ORDINE DEL GIORNO
Una corretta, preventiva informazione dei condomini circa gli
argomenti sui quali saranno chiamati a decidere è indispensabile ai
fini di un regolare e proficuo svolgimento dei lavori assembleari. È
quindi opportuno indicare nell'avviso di convocazione, in modo
chiaro, anche se sommario, tutti i punti sui quali l'assemblea sarà
chiamata a decidere. L'eventuale delibera adottata su un argomento
non inserito nell'ordine del giorno è annullabile, anche se il
condomino non può eccepirne il merito se non contesta l'irregolarità
della convocazione. Per il Tribunale di Roma, l'indicazione degli
argomenti da trattare può anche non essere analitica.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto insufficiente la generica
espressione "lavori urgenti e indispensabili" per deliberare
legittimamente sul rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura
del fabbricato, mentre il Tribunale di Bologna ha dichiarato nulla
la delibera adottata in presenza di un ordine del giorno contenente
la dizione "gestione" per indicare la nomina di un nuovo
amministratore. Se però il condomino era comunque a conoscenza degli
argomenti da trattare, l'insufficienza dell'ordine del giorno non è
motivo di annullabilità delle relative delibere. Perfettamente
valida, invece, la delibera su un argomento non indicato nell'ordine
del giorno, ma solo se la decisione è stata approvata all'unanimità
da tutti i partecipanti al condominio.
Per il Tribunale di Udine e per il Tribunale di Roma, il condomino
che abbia partecipato alla discussione votando contro una delibera
adottata in presenza di un ordine del giorno incompleto, senza,
però, sollevare eccezioni al riguardo, non può successivamente
impugnare il provvedimento invocando questa irregolarità.
Se nel giorno fissato per la convocazione non si riesce a esaurire
l'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altro giorno
senza nuova convocazione, a condizione che i presenti siano
d'accordo, che gli assenti siano stati tempestivamente avvisati e
che la discussione prosegua sullo stesso ordine del giorno.
Delibera precedente
Non è indispensabile specificare nell'ordine del giorno che
l'assemblea è chiamata a ridiscutere su un argomento oggetto di
precedente delibera, es¬sendo sufficiente indicare l'argomento.
Ciascun condomino può facilmente capire che l'inserimento
nell'ordine del giorno ha lo scopo di chiamare l'assemblea a
pronunciarsi di nuovo su di esso. Preferibile, comunque, indicare
l'argomento, precisando che l'as¬semblea dovrà pronunciarsi sulla
modifica della precedente delibera.
Discussione
Se nell'ordine del giorno figura l'indicazione "discussione" su un
determi¬nato argomento, l'assemblea può anche deliberare in merito.
Se però a un condomino che ne aveva il diritto è stato impedito di
discutere e votare i punti all'ordine del giorno, la relativa
delibera è nulla e la nullità può essere fatta valere in qualsiasi
tempo da ogni condomino, anche se pre¬sente e consenziente.
Errore
Se, a causa di un errore nell'ordine del giorno, l'assemblea non si
può te¬nere, l'eventuale spesa per l'affitto del locale in cui
doveva aver luogo la riu¬nione è a carico dell'amministratore che ha
provveduto alla convocazione.
Spesa
Se nell'ordine del giorno è stata inserita l'effettuazione di una
spesa, ma non il criterio in base al quale deve essere ripartita,
l'eventuale delibera è annulla¬bile, trattandosi di lacuna formale,
incidente sul procedimento di convoca¬zione e informazione dei
condomini.
Varie ed eventuali
L'espressione "varie ed eventuali" (o semplicemente "varie"),
che viene generalmente inserita come ultimo punto all'ordine del
giorno, è di rego¬la riservata alle comunicazioni che
l'amministratore e i condomini inten¬dano fare in assemblea; essa,
pertanto, può al massimo preludere a deli¬bere da adottarsi in
successiva riunione, previa comunicazione del relati¬vo ordine del
giorno. Nel¬la parte dedicata alle "varie ed eventuali" non si
possono far rientrare ar¬gomenti oggetto di delibera, pena
l'annullabilità dell'eventuale provvedi¬mento adottato.
La Cassazione ha escluso che la dizione "varie" potesse legittimare
la delibera sul rifacimento della facciata dell'e¬dificio,
trattandosi di argomento di straordinaria amministrazione; il
Tri¬bunale di Napoli ha escluso che questa indicazione potesse
legittimare la delibera su innovazioni riguardanti le parti comuni
dell'edificio o la costituzione di un fondo speciale finalizzato a
fronteg¬giare spese condominiali urgenti; il Tribunale di Milano ha
stabilito che la dizione "varie ed eventuali" non consente neppure
la semplice discussione sulla legittimità della sopraelevazione
effettuata da un condomino sul lastrico solare con¬dominiale. Il
Tribunale di Perugia ha considerato annullabile la delibera che
aveva compreso fra le "varie ed eventuali" il pagamento del compenso
a un professionista per l'attività svolta nell'interes¬se del
condominio, in un contesto in cui la spesa non risultava altrimenti
e non vi era la prova del conferimento dell'incarico.
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