MIGLIORIE
Ciascun
condomino, come stabilito dall'articolo 1102 del Cod. civ., può
apportare alle parti comuni, a proprie spese, le modifiche
necessarie per un loro migliore godimento. Non occorre
autorizzazione dell'assemblea ma è sempre consigliabile mettere gli
altri condomini al corrente delle proprie intenzioni e non farli
trovare di fronte al fatto compiuto, per evitare possibili
contestazioni. Lo stesso articolo precisa però quali sono i limiti
da rispettare: non si può alterare la destinazione della cosa comune
e non si deve impedire agli altri condomini di fame parimenti uso
secondo il loro diritto. Il regolamento di condominio contrattuale
può impedire qualsiasi tipo di modifica alla cosa comune, anche se
non ne viene pregiudicato in modo significativo l'uso da parte degli
altri comproprietari.
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