AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

MANUTENZIONE


Ordinaria
Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, lettera a) della legge 5/8/1978, n. 457, confluito nell'articolo 3 del DPR 6/6/2001, n. 380). Le relative spese possono essere decise dall'amministratore senza che occorra autorizzazione dell'assemblea. Anzi egli deve attivarsi non appena avuta notizia della necessità di un intervento. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria sottoposti all'assemblea possono essere approvati con il voto favorevole della metà più degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione).
 

Straordinaria
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso L’articolo 31, lettera b) della legge 5/8/1978, n. 457, confluito nell'articolo 3 del DPR. 6/6/2001]. Questi interventi, che devono essere deliberati dall'assemblea, richiedono la stessa maggioranza prevista per i lavori di ordinaria manutenzione (vedi sopra). Se si tratta d'intervenire sulle parti comuni con opere straordinarie di notevole entità è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi, sia in prima che in seconda convocazione. L'amministratore può far eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, senza il benestare preventivo dell'assemblea, ma deve trattarsi di lavori urgenti e in ogni caso ne deve riferire alla prima assemblea.