PASSO CARRABILE
Paracarri
Sono sporgenze in ferro, pietra o altro materiale, che restringono
l'accesso del passo carrabile allo scopo di non consentire
l'ingresso ai veicoli che, per la loro mole, potrebbero danneggiarne
gli stipiti. La loro installazione non costituisce innovazione e può
pertanto essere deliberata con il voto favorevole della metà più uno
degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500
millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno 334
millesimi in seconda convocazione).
Cancello
L'assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno dei
condomini, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, deliberare che
il passo carrabile di accesso all'area condominiale venga chiuso con
un cancello, con consegna delle chiavi di apertura ai singoli
condomini, lasciando libero il passaggio pedonale.
Spesa
La spesa richiesta dal passo carrabile va ripartita in proporzione
ai millesimi di proprietà fra tutti i condomini, anche quelli
sprovvisti di auto se hanno la possibilità di attraversarlo, sia
pure a piedi. Se però questo accesso è al servizio esclusivo di
alcune autorimesse, la spesa grava sui proprietari di queste; ciò
può essere stabilito dall'assemblea, a maggioranza, anche se il
regolamento (che non deve però essere di natura contrattuale)
prevede che alla spesa debbano contribuire tutti i condomini. Quando
il passo carrabile è al servizio di due o più condomini la spesa va
ripartita in proporzione alla caratura millesimale di ciascun
condominio, e, fra i condomini di ciascuno di questi, in proporzione
ai millesimi di proprietà.
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