NEGOZIO
Cortile
Il proprietario di un negozio con ingresso sulla pubblica via non
può mettere in comunicazione l'esercizio commerciale con il cortile
interno dell'edificio, in modo da usufruire di un secondo ingresso,
se il regolamento dispone che l'accesso sia limitato agli
autoveicoli dei condomini.
Divieti
Non è consentito trasformare un appartamento in negozio se
l'innovazione è vietata da un regolamento contrattuale o viene
realizzata con opere tali da alterare il decoro architettonico
dell'edificio. Qualora non venga osservato il divieto, il condominio
può agire sia nei confronti del condomino sia in quelli
dell'eventuale conduttore.
Spese
L'articolo 1123 del Cod. civ. stabilisce che, quando le parti comuni
sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le relative
spese vanno ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.
I proprietari di negozi, quindi, non sono tenuti a concorrere alle
spese relative ai servizi di giardinaggio, piscina e portineria, ai
quali non abbiano accesso. È fatto ovviamente salvo l'eventuale
diverso accordo intervenuto fra i condomini o la diversa previsione
di un regolamento contrattuale. I proprietari di negozi sono,
invece, tenuti a concorrere alle spese riguardanti il portone,
l'androne, la moquette e la passatoia dell'ingresso, l'illuminazione
delle parti comuni, le scale (e quindi la tinteggiatura di rampe e
pianerottoli), nonché le cantine nelle quali si trovino impianti
comuni, in proporzione all'uso che ciascuno può farne, mentre per
quanto attiene al tetto, al lastrico solare e alla facciata, la
contribuzione deve essere rapportata ai millesimi di proprietà .
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