LAVORI CONDOMINIALI
Amministratore
L’amministratore può disporre l'esecuzione di lavori di ordinaria
manutenzione, senza che occorra autorizzazione dell'assemblea,
poiché ciò rientra fra le sue attribuzioni. Per i lavori di
manutenzione straordinaria è invece necessaria l'autorizzazione
dell'assemblea, altrimenti l'amministratore risponde in proprio nei
confronti dei terzi. Fanno eccezione i lavori urgenti, ma in questo
caso l'amministratore ne deve riferire alla prima assemblea (secondo
comma, articolo 1135 del Cod. civ.). La delibera che autorizza
l'amministratore a scegliere l'impresa cui affidare i lavori sulle
parti comuni dell'edificio può essere adottata con il voto
favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi in prima convocazione (un
terzo dei condomini e 334 millesimi in seconda convocazione). Se
però si tratta di lavori straordinari di notevole entità, è
necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole della
metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di 500 millesimi.
Delibera
La delibera avente per oggetto l'approvazione del piano di riparto
dei lavori di ristrutturazione, che non contenga alcuna
specificazione circa la natura della spesa, il costo totale
dell'intervento, le voci che lo compongono e il criterio di riparto
adottato, è nulla perché rende impossibile qualsiasi tipo di
controllo da parte dei condomini sulla legittimità delle spese
addebitate e sulla misura della quota di contribuzione.
Indispensabili
Se si rendono necessari lavori indispensabili sulle parti comuni
dell'edificio o in singole unità immobiliari nell'interesse di tutti
i condomini (si pensi a un infisso pericolante), e i proprietari di
queste non si attivano, gli altri condomini possono provvedere
all'effettuazione dei lavori, facendo ricorso anche a prestiti
bancari, con diritto al rimborso anche per quanto attiene agli
interessi passivi idoneamente documentati.
Lo stesso vale se alcuni condomini si oppongono ingiustificatamente
all'effettuazione dei lavori. Naturalmente per i lavori riguardanti
le unità immobiliari occorrono il consenso del proprietario, pena la
nullità della relativa delibera, o l'autorizzazione del giudice .
Straordinari
Le decisioni sui lavori di manutenzione straordinaria non possono
essere
demandate a una commissione composta da alcuni condomini,
trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva
dell'assemblea.
Vendita
Nei rapporti fra venditore e acquirente di un'unità immobiliare, in
mancanza di diverso accordo fra le parti obbligato al pagamento
delle spese per lavori straordinari è chi risulta proprietario nel
momento in cui la spesa è stata decisa, non essendo necessaria la
successiva delibera di ripartizione (Contributi condominiali).
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