AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

PASSO CARRABILE


Paracarri
Sono sporgenze in ferro, pietra o altro materiale, che restringono l'accesso del passo carrabile allo scopo di non consentire l'ingresso ai veicoli che, per la loro mole, potrebbero danneggiarne gli stipiti. La loro installazione non costituisce innovazione e può pertanto essere deliberata con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione).
 

Cancello
L'assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno dei condomini, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, deliberare che il passo carrabile di accesso all'area condominiale venga chiuso con un cancello, con consegna delle chiavi di apertura ai singoli condomini, lasciando libero il passaggio pedonale.
 

Spesa
La spesa richiesta dal passo carrabile va ripartita in proporzione ai millesimi di proprietà fra tutti i condomini, anche quelli sprovvisti di auto se hanno la possibilità di attraversarlo, sia pure a piedi. Se però questo accesso è al servizio esclusivo di alcune autorimesse, la spesa grava sui proprietari di queste; ciò può essere stabilito dall'assemblea, a maggioranza, anche se il regolamento (che non deve però essere di natura contrattuale) prevede che alla spesa debbano contribuire tutti i condomini. Quando il passo carrabile è al servizio di due o più condomini la spesa va ripartita in proporzione alla caratura millesimale di ciascun condominio, e, fra i condomini di ciascuno di questi, in proporzione ai millesimi di proprietà.