AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

MURO COMUNE


Il condomino può servirsi del muro comune, salvo espresso divieto contenuto in un regolamento contrattuale. Legittimo, quindi, collocarvi targhe, insegne, bacheche, appoggiarvi una canna fumaria, installarvi un condizionatore d'aria o uno sfiatatoio, praticarvi tracce per l'inserimento di tubi o cavi elettrici, aprirvi una porta, una finestra, un balcone o una veranda. La possibilità di dar luogo o meno a questi interventi è indicata in corrispondenza delle singole voci. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di una possibilità soltanto teorica; l'intervento, infatti, deve conciliarsi con l'esigenza di non indebolire il muro, di salvaguardare il decoro architettonico dell'edificio, di non ledere il diritto degli altri condomini su questa parte comune dell'edificio e di rispettare le distanze legali dalle proprietà esclusive.
A seconda del tipo d'intervento da realizzare, quindi, è opportuno munirsi di autorizzazione da parte dell'assemblea o di tutti i condomini.
 

Appoggio
È legittimo appoggiare materiali al muro comune, a condizione che ciò non se ne alteri la destinazione e non si pregiudichi il pari diritto degli altri condomini. Per appoggiarvi una costruzione, invece, è necessario il consenso di tutti gli altri comproprietari. Il muro, infatti, è destinato al servizio esclusivo dell'edificio, di cui costituisce parte organica, per cui non è applicabile l'articolo 884 del Cod. civ. che consente al comproprietario del muro comune di appoggiarvi la costruzione di sua esclusiva proprietà.
 

Attico
Rientrano fra i muri comuni anche quelli che delimitano l'attico, anche nel caso in cui non svolgano funzione di sostegno dell'edificio perché collocati all'interno del perimetro del lastrico solare.
 

Parzialmente comune
Se un muro è in parte condominiale e in parte appartenente in proprietà esclusiva a un condomino, questi non può compiere sulla sua parte di muro opere che ne pregiudichino la stabilità.
 

Porta
Il condomino può aprire una porta nel muro comune, per esempio, per mettere la propria unità immobiliare in comunicazione con il garage comune, con l'androne' con il giardino condominiale , con i soliti limiti indicati in precedenza. Legittima anche l'apertu¬ra di una porta per collegare il proprio appartamento a una scala condomi¬niale diversa da quella dalla quale si è serviti, a condizione che l'incremen¬to di passaggio e traffico sulla seconda scala non comporti un'apprezzabile limitazione del godimento degli altri condomini. È invece illegittima l'a¬pertura di una porta nel muro comune per mettere in comunicazione l'u¬nità immobiliare del condomino con altra unità immobiliare, sempre di sua proprietà ma situata in altro edificio, o l'abitazione del condomino con il lastrico solare condominiale.
È legittima l'installazione, da parte del condomino, di una controporta, collocata a filo del muro di separazione tra l'appartamento e il ballatoio delle scale sul quale si apre, quando la stessa non riducendo in modo apprez¬zabile la fruibilità del bene comune da parte degli altri condomini non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.
 

Tubo
L'utilizzazione del muro condominiale per installarvi tubature per lo scari¬co di acque o per il passaggio del gas, nonché sfiatatoi per il ristagno di odori, costituisce uso legittimo della cosa comune, sempre che ciò non sia vietato da un regolamento contrattuale. L'installazione deve però avvenire in modo da non alterare la destinazione del muro e da non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, avendo inol¬tre cura di scegliere il percorso meno dannoso per il decoro architettonico. Stesso discorso per l'inserimento di un tubo all'interno del muro comune.