NEVE
Danni
Nel momento in cui si deposita sul tetto, la neve diventa "parte
comune dell'edificio" fino a quando non si scioglie, con il
condominio che ne diventa in un certo senso custode. Il che obbliga
i condomini e l'amministratore a vigilare affinché non si
verifichino inconvenienti che possano arrecare danni a terzi, pena
il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano, per esempio ha
condannato un condominio a rimborsare i danni provocati dalla caduta
di blocchi di neve dal tetto sull'auto parcheggiata nei pressi
dell'edificio, escludendo il concorso di colpa di chi aveva
parcheggiato il veicolo.
Più possibilista, ma sempre con condanna per il condominio, il
Pretore di Torino, che ha riconosciuto un concorso di responsabilità
a carico dell'automobilista che aveva parcheggiato il veicolo in
modo imprudente, vale a dire senza porre attenzione alla segnaletica
che pure era stata predisposta. Se poi il danno si verifica nel
corso di una violenta nevicata ricorre l'ipotesi del caso fortuito
(articolo 205I del Cod. civ.) e il condominio non può essere
chiamato a risponderne.
Sgombero
Tutti i condomini devono concorrere alle spese occorrenti allo
sgombero della neve dal vialetto di accesso all'edificio, a nulla
rilevando che la mag¬gior parte di essi non abiti l'immobile durante
il periodo invernale. Se, in¬vece, si tratta di liberare il vialetto
posto al servizio solo di alcune autorimesse, la spesa deve essere
sostenuta esclusivamente dai relativi proprie¬tari. Se una strada
condominiale è gravata da servitù di passaggio in favore di un altro
edificio, e il titolo costitutivo della servitù non prevede
espressa¬mente che lo sgombero della neve debba essere effettuato a
cura e spese del condominio proprietario della strada, agli oneri
devono concorrere tut¬ti i proprietari interessati a esercitare il
passaggio. A questo riguardo, l'arti¬colo ro69 del Cod. civ. dispone
che le spese per le opere occorrenti alla conservazione della
servitù sono a carico del proprietario del fondo cui la servitù
giova, salvo che il titolo o la legge dispongano altrimenti. Se però
le opere giovano anche al fondo sul quale viene esercitata la
servitù, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi
vantaggi .
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