MANUTENZIONE
Ordinaria
Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti (articolo 31, lettera a) della legge
5/8/1978, n. 457, confluito nell'articolo 3 del DPR 6/6/2001, n.
380). Le relative spese possono essere decise dall'amministratore
senza che occorra autorizzazione dell'assemblea. Anzi egli deve
attivarsi non appena avuta notizia della necessità di un intervento.
Eventuali interventi di manutenzione ordinaria sottoposti
all'assemblea possono essere approvati con il voto favorevole della
metà più degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di
almeno 500 millesimi (un terzo dei partecipanti al condominio, in
rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione).
Straordinaria
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso L’articolo 31,
lettera b) della legge 5/8/1978, n. 457, confluito nell'articolo 3
del DPR. 6/6/2001]. Questi interventi, che devono essere deliberati
dall'assemblea, richiedono la stessa maggioranza prevista per i
lavori di ordinaria manutenzione (vedi sopra). Se si tratta
d'intervenire sulle parti comuni con opere straordinarie di notevole
entità è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei
partecipanti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500
millesimi, sia in prima che in seconda convocazione.
L'amministratore può far eseguire direttamente interventi di
manutenzione straordinaria, senza il benestare preventivo
dell'assemblea, ma deve trattarsi di lavori urgenti e in ogni caso
ne deve riferire alla prima assemblea.
|