LUCI E VEDUTE
Con questi due
termini s'intendono, rispettivamente, le aperture realizzate su una
superficie di proprietà esclusiva per dare passaggio alla luce e
all'aria (le luci) o per avere modo di affacciarsi e guardare verso
l'esterno (le vedute).
Nel disciplinare
la materia, il legislatore ha cercato di trovare un punto di
equilibrio tra le necessità del proprietario di un immobile di
ricevere aria e luce o di avere una visione verso l'esterno, con il
diritto del confinante o del dirimpettaio di non vedere violata la
propria privacy.
In particolare,
le luci (articolo 901 del Cod. civ.), oltre a dover essere munite di
un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una
grata fissa in metallo le cui maglie non superino i tre centimetri
quadrati, devono essere collocate, rispetto al pavimento, con il
lato inferiore ad almeno due metri e mezzo da esso se sono al piano
terreno, e ad almeno due metri se sono ai piani superiori.
Inoltre devono
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo
dal suolo del fondo vicino, a meno che non si tratti di locale che
sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e le
condizioni dei luoghi non consentono di osservare l'altezza minima.
Ovviamente
l'apertura nel muro condominiale di luci che affaccino sulla strada
o sul cortile è consentita se non vi ostano esigenze di sicurezza o
di rispetto del decoro architettonico dell'edificio. Se poi il muro
funge anche da divisorio fra le proprietà di due condomini, è
necessario il consenso del vicino.
Un telaio munito
di spesso vetro opaco è considerato luce, ed è pertanto subordinato
al rispetto delle condizioni riportate qui sopra, poiché non
presenta caratteristiche analoghe alla struttura del muro; non
altrettanto dicasi delle aperture alle quali siano stati applicati
dei pannelli di vetrocemento, a loro volta non considerabili come
luci in senso tecnico.
Di regola un
condomino può chiudere una luce esistente nella porzione di muro
condominiale coincidente con la sua proprietà esclusiva. Occorre
però verificare se, dallo stato dei luoghi, non emergano elementi
tali da vietare questo tipo d'intervento, come nel caso in cui
l'apertura serva a dare aria e luce a una parte comune
dell'edificio come le scale. Stesse condizioni per trasformare una
luce in finestra.
Regole diverse
per le vedute, dal momento che consentono anche di vedere,
direttamente od obliquamente, nella proprietà del vicino senza
ricorrere a mezzi artificiali (per esempio, scala).
Se tra le due
proprietà non c'è di mezzo una pubblica via si deve osservare la
distanza minima di un metro e mezzo per la veduta diretta, e di 75
centimetri per le vedute laterali od oblique. In questo caso la
distanza si misura dal lato più vicino della finestra o dallo sporto
più vicino.
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