MILLESIMI
Il
condominio non è una società per azioni. Ma paragonare i due
organismi può essere utile per capire uno dei concetti fondamentali
della vita condominiale: i millesimi. I millesimi rappresentano,
infatti, quello che le azioni sono per una società. In pratica, ogni
singolo proprietario è socio del condominio per una quota pari ai
millesimi di cui è titolare. Questa quota è proporzionale al valore
dell'appartamento, comprese le relative pertinenze (box, cantina,
soffitta), in rapporto all'intero stabile. Si usa il termine
millesimi perché all'edificio condominiale viene attribuito un
valore complessivo di mille, con la proprietà dei singoli che viene,
appunto, espressa con riferimento a questo valore globale. I
millesimi sono quindi l'unità di misura della proprietà nell'ambito
del condominio e vengono definiti, attraverso la messa a punto di
apposite tabelle a cura di un tecnico (per esempio, un geometra),
contestualmente alla predisposizione del regolamento da parte del
costruttore. Il regolamento (e le relative tabelle) vengono
approvati da tutti i condomini via via che acquistano le varie unità
immobiliari con atto notarile. Si parla a riguardo di regolamento
contrattuale.
I millesimi incidono su tre aspetti fondamentali della vita
condominiale:
a. rappresentano la misura dei diritti vantati da ciascun condomino
sulle parti e sui servizi comuni dell'edificio;
b. sono il parametro fondamentale per la ripartizione fra i
condomini delle spese comuni;
c. sono uno dei due parametri a cui si fa riferimento per la
formazione della maggioranza in assemblea (l'altro è quello delle
persone che prendono parte alla riunione).
Le tabelle millesimali vanno rispettate fino a quando i condomini,
all'unanimità, non decidano di modificarle. Se invece il regolamento
nasce successivamente, sono gli stessi condomini che, approvandolo
all'unanimità, fanno predisporre in questa sede, le tabelle
millesimali.
I millesimi sono obbligatori se i condomini sono più di quattro.
Il numero delle tabelle millesimali dipende sia dalle
caratteristiche dell'edificio sia dai servizi che offre, sia dalla
meticolosità del compilatore. Così, per scale e ascensore possono
essere predisposte tabelle separate o un'unica tabella. In genere si
compilano tre tabelle: una di proprietà generale, una per scale e
ascensore e una per il riscaldamento, ciascuna caratterizzata per il
fatto che il totale è mille, con la proprietà di ciascun condomino
che viene espressa con riferimento a questo valore globale: per
esempio 247 millesimi, 286 millesimi. I millesimi di proprietà
vengono utilizzati per suddividere la maggior parte delle spese
comuni: manutenzione ordi¬naria e straordinaria, compenso
amministratore, polizza assicurativa, spe¬se telefoniche, postali e
di cancelleria. Vi si fa riferimento ogniqualvolta si debbano
ripartire delle spese che interessano la proprietà in generale .
Questa tabella è importante anche per stabilire se l'assemblea ha
raggiun¬to la richiesta maggioranza: si tratti di quella occorrente
alla valida costitu¬zione di quest'organo o per l'approvazione di
una specifica delibera.
Approvazione
L'approvazione delle tabelle millesimali richiede che tutti i
condomini sia¬no d'accordo, altrimenti occorre rivolgersi al
giudice. Se l'approvazione av¬viene a maggioranza, la relativa
delibera è nulla e può essere impugnata in qualsiasi tempo dai
condomini assenti o dis¬senzienti. Chi, invece, ha concorso al¬l'approvazione,
può impugnare le tabelle solo in caso di errore. È nulla anche la
delibera che disciplini la ripartizione di una spesa in base a
tabelle non approvate all'unanimità. Successivamen¬te, però, la
Cassazione ha operato un "distinguo": infatti, ha stabilito che le
tabelle millesimali allegate al re¬golamento condominiale, qualora
abbiano natura convenzionale (in quan¬to predisposte dall'unico
originario proprietario e accettate dagli iniziali ac¬quirenti delle
singole unità immobiliari, o che abbiano formato oggetto di accordo
da parte di tutti i condomini), possono, nell'ambito dell'autonomia
privata, fissare criteri di ripartizione delle spese comuni anche
diversi da quelli stabiliti dalla legge ed essere modificate con il
consenso unanime dei condomini o per atto dell'Autorità giudiziaria.
Qualora, invece, abbiano natura non convenzionale ma deliberativa
(perché approvate con delibera dell'assemblea condominiale), le
tabelle millesimali, che devono necessa¬riamente contenere criteri
di ripartizione delle spese conformi a quelli le¬gali e a tali
criteri devono uniformarsi nei casi di revisione, possono essere
modificate dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo
com¬ma dell'articolo 1136 del Cod. civ. metà più uno degli
intervenuti, in rappresentanza di almeno 300 millesimi.
Se le tabelle non erano state predisposte dal costruttore, e i
condomini non riescono a trovare l'unanimità sulla loro messa a
punto, l'elaborato dovrà essere redatto da un tecnico nominato dal
Tribunale, anche su iniziativa di un solo condomino.
È valida l'applicazione di valori millesimali diversi da quelli
riportati nella tabelle, a patto che tutti i condomini, in modo non
equivoco, abbiano vota¬to o accettato per diversi anni, senza
contestazioni, una suddivisione delle spese differente da quella
prevista. L'amministratore non può, di sua iniziativa, ripartire le
spese fra i condo¬mini seguendo un criterio diverso da quello
previsto dalle tabelle millesimali. Egli deve pertanto attenersi
alle tabelle accettate o approvate.
Errore
Se i valori assegnati alle varie unità immobiliari sono conseguenza
di un errore si può chiedere la revisione delle tabelle millesimali,
anche nell'in¬teresse di un solo condomino. Può trattarsi sia di un
errore di fatto, cioè dipendente da un'errata valutazione degli
elementi da prendere in conside¬razione per il calcolo delle tabelle
(per esempio, superficie, altezza, ubica¬zione di un'unità
immobiliare, o non aver considerato una sua pertinenza) che di
errore di diritto, ossia riguardante l'identificazione degli
elementi fissati dalla legge. È errore di fatto, per esempio, aver
indicato una superfi¬cie diversa da quella effettiva, mentre è
errore di diritto aver tenuto conto di un elemento che la legge
considera irrilevante.
Forma
Per la redazione delle tabelle non è necessaria la forma scritta ma
occorre il consenso, anche tacito purché inequivocabile, dei
condomini: per esempio, perché hanno pagato, consapevolmente e per
diversi anni, i contributi de¬terminati in base a una specifica
tabella. Il consenso all'approvazione può essere dato mediante
delega, anche verbale. È ovviamente consigliabile mettere i valori
millesimali per iscritto, facendo predisporre le tabelle (o la loro
modifica) da un tecnico; un'errata valutazione dei millesimi,
infatti, si riflette sulle spese condominiali fino a quando non
intervenga una modifica. Le tabelle mille¬simali, una volta
accettate con gli atti di acquisto o approvate direttamente dai
condomini, sono vincolanti. Se ne può però chiedere la revisione
dimostrando che sono viziate da errore.
Formazione
tabelle
Per la formazione delle tabelle si deve tener conto in primo
luogo della su¬perficie delle varie unità immobiliari: a parità di
altre condizioni, un appar¬tamento grande vale più di uno piccolo.
Si devono poi considerare la cuba¬tura (a parità di superficie e di
altri elementi, un locale con il soffitto rego¬lare vale più di
un'unità immobiliare con il soffitto fortemente inclinato); il
livello di piano in cui sono ubicate le unità immobiliari; la
destinazione (un appartamento, per esempio, vale più di una soffitta
o di un garage, ma ci sono differenze di valore anche all'interno di
un appartamento: si pensi, per esempio, a una camera o al soggiorno
rispetto alla cucina, al ripostiglio, al corridoio o a un balcone
coperto rispetto a uno scoperto); l'orienta¬mento (se l'unità
immobiliare è esposta a nord o a sud, oppure se ha più esposizioni);
il prospetto (se ci si affaccia sulla pubblica via o su un cortile
interno, su un giardino o su un vicino muro o, ancora, se le
finestre affac¬ciano su più lati dell'edificio); se le unità
immobiliari sono o meno servite dall'ascensore; il numero di vedute
e luci (le prime, oltre a consentire il passaggio di luce e aria,
permettono anche di vedere nella proprietà altrui). Nel calcolo
vanno prese in considerazione anche le soffitte e le cantine. A
ognuna di queste caratteristiche corrisponde un coefficiente che
oscilla in¬torno al valore I (per esempio, 0,95, I o 1,15).
Ovviamente, migliore è la "qualità" dell'unità immobiliare, più
elevato è il coefficiente attribuito. La destinazione d'uso
dell'immobile (ufficio o abitazione) è ininfluente, anche perché
potrebbe cambiare. Si deve pertanto prendere in considerazio¬ne
esclusivamente il rapporto intercorrente fra il singolo piano (o
porzione di piano) e l'intero edificio: non hanno quindi alcun
rilievo gli altri elemen¬ti estranei a questo rapporto.
Il risultato è che le differenze di valore fra le varie unità
immobiliari si ri¬specchiano nelle tabelle millesimali. È possibile
includere in un'unica espressione millesimale più unità immobiliari
appartenenti allo stesso proprietario.
Mancanza
In mancanza di tabelle millesimali il condominio può funzionare
ugual¬mente; le tabelle, infatti, agevolano ma non condizionano
l'attività del con¬dominio, dal momento che il rapporto tra il
valore della proprietà singola e quello dell'intero edificio esiste
prima e indipendentemente dalla formazionedei millesimi. Pertanto,
in un eventuale giudizio si può sempre sta¬bilire, sia pure a
posteriori, se in assemblea erano state raggiunte le richie¬ste
maggioranze.
Modifica
Il linguaggio corrente parla indifferentemente di modifica e di
revisione delle tabelle millesimali. Stando, però, al tenore della
legge (articolo 69 delle Disposizioni attuative e transitorie del
Cod. civ.), si può parlare di revisione quando risulta che i
millesimi sono frutto di un errore, mentre si può parlare di
modifica quando si è notevolmente alterato il rapporto origi¬nario
tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano in conseguenza,
per esempio, di sopraelevazione, di espropriazione parziale o
d'innovazioni di vasta portata. L'aumento della volumetria di un
appartamento comporta la modifica delle tabelle solo se si è
notevolmente alterato il rapporto origina¬rio tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano, mentre non occorre al¬cuna
modifica se i lavori hanno interessato le parti esterne
dell'edifici, poi¬ché queste opere non incidono sulle
caratteristiche della singola unità im¬mobiliare, ma soltanto sulla
loro valorizzazione economica. L'apertura di un balcone di regola
non è tale da comportare una modifica delle tabelle. La
trasformazione di un sottotetto in ap¬partamento, al contrario, è in
genere tale da legittimare la revisione.
La modifica delle tabelle, così come l'approvazione, deve essere
deliberata all'unanimità da tutti i condomini, pena nullità; nullità
che può essere fat¬ta valere dai condomini assenti o dissenzienti
senza limite di tempo. La modifica può essere disposta anche dal
Tribunale su ricorso di uno più condomini. La sentenza non ha
efficacia retro attiva e i suoi effetti decorrono da quando passa in
giudicato, con conseguente impossibilità di chiedere il rimborso di
quanto eventualmente pagato in più.
L'accettazione della modifica può essere anche tacita: come nel caso
dei condomini non presenti all'assemblea ma che abbiano
consapevolmente e inequivocabilmente accettato, per più anni,
l'applicazione dei nuovi millesimi.
Una volta che la modifica sia stata deliberata dall'assemblea o
disposta dal¬l'autorità giudiziaria, il condomino non può impedire
l'accesso alla propria unità immobiliare al tecnico incaricato dei
rilievi; può solo concordare giorno e ora per lui più favorevoli.
Il condomino non può impugnare la delibera che modifica le tabelle
mille¬simali a maggioranza anziché all'unanimità, se dalla modifica
non gli deri¬va alcun pregiudizio, perché in tal caso manca
l'interesse all'impugnazione
L'amministratore non può, di sua iniziativa, dare il via al processo
di modifica dei millesimi: si tratta infatti di una prerogativa
riservata all'assemblea. Disco rosso anche per l'usufruttuario e per
il titolare di altro diritto reale di godimento, poiché il diritto
di promuovere la modifica delle tabelle millesimali compete solo al
proprietario.
La spesa per la modifica delle tabelle millesimali fa carico al
condomino che vi ha dato luogo con la sua innovazione.
In attesa della modifica dei valori millesimali il condomino non può
rifiu¬tare il pagamento dei contributi sulla base delle attuali
regole, ma può agi¬re per il recupero delle somme pagate in più, dei
relativi interessi legali e del risarcimento del danno, nei
confronti dei condomini che risultassero, per esempio, aver
arbitrariamente aumentato la superficie radiante nel proprio
appartamento, creando così le premesse per la modifica della
ta¬bella millesimale relativa al riscaldamento.
Prescrizione
Il diritto alla revisione delle tabelle millesimali non si
prescrive, in quanto connaturato al diritto di proprietà, a meno che
altri non acquisti per usuca¬pione la proprietà dell'immobile cui
inerisce il diritto.
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