere che, non essendo mai stato
adeguato all'inflazione l'importo ormai risibile di cento lire
(qualcosa co¬me 0,05 euro) previsto dall'articolo 70 delle
disposizioni attuative e transi¬torie del Cod. civ., non è possibile
stabilire un importo superiore, nep¬pure all'unanimità. O meglio:
non ci sono problemi se chi commette la violazione paga
regolarmente; nel momento, però, in cui un condomino chiamato a
onorare la sanzione non intendesse farlo, il condominio non ha
nessuno strumento per costringerlo, mentre il trasgressore potrebbe
pretendere, salvo che nel frattempo non sia interve¬nuta
prescrizione, la restituzione di quanto eventualmente versato in
pre¬cedenza. Un'eventuale sanzione non potrebbe essere irrogata al
condutto¬re poiché questi, pur godendo delle parti comuni
dell'edificio, è estraneo all'organizzazione condominiale.
Vendita
La clausola del regolamento che obbliga il condomino a comunicare
all'amministratore la vendita dell'appartamento è legittima in
quanto fina¬lizzata a una più spedita e corretta gestione
dell'amministrazione condo¬miniale.
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