AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

QUORUM


Questo termine deriva dall'espressione latina quorum maxima pars (la maggior parte dei quali), ed è un termine spesso usato come sinonimo di maggioranza o numero legale, ossia di condomini (e relativi millesimi) che devono essere presenti affinché la seduta dell'assemblea possa essere dichiarata aperta, o di condomini (e relativi millesimi) che devono votare a favore affinché una delibera possa essere validamente adottata.

Per le delibere di ordinaria amministrazione (per esempio approvazione del preventivo di spesa e del rendiconto annuale) è sufficiente il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea (si considerano anche i voti espressi per delega e i relativi millesimi), in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei parteci­panti al condominio, in rappresentanza di 334 millesimi, in seconda convocazione).

Per le delibere più impegnative, invece (per esempio innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni), è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, della metà più uno dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 667 millesimi.

Per altre delibere, infine (per esempio quelle aventi per oggetto innovazioni che alterano il decoro architettonico dell'edificio o rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino), è richiesto, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di tutti i partecipanti al condominio, in rappresentanza, quindi, di 1000 millesimi.