MURO COMUNE
Il condomino può servirsi del muro comune, salvo espresso divieto
contenuto in un regolamento contrattuale. Legittimo, quindi,
collocarvi targhe, insegne, bacheche, appoggiarvi una canna fumaria,
installarvi un condizionatore d'aria o uno sfiatatoio, praticarvi
tracce per l'inserimento di tubi o cavi elettrici, aprirvi una
porta, una finestra, un balcone o una veranda. La possibilità di dar
luogo o meno a questi interventi è indicata in corrispondenza delle
singole voci. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di una
possibilità soltanto teorica; l'intervento, infatti, deve
conciliarsi con l'esigenza di non indebolire il muro, di
salvaguardare il decoro architettonico dell'edificio, di non ledere
il diritto degli altri condomini su questa parte comune
dell'edificio e di rispettare le distanze legali dalle proprietà
esclusive.
A seconda del tipo d'intervento da realizzare, quindi, è opportuno
munirsi di autorizzazione da parte dell'assemblea o di tutti i
condomini.
Appoggio
È legittimo appoggiare materiali al muro comune, a condizione che
ciò non se ne alteri la destinazione e non si pregiudichi il pari
diritto degli altri condomini. Per appoggiarvi una costruzione,
invece, è necessario il consenso di tutti gli altri comproprietari.
Il muro, infatti, è destinato al servizio esclusivo dell'edificio,
di cui costituisce parte organica, per cui non è applicabile
l'articolo 884 del Cod. civ. che consente al comproprietario del
muro comune di appoggiarvi la costruzione di sua esclusiva
proprietà.
Attico
Rientrano fra i muri comuni anche quelli che delimitano l'attico,
anche nel caso in cui non svolgano funzione di sostegno
dell'edificio perché collocati all'interno del perimetro del
lastrico solare.
Parzialmente comune
Se un muro è in parte condominiale e in parte appartenente in
proprietà esclusiva a un condomino, questi non può compiere sulla
sua parte di muro opere che ne pregiudichino la stabilità.
Porta
Il condomino può aprire una porta nel muro comune, per esempio, per
mettere la propria unità immobiliare in comunicazione con il garage
comune, con l'androne' con il giardino condominiale , con i soliti
limiti indicati in precedenza. Legittima anche l'apertu¬ra di una
porta per collegare il proprio appartamento a una scala
condomi¬niale diversa da quella dalla quale si è serviti, a
condizione che l'incremen¬to di passaggio e traffico sulla seconda
scala non comporti un'apprezzabile limitazione del godimento degli
altri condomini. È invece illegittima l'a¬pertura di una porta nel
muro comune per mettere in comunicazione l'u¬nità immobiliare del
condomino con altra unità immobiliare, sempre di sua proprietà ma
situata in altro edificio, o l'abitazione del condomino con il
lastrico solare condominiale.
È legittima l'installazione, da parte del condomino, di una
controporta, collocata a filo del muro di separazione tra
l'appartamento e il ballatoio delle scale sul quale si apre, quando
la stessa non riducendo in modo apprez¬zabile la fruibilità del bene
comune da parte degli altri condomini non determini pregiudizievoli
invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri
proprietari.
Tubo
L'utilizzazione del muro condominiale per installarvi tubature per
lo scari¬co di acque o per il passaggio del gas, nonché sfiatatoi
per il ristagno di odori, costituisce uso legittimo della cosa
comune, sempre che ciò non sia vietato da un regolamento
contrattuale. L'installazione deve però avvenire in modo da non
alterare la destinazione del muro e da non impedire agli altri
condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, avendo
inol¬tre cura di scegliere il percorso meno dannoso per il decoro
architettonico. Stesso discorso per l'inserimento di un tubo
all'interno del muro comune.
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