|   LASTRICO SOLARE
 La copertura di molti 
			edifici è costituita, in tutto o in parte, non dal tetto, ma da una 
			terrazza, tecnicamente indicata come lastrico solare. Questo spazio 
			può essere condominiale, cioè di proprietà comune, oppure desti¬nato 
			all'uso esclusivo di un condomino che, il più delle volte, coincide 
			con il proprietario dell'attico. AI proprietario del lastrico solare 
			spetta il diritto di sopraelevazione, salvo che dal rogito non 
			risulti il contrario. A ri¬guardo, il costruttore può, in sede di 
			vendita frazionata dell'edificio, riser¬varsi la sola proprietà del 
			lastrico solare, per poter usufruire del diritto di sopraelevazione, 
			ma è necessario uno specifico atto negoziale.Se il lastrico è comune la sua utilizzazione è consentita a tutti i 
			condomini, che possono servirsene, salvo controindicazioni contenute 
			nel regolamen¬to e a condizione di non pregiudicare il pari diritto 
			degli altri comproprie¬tari, per le finalità più disparate: per 
			esempio possono collocarvi un'anten¬na, stendere biancheria, battere 
			tappeti, prendere il sole. Il condomino non potrebbe invece attrarre 
			il lastrico, neppure in parte, nell'orbita della propria 
			disponibilità esclusiva, sottraendolo così alle possibilità di 
			utilizzo da parte degli altri condomini, per esempio realizzandovi 
			un vano o trasformandolo in terrazza a livello da lui solo 
			praticabile, neppure se la trasformazione dovesse essere parziale, 
			perché in tal modo si altera l'originaria destina¬zione della cosa 
			comune, sottraendola alla possibilità di utilizzo da parte degli 
			altri condomini.
 Il lastrico solare non va confuso con la terrazza a livello, cioè 
			con la superficie scoperta destinata non tanto a coprire la 
			verticale sotto stante dell'edi¬ficio, quanto e soprattutto a dare 
			un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e 
			del quale costituisce una proiezione verso l'ester¬no. Ciò non 
			esclude che la funzione di lastrico solare possa essere assolta da 
			una terrazza a livello, quando questa esplichi la funzione 
			prevalente di copertura dei piani sotto stanti.
 Se il lastrico solare appartiene al proprietario dell'attico che ne 
			ha l'uso esclusivo, questi può apportarvi tutte le modifiche 
			richieste da una sua mi¬gliore fruizione, purché non ne 
			pregiudichino la funzione di copertura e non comportino danni o 
			limitazioni a carico degli altri condomini.
 Il proprietario del lastrico solare può rinunciare al particolare 
			diritto di uso di questa parte comune, facendo trasferire agli altri 
			condomini il godimen¬to particolare del bene, con la conseguenza di 
			sottrarsi all'obbligo di contri¬buire alla quota di spesa che la 
			legge ricollega a tale godimento.
 
 Coibentazione
			La spesa occorrente alla coibentazione del lastrico solare comune 
			deve essere suddivisa in proporzione ai millesimi di proprietà, 
			salvo diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini. Se 
			il lastrico è di uso esclusivo, e la posa in opera del materiale 
			isolante è indispensabile alla sua funziona¬lità, la spesa va 
			suddivisa in base al criterio stabilito dall'articolo 1126 del Cod. 
			civ.: un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo e i restanti due 
			ter¬zi, in proporzione ai millesimi di proprietà, da suddividere tra 
			i condomini cui il lastrico funge da copertura. Se invece la 
			coibentazione non è indispensabile alla funzionalità del lastrico 
			alla spesa partecipano tutti.
 Collegamento alla propria unità immobiliare
 Il collegamento, da parte di un condomino, del proprio appartamento 
			al la¬strico solare condominiale, realizzato mediante la costruzione 
			di una scala, non costituisce innovazione vietata. Lo stesso vale se 
			il collegamento avviene mediante l'apertura di una porta nel muro di 
			proprietà esclusiva.
 
 Danni Il proprietario del lastrico solare di uso esclusivo è tenuto ad 
			avvisare tempestivamente l'amministratore non appena riscontri un 
			danno al lastrico. Se però il condominio, pur ripetutamente 
			diffidato dal proprietario, non provvede alla riparazione con la 
			dovuta tempestività, la relativa spesa verrà suddivisa fra tutti i 
			proprietari, compreso il denunciante, in base ai millesi¬mi di 
			proprietà, ossia senza far ricorso al criterio del terzo e dei due 
			terzi.
 Qualora, invece, il danno sia riconducibile unicamente a fatto e 
			colpa del proprietario esclusivo, questi deve farsi carico 
			dell'intera spesa, come pure dovrà accollarsi l'intero costo nel 
			caso in cui la riparazione si rendesse ne¬cessaria non per vetustà 
			ma per difetto originario di progettazione o di costruzione 
			indebitamente tollerato, salva la possibilità di rivalersi, 
			ricorren¬done i presupposti (per esempio, garanzia decennale non 
			scaduta), nei confronti del costruttore.
 
 Giardino pensile
			Se sul lastrico solare di uso esclusivo vi è un giardino 
			pensile, e si rendono necessari lavori per eliminare le 
			infiltrazioni di acqua e umidità, la spesa occorrente alla rimozione 
			e al ripristino del giardino è a carico del proprie¬tario che ha 
			l'uso esclusivo del lastrico. L'articolo 1126 del Cod. civ. (ri¬partizione 
			spese nella proporzione un terzo/due terzi), infatti, si riferisce 
			solo alle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità 
			della co¬struzione non anche di quello che vi è sovrapposto e che, 
			pur essendo a es¬so collegato, è dotato di una propria autonomia 
			strutturale e funzionale. Se poi le infiltrazioni dipendono 
			esclusi¬vamente dalla cattiva manutenzione del giardino, il 
			proprietario dovrà far¬si esclusivo carico anche della spesa 
			occorrente alla loro eliminazione.
 
 Pavimentazione
			La sostituzione della pavimentazione del lastrico solare comune non 
			è ri¬guarda bile come innovazione: è pertanto sufficiente il voto 
			favorevole della metà più uno dei condomini intervenuti 
			all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di 
			proprietà.
 Se il rifacimento della pavimentazione si rende necessario 
			esclusivamente per fatto e colpa del condominio, che pur 
			ripetutamente diffidato dal pro¬prietario del lastrico solare non 
			provvede con tempestività alle necessarie riparazioni, la spesa 
			grava su tutti i condomini, compreso il denunciante, in proporzione 
			ai millesimi di proprietà.
 
 Riparazione e 
			ricostruzione L'articolo 1126 del Cod. civ. parla di "riparazione" e di 
			"ricostruzione". Riparazione è sinonimo di manutenzione, mentre nel 
			concetto di ricostru¬zione sono compresi gli interventi che incidono 
			sugli elementi strutturali del lastrico, quali per esempio il solaio 
			portante e la guaina impermeabiliz¬zata .
 Nel deliberare il rifacimento del lastrico, di cui sia proprietario 
			esclusivo un condomino, l'assemblea non può deliberare che esso 
			venga ricostruito in modo da modificarne l'aspetto estetico.
 
 Sostituzione con 
			tetto Per deliberare la sostituzione del lastrico solare con il tetto 
			è necessaria l'u¬nanimità poiché, pur restando immutata la funzione 
			di copertura, risulta¬no compromesse le facoltà accessorie di 
			godimento consentite dal lastrico, quali l'accessibilità, l'affaccio 
			e la permanenza, senza che il danno sia compensato da alcun 
			vantaggio.
 
 Spese Le spese occorrenti alla riparazione e alla ricostruzione del 
			lastrico solare di uso esclusivo di un condomino vanno suddivise, 
			salvo diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini, 
			seguendo il criterio dettato dall'articolo 1126 del Cod. civ.: un 
			terzo a carico del proprietario esclusivo e i restanti due terzi a 
			carico dei condomini alle cui unità immobiliari il la¬strico serve 
			da copertura, in proporzione ai millesimi di proprietà. Se poi il 
			condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico solare è anche 
			proprietario di un'unità immobiliare (per esempio, autorimessa) 
			ubicata sotto la sua verti¬cale, parteciperà anche a questa quota di 
			spesa. Quando però il lastrico funge da copertura a uno spazio 
			comune (per esempio, androne, scala), a questa parte di spesa devono 
			contribuire tutti i condomini, anche quelli le cui unità immobiliari 
			non siano coperte dal lastrico. Se poi una parte del lastrico 
			aggetta rispetto al perimetro del fabbricato, la relativa spesa 
			grava esclusivamente sul proprietario, salvo diverso accordo al 
			quale abbiano aderito tutti i condomini.
 Questo criterio si applica non solo alle spese riguardanti il 
			rifacimento o la manutenzione del solaio o del manto 
			impermeabilizzante, ma anche a quelle rese necessarie da questi 
			interventi: per esempio, rifacimento della pavimentazione, trasporto 
			e discarica dei detriti. Sono invece a carico del condomino che ha 
			l'uso esclusivo del la¬strico i costi relativi agli elementi 
			collegati al suo godimento diretto: come quelli occorrenti alla 
			manutenzione delle ringhiere e dei parapetti. Il proprietario 
			esclusivo del lastrico è tenuto a contribuire alla spesa anche nel 
			caso in cui le norme edilizie vietino la so¬praelevazione nella zona 
			in cui è ubicato l'edificio. Se il lastrico solare di uso esclusivo 
			non funge da copertura delle sottostanti unità immobiliari, ma 
			raccoglie le acque di sco¬lo provenienti da parti comuni 
			dell'edificio, alla spesa devono contribuire sia il proprietario 
			esclusivo sia gli altri condomini che traggono utilità dal lastrico, 
			in proporzione al vantaggio di ciascuno.
 Il condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico deve, qualora si 
			renda ne¬cessaria una riparazione, avvisare tempestivamente 
			l'amministratore, che deve attivarsi prendendo le opportune 
			iniziative; se però il danno è stato provocato dallo stesso 
			proprietario, sarà questi a doversi attivare per la riparazione.
 
 Tubatura Se, a causa dell'usura di una tubatura condominiale, inserita nel 
			lastrico solare di proprietà esclusiva, si rende necessario 
			smantellare la pavimenta¬zione, la spesa va ripartita fra tutti i 
			condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però, con 
			l'occasione, si provvede, per esempio, anche al rifaci¬mento 
			dell'impermeabilizzazione e della coibentazione, per questa parte di 
			spesa si applica il criterio ordinario.
 
 Veranda Se una parte del lastrico viene successivamente occupata da una 
			veranda la cui costruzione sia stata autorizzata e le cui 
			caratteristiche, per materiali utilizzati e stabilità, siano 
			assimilabili a quelle di un tetto, al criterio di ri¬partizione 
			della spesa previsto per il lastrico solare di uso esclusivo si 
			sosti¬tuisce quello previsto per il tetto (concorso di tutti i 
			condomini in propor¬zione ai millesimi di proprietà).
 
 Vizio di 
			costruzione Il criterio di ripartizione della spesa previsto dall'articolo 
			1126 del Cod. civ.si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e 
			non a quelle riconduci¬bili a difetti originari di progettazione o 
			di esecuzione dell'opera, indebita¬mente tollerati dal proprietario 
			esclusivo del lastrico. In tale ipotesi, quin¬di, sia le spese di 
			riparazione sia il risarcimento degli eventuali danni gra¬vano 
			esclusivamente sul, con possibilità di rivalersi, ricorrendone i 
			presupposti, sul costruttore.
   
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