PIANEROTTOLO
I pianerottoli fanno parte integrante delle scale, sono comuni. Di
conseguenza un condomino non può appropriarsi del pianerottolo (per
esempio, incorporandolo nell'appartamento), se non con il consenso
di tutti gli altri condomini; altrimenti, infatti, darebbe luogo a
un'utilizzazione esclusiva, con conseguente lesione del concorrente
diritto degli altri condomini. Ovviamente il discorso cambia se
l'atto col quale è stato costituito il condominio considera di
proprietà esclusiva un pianerottolo destinato al servizio esclusivo
di una o più unità immobiliari. Non è consentito occupare
stabilmente il pianerottolo, per esempio, con mobili, biciclette e
altri oggetti non destinati ad abbellire questa parte comune. Se poi
il pianerottolo serve solo all'uso e al godimento di una parte
dell'immobile, oggetto di proprietà esclusiva, e non è idoneo, per
le sue caratteristiche strutturali e funzionali, anche a soddisfare
interessi degli altri condomini, non rientra tra le cose comuni.
Porta
È possibile aprire una porta sul pianerottolo per dotare il proprio
appartamento di un secondo ingresso, a condizione che l'intervento
non limiti il godimento degli altri condomini e non arrechi
pregiudizio all'edificio e al suo decoro architettonico; l'immagine
dell'edificio, infatti, ha una valenza interna oltre che esterna.
Spesa
La spesa occorrente alla manutenzione e alla ricostruzione dei
pianerottoli va ripartita fra i condomini con lo stesso criterio
previsto per le Scale.
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