|   NEGOZIO Cortile
 Il proprietario di un negozio con ingresso sulla pubblica via non 
			può mettere in comunicazione l'esercizio commerciale con il cortile 
			interno dell'edificio, in modo da usufruire di un secondo ingresso, 
			se il regolamento dispone che l'accesso sia limitato agli 
			autoveicoli dei condomini.
 
 Divieti Non è consentito trasformare un appartamento in negozio se 
			l'innovazione è vietata da un regolamento contrattuale o viene 
			realizzata con opere tali da alterare il decoro architettonico 
			dell'edificio. Qualora non venga osservato il divieto, il condominio 
			può agire sia nei confronti del condomino sia in quelli 
			dell'eventuale conduttore.
 
 Spese L'articolo 1123 del Cod. civ. stabilisce che, quando le parti comuni 
			sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le relative 
			spese vanno ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. 
			I proprietari di negozi, quindi, non sono tenuti a concorrere alle 
			spese relative ai servizi di giardinaggio, piscina e portineria, ai 
			quali non abbiano accesso. È fatto ovviamente salvo l'eventuale 
			diverso accordo intervenuto fra i condomini o la diversa previsione 
			di un regolamento contrattuale. I proprietari di negozi sono, 
			invece, tenuti a concorrere alle spese riguardanti il portone, 
			l'androne, la moquette e la passatoia dell'ingresso, l'illuminazione 
			delle parti comuni, le scale (e quindi la tinteggiatura di rampe e 
			pianerottoli), nonché le cantine nelle quali si trovino impianti 
			comuni, in proporzione all'uso che ciascuno può farne, mentre per 
			quanto attiene al tetto, al lastrico solare e alla facciata, la 
			contribuzione deve essere rapportata ai millesimi di proprietà .
 
			  
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