LUCERNARIO
Il
lucernario, a differenza dell'abbaino, è un'apertura, dotata di
finestra, praticata nel tetto per dare aria e luce al sottostante
locale, laddove l'abbaino comporta anche la costruzione di una
sovrastruttura. Il proprietario del sottotetto può aprire lucernari
sul tetto per dare aria e luce ai locali sottostanti, senza
autorizzazione dell'assemblea, trattandosi di facoltà rientrante
nel diritto, previsto dall'articolo 1102, primo comma, del Cod.
civ., di apportare alle cose comuni le modifiche necessarie alloro
miglior godimento.
È però
consigliabile sottoporre il progetto all'approvazione di
quest'organo, per evitare possibili contestazioni sotto il profilo
dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, tanto più
che il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune
potrebbe essere subordinato all'assenso del condominio.
Quanto alla spesa
richiesta da eventuali interventi di manutenzione, se il lucernario
è stato realizzato dal proprietario del sottotetto per dare luce e
aria ai locali, egli dovrà farsene esclusivo carico. Al contrario,
se il manufatto è stato inserito nel tetto al momento della
costruzione, è da ritenersi una parte comune e in quanto tale la
spesa è a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi di
proprietà. Il contro-lucernario delle scale privo sia di una
funzione di copertura e d'impermeabilizzazione della parte sotto
stante di edificio sia di una funzione statica (per la mancanza di
un sovrastante piano di calpestio), fa parte integrante non del
tetto ma del vano scale, di cui costituisce una finitura al pari di
un controsoffitto.
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