AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

NEGOZIO


Cortile
Il proprietario di un negozio con ingresso sulla pubblica via non può mettere in comunicazione l'esercizio commerciale con il cortile interno dell'edificio, in modo da usufruire di un secondo ingresso, se il regolamento dispone che l'accesso sia limitato agli autoveicoli dei condomini.
 

Divieti
Non è consentito trasformare un appartamento in negozio se l'innovazione è vietata da un regolamento contrattuale o viene realizzata con opere tali da alterare il decoro architettonico dell'edificio. Qualora non venga osservato il divieto, il condominio può agire sia nei confronti del condomino sia in quelli dell'eventuale conduttore.
 

Spese
L'articolo 1123 del Cod. civ. stabilisce che, quando le parti comuni sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le relative spese vanno ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. I proprietari di negozi, quindi, non sono tenuti a concorrere alle spese relative ai servizi di giardinaggio, piscina e portineria, ai quali non abbiano accesso. È fatto ovviamente salvo l'eventuale diverso accordo intervenuto fra i condomini o la diversa previsione di un regolamento contrattuale. I proprietari di negozi sono, invece, tenuti a concorrere alle spese riguardanti il portone, l'androne, la moquette e la passatoia dell'ingresso, l'illuminazione delle parti comuni, le scale (e quindi la tinteggiatura di rampe e pianerottoli), nonché le cantine nelle quali si trovino impianti comuni, in proporzione all'uso che ciascuno può farne, mentre per quanto attiene al tetto, al lastrico solare e alla facciata, la contribuzione deve essere rapportata ai millesimi di proprietà .