LOCAZIONE
L'assemblea può concedere in locazione a un condomino o a terzi un
locale comune, a maggioranza, solo se non è possibile
un'utilizzazione diretta di esso da parte dei condomini, neppure
attraverso l'istituzione di turni. In caso contrario è necessaria
l'unanimità. L'amministratore può, di sua iniziativa, concedere in
locazione un appartamento condominiale, trattandosi di atto di
ordinaria amministrazione attraverso il quale è possibile conseguire
la finalità del "miglior godimento delle cose comuni", con
l'assemblea che può ratificare questo atto a maggioranza semplice.
L'assemblea, nel concedere in locazione un bene comune, non può
preferire un condomino a un altro, se questi offre un canone
maggiore; la relativa delibera che non fosse adeguatamente motivata
sarebbe nulla per eccesso di potere. Rientra invece fra gli atti di
ordinaria amministrazione posti in essere dall'assemblea deliberare
di accantonare temporaneamente i canoni di locazione provenienti da
un bene condominiale.
Contratto
Il contratto di locazione di un bene comune può essere stipulato da
un con¬domino nell'interesse del condominio, perché in mancanza di
prova con¬traria i condomini hanno pari poteri di gestione e si
presume che ciascuno agisca con il consenso degli altri. Superfluo
aggiungere che è opportuno che un'iniziativa del genere venga posta
in es¬sere dall'amministratore previamente autorizzato
dall'assemblea. Se la du¬rata della locazione supera i nove anni,
trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, il contratto
deve essere approvato da tutti i condomini, co¬me previsto dal
quarto comma dell'articolo 1118 del Cod. civ. e va tra¬scritto
presso le conservatorie dei registri immobiliari. Nei confronti del
conduttore che sia in buona fede, il contratto ultranovennale è
valido anche se firmato da un condomino, ma gli altri possono agire
nei suoi confronti per il risarcimento degli eventuali danni. Se un
contratto di locazione era stato stipulato, nell'interesse del
condomi¬nio, da tutti i condomini, alla scadenza sta alla
maggioranza decidere se rin¬novare o meno l'accordo.
Prelazione
Se il condominio decide di concedere in locazione una parte comune
del¬l'edificio, il condomino non ha il diritto di prelazione, a
parità di condizioni, rispetto a un estraneo, neppure se le
condizioni offerte sono, per il con¬dominio, più favorevoli di
quelle offerte dal terzo. L'assemblea, però, deve adeguatamente
motivare l'eventuale preferenza accordata al terzo che of¬fra un
canone inferiore, pena nullità della delibera per eccesso di potere
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