MUTUO
I
condomini possono, per coprire le spese occorrenti alla
ricostruzione e al miglioramento delle cose comuni, accendere un
mutuo con una banca.
Trattandosi il
più delle volte d'iscrivere ipoteca sull'edificio condominiale,
occorrerebbe l'unanimità, come previsto dal terzo comma
dell'articolo 1108 del Cod. civ.. Il successivo quarto comma, però,
dispone che l'ipoteca può essere iscritta con il voto favorevole
della metà più uno dei parteipanti al condominio, in rappresentanza
di almeno due terzi del valore dell'edificio (667 millesimi).
Molte banche sono
disponibili a concedere mutui cosiddetti chirografari, vale a dire
garantiti non da ipoteca ma da garanzia personale: è sufficiente
pertanto la firma del richiedente, generalmente accompagnata da
quella di un garante.
Questo tipo di
finanziamento di regola non supera i cinque anni e comporta la
sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione sul fabbricato.
La possibilità di
accendere un mutuo nell'interesse del condominio esula dalle
attribuzioni dell'amministratore.
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