|   LAVORI CONDOMINIALI Amministratore
 L’amministratore può disporre l'esecuzione di lavori di ordinaria 
			manutenzione, senza che occorra autorizzazione dell'assemblea, 
			poiché ciò rientra fra le sue attribuzioni. Per i lavori di 
			manutenzione straordinaria è invece necessaria l'autorizzazione 
			dell'assemblea, altrimenti l'amministratore risponde in proprio nei 
			confronti dei terzi. Fanno eccezione i lavori urgenti, ma in questo 
			caso l'amministratore ne deve riferire alla prima assemblea (secondo 
			comma, articolo 1135 del Cod. civ.). La delibera che autorizza 
			l'amministratore a scegliere l'impresa cui affidare i lavori sulle 
			parti comuni dell'edificio può essere adottata con il voto 
			favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in 
			rappresentanza di almeno 500 millesimi in prima convocazione (un 
			terzo dei condomini e 334 millesimi in seconda convocazione). Se 
			però si tratta di lavori straordinari di notevole entità, è 
			necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole della 
			metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di 500 millesimi.
 
 Delibera La delibera avente per oggetto l'approvazione del piano di riparto 
			dei lavori di ristrutturazione, che non contenga alcuna 
			specificazione circa la natura della spesa, il costo totale 
			dell'intervento, le voci che lo compongono e il criterio di riparto 
			adottato, è nulla perché rende impossibile qualsiasi tipo di 
			controllo da parte dei condomini sulla legittimità delle spese 
			addebitate e sulla misura della quota di contribuzione.
 
 Indispensabili Se si rendono necessari lavori indispensabili sulle parti comuni 
			dell'edificio o in singole unità immobiliari nell'interesse di tutti 
			i condomini (si pensi a un infisso pericolante), e i proprietari di 
			queste non si attivano, gli altri condomini possono provvedere 
			all'effettuazione dei lavori, facendo ricorso anche a prestiti 
			bancari, con diritto al rimborso anche per quanto attiene agli 
			interessi passivi idoneamente documentati.
 Lo stesso vale se alcuni condomini si oppongono ingiustificatamente 
			all'effettuazione dei lavori. Naturalmente per i lavori riguardanti 
			le unità immobiliari occorrono il consenso del proprietario, pena la 
			nullità della relativa delibera, o l'autorizzazione del giudice .
 
 Straordinari Le decisioni sui lavori di manutenzione straordinaria non possono 
			essere
 demandate a una commissione composta da alcuni condomini, 
			trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva 
			dell'assemblea.
 
 Vendita Nei rapporti fra venditore e acquirente di un'unità immobiliare, in 
			mancanza di diverso accordo fra le parti obbligato al pagamento 
			delle spese per lavori straordinari è chi risulta proprietario nel 
			momento in cui la spesa è stata decisa, non essendo necessaria la 
			successiva delibera di ripartizione (Contributi condominiali).
 
			  
			   
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