PARCHEGGIO
Assegnazione
Se esiste una tabella per la ripartizione delle spese del cortile
appare logico assegnare gli spazi più ampi ai condomini che hanno
una maggiore quota millesimale, con pagamento di eventuale
conguaglio qualora non sia pos¬sibile rispettare rigorosamente le
proporzioni. Se poi gli spazi sono più o meno comodi da utilizzare e
i condomini non si accordano, si può proce¬dere al sorteggio fra
quelli di pari grandezza o, anche in questo caso, al pa¬gamento di
un conguaglio. L'assegnazione degli spazi può avvenire anche in base
al numero di auto possedute da ciascun condomino, ma soltanto in
seguito a una convenzione alla quale aderiscano tutti, trattandosi
di modi¬ficare il criterio di ripartizione delle spese previsto
dalla legge. Quando nel¬l'assegnazione degli spazi l'assemblea
dovesse adottare dei criteri oggettivamente iniqui, la relativa
delibera può essere impugnata per eccesso di potere.
Chiusura
Se nell'area destinata a parcheggio vi sono dei negozi è possibile
chiuderla con un cancello o con una sbarra automatica, ma è
necessario dotare i con¬domini della relativa chiave o congegno di
apertura e chiusura, e lasciare aperto un passo pedonale che
consenta alla clientela di accedere ai negozi esistenti
nell'edificio. Per introdurre questa innovazione è necessario il
vo¬to favorevole della metà più uno dei condomini, in rappresentanza
di al¬meno 667 millesimi, anche in seconda convocazione.
Condomini di altri edifici
L'assemblea non può, a maggioranza, consentire il parcheggio
nell'area condominiale delle autovetture dei condomini di un altro
edificio. È infatti necessaria l'unanimità, trattandosi di sottrarre
l'uso del bene comune agli aventi diritto.
Cortile
Per adibire il cortile a parcheggio di autovetture è necessario il
voto favore¬vole della maggioranza dei partecipanti al condominio,
in rappresentanza di 667 millesimi, trattandosi di una di¬versa
modalità di utilizzazione di questa parte comune e non di un
muta¬mento della sua destinazione. È nulla, invece, la delibera
assembleare con la quale si concede in locazione, a vantaggio
esclusivo di alcuni condomi¬ni, il cortile per uso parcheggio, senza
stabilire, a fronte dell'eseguità dello spazio esistente in rapporto
al numero complessivo dei condomini, forme di godimento turnario del
bene da parte di tutti gli aventi diritto.
Costruzione
Per costruire autorimesse autonome sul cortile o sul giardino
condominia¬le è necessaria l'unanimità, trattandosi di cambiare
destinazione alla cosa comune, mentre se si tratta di costruirle nel
sottosuolo è sufficiente, sia in prima sia in seconda convocazione,
il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesi¬mi (articolo
9, legge 24/3/1989, n. 122). Trattandosi di una spesa gravosa e
riguardante un' opera suscettibile di utilizzazione separata, i
condomini dissenzienti sono esonerati dal contribuirvi; essi e i
loro aventi causa pos¬sono però, in qualsiasi momento, partecipare
ai vantaggi dell'innovazione, pagando il dovuto debitamente
rivalutato. Il primo comma dell'articolo 9 consente ai proprietari
di immobili di realizzare "nel sottosuolo ovvero nei locali siti al
piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinen¬za
delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti
urbani¬stici e ai regolamenti edilizi vigenti". Questa norma deve
essere interpretata estensivamente, e quindi come comprensiva anche
dei box seminterrati, purché realizzati entro l'area di pertinenza
dell'immobile. La possibilità di derogare agli strumenti urbanistici
e ai regolamenti edilizi vigenti rende derogabili anche le norme
sulle distanze delle costruzioni dai confini di proprietà.
Divieto
La Cassazione ha stabi¬lito che, per adibire il cortile a parcheggio
di autovetture è sufficiente il vo¬to favorevole della maggioranza
dei partecipanti al condominio, in rappre¬sentanza di almeno 667
millesimi di proprietà, si può dedurre che, con le stesse regole,
possa essere introdotto il divieto di parcheggio in questa par¬te
comune, trattandosi di non sottrarla al godimento di uno o più
condo¬mini, ma di regolarne l'utilizzo. L'amministratore deve curare
l'osservanza del divieto e se trascura questo compito può essere
revocato. L'assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno
degli intervenuti, in rappre¬sentanza di almeno 500 millesimi (un
terzo dei condomini e 334 millesi¬mi in seconda convocazione),
derogare al divieto di parcheggio in favore dell'amministratore,
trattandosi di deroga giustificata dalle funzioni svolte dal
professionista nell'interesse dei condomini.
Se il divieto di parcheggio è contenuto in un regolamento
contrattuale l'assemblea può modificarlo solo con il voto favorevole
di tutti i partecipanti al condominio. Il regolamento può prevedere
l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di chi non
rispetta il divieto di parcheggio, demandando l'accertamento delle
violazioni a guardie giurate operanti all'interno degli spazi
condominiali.
Giardino
Per adibire a parcheggio un'area condominiale già adibita a
parcogiardino occorre l'unanimità, trattandosi di destinare questa
parte comune a una funzione del tutto diversa da quella originaria.
Insufficiente
Se lo spazio non è sufficiente ad accogliere tutte le auto dei
condomini, l'assemblea può deliberare di consentire il parcheggio a
chi arriva prima, ma a condizione che non ne risulti pregiudicato il
godimento della proprietà esclusiva e delle relative pertinenze. In
alternativa l'assemblea può, con delibera adottata con il vo¬to
favorevole della metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza
di almeno 500 millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di
334 millesimi in seconda convocazione, deliberare l'uso turnario
(settimanale, mensile o addirittura giornaliero), de¬limitando gli
spazi a mezzo strisce e ricorrendo a sorteggio qualora non si riesca
a trovare un accordo sulla successione degli utilizzatori.
Limiti
Il parcheggio è consentito a condizione di non impedire agli altri
condo¬mini l'accesso ai locali di proprietà individuale, di non
comportare una diminuzione apprezzabile dell'aria e della luce nelle
unità immobiliari circostanti o una situazione di pericolo: per
esempio, facilitare la salita di malintenzio¬nati al piano
superiore.
Locazione
Per concedere il cortile in locazione soltanto ad alcuni condomini,
per uso parcheggio, è necessario il consenso unanime.
Marciapiede
Il Tribunale di Napoli ha sancito la legittimità di una clausola del
regolamento che destinava a parcheggio a pagamento il marciapiede,
con onere delle spese di manutenzione a carico di tutti i condomini.
Millesimi
L'assemblea non può subordinare il diritto di parcheggio alla
titolarità di una quota millesimale minima, ma la possibilità di
parcheggiare deve essere consentita a tutti i condomini, sia pure a
turno.
Ospiti
In mancanza di un titolo (per esempio, regolamento) dal quale
risulti il contrario, e in presenza di una prassi in base alla quale
una parte dell'area comune è riservata agli ospiti dei condomini,
ciascuno di questi può invi¬tare i rispettivi visitatori a
parcheggiarvi la propria autovettura. Per vietare che gli estranei
che accedono all'edificio parcheggino nel cortile condomi¬niale
occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei
partecipanti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500
millesimi (un terzo dei condomini e 334 millesimi in seconda
convocazione). Se non si raggiunge questa maggioranza ci si può
rivolgere al giudice di pace.
Pagamento
Due sentenze del Tribunale di Napoli hanno riconosciuto, fra i
poteri dell'assemblea, quello di subordinare il parcheggio nell'area
condominiale al pagamento di un corrispettivo in fa¬vore del
condominio, in modo da assicurare un'entrata da destinare alla sua
manutenzione di questo spazio. In entrambi i casi, però, si trattava
di spazio insufficiente ad accogliere tutte le autovetture di
proprietari e inqui¬lini, e di conseguenza la decisione era
finalizzata a regolamentarne l'uso in modo da evitare discussioni.
Qualora, invece, lo spazio fosse sufficiente, una delibera del
genere potrebbe essere adottata soltanto con il consenso di tutti i
condomini. Il corrispettivo non può in ogni caso essere del tutto
svincolato dai costi specificamente riguardanti l'area sulla quale
viene esercitato il parcheggio e sta all'assem¬blea decidere sulla
destinazione delle somme incassate.
Piano terra
Se gli altri condomini hanno, in base al titolo di acquisto, il
diritto di par¬cheggiare negli spazi loro assegnati, chi abita a
piano terra può lamentarsi delle immissioni (rumori e gas di
scarico) presso il giudice di pace solo qualora esse superino la
normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Cod. civ.. Una
soluzione potrebbe essere quella di proporre una permuta dei posti
(offrendo eventualmente un conguaglio), in modo da allontanare dalle
finestre i veicoli più ingombranti e rumorosi.
Posto auto
L'assegnazione dei posti auto va effettuata in proporzione ai
millesimi di proprietà, indipendentemente dal possesso, o meno, di
una o più autovet¬ture. La Cassazione, però, in una situa¬zione in
cui per utilizzare alcuni posti auto era necessario spostare a mano
e rimettere alloro posto due vetture adiacenti, ha stabilito che
l'assemblea non può deliberare a maggioranza che la scelta del posto
auto venga effet¬tuata dai condomini seguendo la consistenza dei
millesimi di cui sono ti¬tolari (sceglie per primo chi ha più
millesimi). In questa ipotesi, infatti, il criterio da seguire è,
nel disaccordo delle parti, quello indicato dall'articolo 1102 del
Cod. civ. che, ponendo il limite del "pari uso", impedisce che
alcuni comproprietari facciano un utilizzo della cosa comune, dal
punto di vista qualitativo, diverso da quello degli altri. Di
conseguenza si dovrà se¬guire il criterio della turnazione.
Se lo spazio da adibire a posto auto è stato assegnato in proprietà
esclusiva ai singoli condomini, questi, in mancanza di una contraria
disposizione contenuta nel regolamento di condominio approvato
all'unanimità o nel ti¬tolo di acquisto, possono recintarlo , ma a
condizione di non intralciare i proprietari adiacenti. Se invece lo
spazio è stato assegnato in uso, e il regolamento non prevede altra
possibilità che quella di utilizzazione come posto auto, qualsiasi
diversa modalità deve essere autorizzata da tutti gli altri
condomini.
Il proprietario del solo posto auto deve contribuire alle spese
riguardanti l'area condominiale nella quale esso è compreso: anche a
quelle per l'assi¬curazione e l'amministrazione del fabbricato se si
riferiscono al cortile, e se questo è compreso in un'area
condominiale più vasta deve contribuire anche alle spese di
recinzione.
I posti auto possono essere concessi in uso esclusivo e permanente a
deter¬minati condomini, in cambio di un corrispettivo in denaro o
anche gratui¬tamente; in tal caso, però, la relativa delibera deve
essere adottata all'unani¬mità, trattandosi di una vera e propria
divisione del bene condominiale.
La vendita di uno spazio condominiale adibito a posto auto richiede
l'una¬nimità dei consensi, trattandosi di bene comune e non di
esclusiva pro¬prietà del condomino. Senza il consenso degli altri
condomini, quindi, la vendita non è ammessa neppure se abbinata a
quella dell'appartamento.
Prolungato
Non è lecito lasciare parcheggiata, magari per mesi, l'auto in
cortile, perché così facendo si altera la normale destinazione di
questa parte comune e si lede il pari diritto degli altri condomini
Rimozione forzata
Il condomino non può, nel proprio esclusivo interesse, chiedere
l'intervento del carro attrezzi per far rimuovere un'auto
abusivamente parcheggiata nel cortile condominiale, e il
proprietario dell'auto ha il diritto di farsi rimborsare la spesa
sostenuta per la rimozione.
Se una persona, invitata a spostare l'auto che impedisce ad altra
autovettu¬ra parcheggiata nel cortile condominiale di uscire sulla
pubblica via, rifiuta di farlo, commette il reato di violenza
privata.
Riserva del
venditore
L'articolo 41sexies della legge 17/8/1942, n. 1150, aggiunto
all'articolo 18 della legge 6/8/1967, n. 765, e sostituito
dall'articolo I della legge 24/3/1989, n. 122, dispone che, nelle
nuove costruzioni e nelle aree di per¬tinenza, devono essere
riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore a un
metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzio¬ne. L'articolo
12, comma 9 della legge 28/11/2005, n. 246, ha aggiunto al citato
articolo 41sexies un secondo comma, per il quale gli spazi per
parcheggi realizzati in forza del primo comma di questo articolo non
sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a
favore dei pro¬prietari di altre unità immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse. La Cassazione ha precisato che
questo seconodo comma non si applica alle controversie relative a
parcheggi realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n.
246/2005 che lo ha introdotto, avvenuta il 16/12/2005•
Seconda auto
Costituisce innovazione vietata, e come tale affetta da nullità,
l'assegnazio¬ne nominativa a favore di singoli condomini di posti
fissi nel cortile comu¬ne per il parcheggio della seconda
autovettura; tale delibera, infatti, da un lato sottrae
l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono due
veicoli, e dall'altro crea i presupposti per l'acquisto da parte del
condo¬mino, che usi la cosa comune come se ne fosse proprietario,
della relativa proprietà a titolo di usucapione.
Trasformazione
L'assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno degli
intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di proprietà
(un terzo dei con¬domini e almeno 334 millesimi in seconda
convocazione), destinare a par¬cheggio un locale comune, anche se
questa soluzione non consente di al¬loggiarvi contemporaneamente
tutti gli autoveicoli. Non può, invece, deliberare a maggioranza di
adibire a parcheg¬gio una parte dell'area comune destinata, come
previsto dall'atto di acquisto di un condomino, al libero accesso
del pubblico; è infatti necessaria l'unani¬mità, trattandosi
d'incidere sul diritto di un condomino risultante dall'atto di
acquisto.
Veicoli ingombranti
Anche se lo spazio riservato al condomino è adibito a parcheggio
di auto¬veicoli, egli può parcheggiarvi un autocaravan ma non può
usarlo come area di campeggio. Possibile anche parcheggiarvi una
roulotte, a meno che il regolamento non preveda partico¬lari divieti
o limitazioni. Lo stesso dicasi di un autocarro. In tutti questi
casi, però, non si può impedire al vicino di fare pari uso dello
spazio a lui assegnato: per esempio, perché impossibili¬tato ad
aprire lo sportello della propria autovettura. Se invece la mole
del¬l'autocarro non eccede lo spazio assegnato, il parcheggio è
legittimo, ma il motore deve essere acceso solo per il tempo
limitato all'arrivo e alla parten¬za. Quanto alla possibilità di
par¬cheggiare un' autocisterna nello spazio assegnato, ciò non è
consentito se contrasta con la destinazione abitativa dell'edificio,
causa un danno di tipo estetico all'aspetto dei luoghi e comporta la
sostanziale trasformazione del cortile in un luogo di deposito.
|