AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

NEVE


Danni
Nel momento in cui si deposita sul tetto, la neve diventa "parte comune dell'edificio" fino a quando non si scioglie, con il condominio che ne diventa in un certo senso custode. Il che obbliga i condomini e l'amministratore a vigilare affinché non si verifichino inconvenienti che possano arrecare danni a terzi, pena il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano, per esempio ha condannato un condominio a rimborsare i danni provocati dalla caduta di blocchi di neve dal tetto sull'auto parcheggiata nei pressi dell'edificio, escludendo il concorso di colpa di chi aveva parcheggiato il veicolo.
Più possibilista, ma sempre con condanna per il condominio, il Pretore di Torino, che ha riconosciuto un concorso di responsabilità a carico dell'automobilista che aveva parcheggiato il veicolo in modo imprudente, vale a dire senza porre attenzione alla segnaletica che pure era stata predisposta. Se poi il danno si verifica nel corso di una violenta nevicata ricorre l'ipotesi del caso fortuito (articolo 205I del Cod. civ.) e il condominio non può essere chiamato a risponderne.
 

Sgombero
Tutti i condomini devono concorrere alle spese occorrenti allo sgombero della neve dal vialetto di accesso all'edificio, a nulla rilevando che la mag¬gior parte di essi non abiti l'immobile durante il periodo invernale. Se, in¬vece, si tratta di liberare il vialetto posto al servizio solo di alcune autorimesse, la spesa deve essere sostenuta esclusivamente dai relativi proprie¬tari. Se una strada condominiale è gravata da servitù di passaggio in favore di un altro edificio, e il titolo costitutivo della servitù non prevede espressa¬mente che lo sgombero della neve debba essere effettuato a cura e spese del condominio proprietario della strada, agli oneri devono concorrere tut¬ti i proprietari interessati a esercitare il passaggio. A questo riguardo, l'arti¬colo ro69 del Cod. civ. dispone che le spese per le opere occorrenti alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo cui la servitù giova, salvo che il titolo o la legge dispongano altrimenti. Se però le opere giovano anche al fondo sul quale viene esercitata la servitù, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi .