PORTIERE
È, quello di portierato, un servizio comodo e prezioso, che
dà prestigio e sicurezza all'edificio condominiale, ma purtroppo
piuttosto costoso e quindi tale da interessare una minoranza di
condomini.
Contratto
A regolare i rapporti tra condominio e portiere c'è il contratto
collettivo di lavoro (ma esistono anche accordi a livello regionale
o provinciale). È in base a questo insieme di norme che vengono
determinati i diritti e i doveri delle parti, l'orario di lavoro e
le indennità per particolari servizi, come per la raccolta dei
rifiuti o lo sgombero della neve .
Controversie
In caso di controversia fra portiere e condominio l'articolo 16 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dispone che, prima di
ricorrere all'autorità giudiziaria. la controversia deve essere
portata all'esame di una commissione di conciliazione. Se il
tentativo di conciliazione fallisce, ferma restando la facoltà di
adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il
deferimento della controversia al collegio arbitrale istituito dalle
associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni che hanno
stipulato il contratto di lavoro.
Corrispondenza
Fra le mansioni classiche del portiere rientra quella di prendere in
consegna la corrispondenza ordinaria, i pacchi e gli espressi
indirizzati ai condomini anche se consegnati da corrieri privati, ma
non le raccomandate e le assicurate. Legittimo rifiutarsi di
prendere in consegna la corrispondenza indirizzata all'inquilino.
La moglie del portiere non può, in sua precaria assenza, ritirare la
corrispondenza indirizzata a un condomino, se non è stata
espressamente autorizzata dal destinatario. Se il portiere aveva
accettato di ritirare la corrispondenza di un inquilino trasferitosi
dall'edificio condominiale, non può rinunciare all'incarico senza
giusta causa, o congruo preavviso, pena il risarcimento del danno.
Danni
Dei danni provocati a terzi dal portiere nell'esercizio delle sue
mansioni risponde il condominio a titolo di culpa in eligendo (ossia
colpa nella scelta della persona alla quale è stato affidato
l'incarico). Il condominio può comunque rivalersi nei suoi
confronti.
Istituzione del servizio
L'introduzione del servizio di portierato può essere deliberata
a maggioranza se si tratta di un edificio di tipo signorile. Negli
altri casi è considerata innovazione e richiede pertanto il voto
favorevole della metà più uno dei partecipanti al condominio, in
rappresentanza di almeno 667 millesimi.
licenziamento
Il portiere che, contrariamente a quanto previsto dal contratto di
assunzione, non abita l'alloggio messogli a disposizione dal
condominio può essere licenziato, perché così facendo viene meno
agli obblighi di vigilanza e custodia, gravando inutilmente il
condominio degli oneri relativi al mantenimento dell'alloggio.
locali
Anche se l'originaria destinazione dei locali a servizio di
portierato era stata prevista da un regolamento contrattuale,
l'assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno dei
condomini, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, deliberare di
destinarli ad altro uso, a meno che il regolamento non contenga
particolari disposizioni che attribuiscono ai condomini diritti
soggettivi. Stessa maggioranza per affittare i locali. La locazione
non può essere disposta dall'amministratore, a meno che non sia
espressamente prevista dalla delibera di soppressione.
Per la vendita a un condomino o a terzi, invece, è necessario il
consenso scritto di tutti. In entrambi i casi il ricavato, salvo che
il regolamento disponga altrimenti, va ripartito fra tutti i
condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Secondo lavoro
L'articolo 24 del contratto di lavoro dispone che il portiere a
tempo pieno non può esercitare altra attività lavorativa nello
stabile. Lo stesso articolo, però, prevede che, al di fuori
dell'orario di lavoro, nell'alloggio del portiere possano essere
esercitate attività lavorative, purché non siano artigianali e non
comportino afflusso di pubblico o arrechino comunque disturbo ai
condomini. Il portiere a tempo parziale, invece, può esercitare, al
di fuori dell'orario previsto dal contratto individuale di lavoro,
qualunque altra attività, purché al di fuori dei locali
condominiali.
Soppressione del servizio
La soppressione del servizio di portierato deve essere approvata
dall'assem¬blea con il voto favorevole della metà più uno degli
intervenuti, in rappre¬sentanza di almeno 500 millesimi.
Sostituzione
Se il regolamento, ancorché contrattuale, prevede che il servizio di
portie¬rato sia finalizzato esclusivamente alla custodia e alla
pulizia delle cose co¬muni, la sua sostituzione con un sistema di
apertura automatizzata del portone (cosiddetto portiere automatico)
può essere deliberata con il voto favorevole della metà più uno dei
condomini, in rappresentanza di almeno 667 millesimi. Una volta
sostituito il servi¬zio di portierato con un lavascale addetto alla
pulizia dello stabile, la relati¬va spesa può essere suddivisa, con
delibera assembleare, secondo il crite¬rio dell'altezza dei piani;
criterio che potrebbe essere integrato al 50% dal valore dei singoli
piani o porzioni di piano.
Spese
Le spese del servizio di portierato (anche di quello notturno se è
svolto nell'in¬teresse di tutti i condomini) devono essere ripartite
in base ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo al quale
abbiano aderito tutti i condomini. Se l'edificio ha più ingressi e
il servizio è riferito soltanto a uno di essi, alla spesa devono
contribuire i soli condomini da esso serviti. Nei confronti del
portiere i condomini sono obbligati in solido. Ciò significa che il
portiere può pretendere, indifferentemente da uno di essi, il
pagamento dell'intero debito, con diritto, in capo a chi abbia
pagato, di rivalersi nei confronti degli altri per il rimborso. Per
le unità immobiliari concesse in locazione le spese per il servizio
di portierato sono a carico dell'inquilino nella misura del 90%'
salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore (articolo
9, legge 27/7/1978, n. 392). Il conduttore non può impugnare una
delibera assembleare riguardante le spese di portierato, poiché
l'articolo 10 non gli attribuisce il diritto di voto in materia, ma
soltanto quello di partecipare alle assemblee.
Se il regolamento del condominio comprende le spese del servizio di
portierato fra quelle di carattere generale, devono parteciparvi
anche i titolari di negozi, indipendentemente dalla maggiore o
minore utilizzazione del servizio. Successivamente la stessa
Cassazione ha stabilito che i proprietari dei negozi che non hanno
accesso al servizio di portierato sono esonerati dal contribuire
alla spesa,ha sancito inoltre che l'attività di custodia e di
vigilanza è svolta dal portiere anche nell'interesse dei proprietari
delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada
mediante autonomo ingresso, per cui anche questi soggetti devono
contribuire alle spese.
Tetto
Se la portineria è ubicata in uno degli immobili costituenti il
complesso condominiale, alla spesa per il rifacimento del tetto di
questo edificio devono contribuire anche i proprietari delle altre
palazzine: i locali che ospitano la portineria, infatti, sono
considerati parti comuni.
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