AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

MUTUO


I condomini possono, per coprire le spese occorrenti alla ricostruzione e al miglioramento delle cose comuni, accendere un mutuo con una banca.

Trattandosi il più delle volte d'iscrivere ipoteca sull'edificio condominiale, occorrerebbe l'unanimità, come previsto dal terzo comma dell'articolo 1108 del Cod. civ.. Il successivo quarto comma, però, dispone che l'ipoteca può essere iscritta con il voto favorevole della metà più uno dei parte­ipanti al condominio, in rappresentanza di almeno due terzi del valore dell'edificio (667 millesimi).

Molte banche sono disponibili a concedere mutui cosiddetti chirografari, vale a dire garantiti non da ipoteca ma da garanzia personale: è sufficiente pertanto la firma del richiedente, generalmente accompagnata da quella di un garante.

Questo tipo di finanziamento di regola non supera i cinque anni e comporta la sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione sul fabbricato.

La possibilità di accendere un mutuo nell'interesse del condominio esula dalle attribuzioni dell'amministratore.