QUORUM
Questo
termine deriva dall'espressione latina quorum maxima pars (la
maggior parte dei quali), ed è un termine spesso usato come sinonimo
di maggioranza o numero legale, ossia di condomini (e relativi
millesimi) che devono essere presenti affinché la seduta
dell'assemblea possa essere dichiarata aperta, o di condomini (e
relativi millesimi) che devono votare a favore affinché una delibera
possa essere validamente adottata.
Per le delibere
di ordinaria amministrazione (per esempio approvazione del
preventivo di spesa e del rendiconto annuale) è sufficiente il voto
favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea (si
considerano anche i voti espressi per delega e i relativi
millesimi), in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei
partecipanti al condominio, in rappresentanza di 334 millesimi, in
seconda convocazione).
Per le delibere
più impegnative, invece (per esempio innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle
cose comuni), è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in
seconda convocazione, della metà più uno dei partecipanti al
condominio, in rappresentanza di almeno 667 millesimi.
Per altre
delibere, infine (per esempio quelle aventi per oggetto innovazioni
che alterano il decoro architettonico dell'edificio o rendono talune
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche
di un solo condomino), è richiesto, sia in prima sia in seconda
convocazione, il voto favorevole di tutti i partecipanti al
condominio, in rappresentanza, quindi, di 1000 millesimi.
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