LASTRICO SOLARE
La copertura di molti
edifici è costituita, in tutto o in parte, non dal tetto, ma da una
terrazza, tecnicamente indicata come lastrico solare. Questo spazio
può essere condominiale, cioè di proprietà comune, oppure desti¬nato
all'uso esclusivo di un condomino che, il più delle volte, coincide
con il proprietario dell'attico. AI proprietario del lastrico solare
spetta il diritto di sopraelevazione, salvo che dal rogito non
risulti il contrario. A ri¬guardo, il costruttore può, in sede di
vendita frazionata dell'edificio, riser¬varsi la sola proprietà del
lastrico solare, per poter usufruire del diritto di sopraelevazione,
ma è necessario uno specifico atto negoziale.
Se il lastrico è comune la sua utilizzazione è consentita a tutti i
condomini, che possono servirsene, salvo controindicazioni contenute
nel regolamen¬to e a condizione di non pregiudicare il pari diritto
degli altri comproprie¬tari, per le finalità più disparate: per
esempio possono collocarvi un'anten¬na, stendere biancheria, battere
tappeti, prendere il sole. Il condomino non potrebbe invece attrarre
il lastrico, neppure in parte, nell'orbita della propria
disponibilità esclusiva, sottraendolo così alle possibilità di
utilizzo da parte degli altri condomini, per esempio realizzandovi
un vano o trasformandolo in terrazza a livello da lui solo
praticabile, neppure se la trasformazione dovesse essere parziale,
perché in tal modo si altera l'originaria destina¬zione della cosa
comune, sottraendola alla possibilità di utilizzo da parte degli
altri condomini.
Il lastrico solare non va confuso con la terrazza a livello, cioè
con la superficie scoperta destinata non tanto a coprire la
verticale sotto stante dell'edi¬ficio, quanto e soprattutto a dare
un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e
del quale costituisce una proiezione verso l'ester¬no. Ciò non
esclude che la funzione di lastrico solare possa essere assolta da
una terrazza a livello, quando questa esplichi la funzione
prevalente di copertura dei piani sotto stanti.
Se il lastrico solare appartiene al proprietario dell'attico che ne
ha l'uso esclusivo, questi può apportarvi tutte le modifiche
richieste da una sua mi¬gliore fruizione, purché non ne
pregiudichino la funzione di copertura e non comportino danni o
limitazioni a carico degli altri condomini.
Il proprietario del lastrico solare può rinunciare al particolare
diritto di uso di questa parte comune, facendo trasferire agli altri
condomini il godimen¬to particolare del bene, con la conseguenza di
sottrarsi all'obbligo di contri¬buire alla quota di spesa che la
legge ricollega a tale godimento.
Coibentazione
La spesa occorrente alla coibentazione del lastrico solare comune
deve essere suddivisa in proporzione ai millesimi di proprietà,
salvo diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini. Se
il lastrico è di uso esclusivo, e la posa in opera del materiale
isolante è indispensabile alla sua funziona¬lità, la spesa va
suddivisa in base al criterio stabilito dall'articolo 1126 del Cod.
civ.: un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo e i restanti due
ter¬zi, in proporzione ai millesimi di proprietà, da suddividere tra
i condomini cui il lastrico funge da copertura. Se invece la
coibentazione non è indispensabile alla funzionalità del lastrico
alla spesa partecipano tutti.
Collegamento alla propria unità immobiliare
Il collegamento, da parte di un condomino, del proprio appartamento
al la¬strico solare condominiale, realizzato mediante la costruzione
di una scala, non costituisce innovazione vietata. Lo stesso vale se
il collegamento avviene mediante l'apertura di una porta nel muro di
proprietà esclusiva.
Danni
Il proprietario del lastrico solare di uso esclusivo è tenuto ad
avvisare tempestivamente l'amministratore non appena riscontri un
danno al lastrico. Se però il condominio, pur ripetutamente
diffidato dal proprietario, non provvede alla riparazione con la
dovuta tempestività, la relativa spesa verrà suddivisa fra tutti i
proprietari, compreso il denunciante, in base ai millesi¬mi di
proprietà, ossia senza far ricorso al criterio del terzo e dei due
terzi.
Qualora, invece, il danno sia riconducibile unicamente a fatto e
colpa del proprietario esclusivo, questi deve farsi carico
dell'intera spesa, come pure dovrà accollarsi l'intero costo nel
caso in cui la riparazione si rendesse ne¬cessaria non per vetustà
ma per difetto originario di progettazione o di costruzione
indebitamente tollerato, salva la possibilità di rivalersi,
ricorren¬done i presupposti (per esempio, garanzia decennale non
scaduta), nei confronti del costruttore.
Giardino pensile
Se sul lastrico solare di uso esclusivo vi è un giardino
pensile, e si rendono necessari lavori per eliminare le
infiltrazioni di acqua e umidità, la spesa occorrente alla rimozione
e al ripristino del giardino è a carico del proprie¬tario che ha
l'uso esclusivo del lastrico. L'articolo 1126 del Cod. civ. (ri¬partizione
spese nella proporzione un terzo/due terzi), infatti, si riferisce
solo alle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità
della co¬struzione non anche di quello che vi è sovrapposto e che,
pur essendo a es¬so collegato, è dotato di una propria autonomia
strutturale e funzionale. Se poi le infiltrazioni dipendono
esclusi¬vamente dalla cattiva manutenzione del giardino, il
proprietario dovrà far¬si esclusivo carico anche della spesa
occorrente alla loro eliminazione.
Pavimentazione
La sostituzione della pavimentazione del lastrico solare comune non
è ri¬guarda bile come innovazione: è pertanto sufficiente il voto
favorevole della metà più uno dei condomini intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di
proprietà.
Se il rifacimento della pavimentazione si rende necessario
esclusivamente per fatto e colpa del condominio, che pur
ripetutamente diffidato dal pro¬prietario del lastrico solare non
provvede con tempestività alle necessarie riparazioni, la spesa
grava su tutti i condomini, compreso il denunciante, in proporzione
ai millesimi di proprietà.
Riparazione e
ricostruzione
L'articolo 1126 del Cod. civ. parla di "riparazione" e di
"ricostruzione". Riparazione è sinonimo di manutenzione, mentre nel
concetto di ricostru¬zione sono compresi gli interventi che incidono
sugli elementi strutturali del lastrico, quali per esempio il solaio
portante e la guaina impermeabiliz¬zata .
Nel deliberare il rifacimento del lastrico, di cui sia proprietario
esclusivo un condomino, l'assemblea non può deliberare che esso
venga ricostruito in modo da modificarne l'aspetto estetico.
Sostituzione con
tetto
Per deliberare la sostituzione del lastrico solare con il tetto
è necessaria l'u¬nanimità poiché, pur restando immutata la funzione
di copertura, risulta¬no compromesse le facoltà accessorie di
godimento consentite dal lastrico, quali l'accessibilità, l'affaccio
e la permanenza, senza che il danno sia compensato da alcun
vantaggio.
Spese
Le spese occorrenti alla riparazione e alla ricostruzione del
lastrico solare di uso esclusivo di un condomino vanno suddivise,
salvo diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini,
seguendo il criterio dettato dall'articolo 1126 del Cod. civ.: un
terzo a carico del proprietario esclusivo e i restanti due terzi a
carico dei condomini alle cui unità immobiliari il la¬strico serve
da copertura, in proporzione ai millesimi di proprietà. Se poi il
condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico solare è anche
proprietario di un'unità immobiliare (per esempio, autorimessa)
ubicata sotto la sua verti¬cale, parteciperà anche a questa quota di
spesa. Quando però il lastrico funge da copertura a uno spazio
comune (per esempio, androne, scala), a questa parte di spesa devono
contribuire tutti i condomini, anche quelli le cui unità immobiliari
non siano coperte dal lastrico. Se poi una parte del lastrico
aggetta rispetto al perimetro del fabbricato, la relativa spesa
grava esclusivamente sul proprietario, salvo diverso accordo al
quale abbiano aderito tutti i condomini.
Questo criterio si applica non solo alle spese riguardanti il
rifacimento o la manutenzione del solaio o del manto
impermeabilizzante, ma anche a quelle rese necessarie da questi
interventi: per esempio, rifacimento della pavimentazione, trasporto
e discarica dei detriti. Sono invece a carico del condomino che ha
l'uso esclusivo del la¬strico i costi relativi agli elementi
collegati al suo godimento diretto: come quelli occorrenti alla
manutenzione delle ringhiere e dei parapetti. Il proprietario
esclusivo del lastrico è tenuto a contribuire alla spesa anche nel
caso in cui le norme edilizie vietino la so¬praelevazione nella zona
in cui è ubicato l'edificio. Se il lastrico solare di uso esclusivo
non funge da copertura delle sottostanti unità immobiliari, ma
raccoglie le acque di sco¬lo provenienti da parti comuni
dell'edificio, alla spesa devono contribuire sia il proprietario
esclusivo sia gli altri condomini che traggono utilità dal lastrico,
in proporzione al vantaggio di ciascuno.
Il condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico deve, qualora si
renda ne¬cessaria una riparazione, avvisare tempestivamente
l'amministratore, che deve attivarsi prendendo le opportune
iniziative; se però il danno è stato provocato dallo stesso
proprietario, sarà questi a doversi attivare per la riparazione.
Tubatura
Se, a causa dell'usura di una tubatura condominiale, inserita nel
lastrico solare di proprietà esclusiva, si rende necessario
smantellare la pavimenta¬zione, la spesa va ripartita fra tutti i
condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però, con
l'occasione, si provvede, per esempio, anche al rifaci¬mento
dell'impermeabilizzazione e della coibentazione, per questa parte di
spesa si applica il criterio ordinario.
Veranda
Se una parte del lastrico viene successivamente occupata da una
veranda la cui costruzione sia stata autorizzata e le cui
caratteristiche, per materiali utilizzati e stabilità, siano
assimilabili a quelle di un tetto, al criterio di ri¬partizione
della spesa previsto per il lastrico solare di uso esclusivo si
sosti¬tuisce quello previsto per il tetto (concorso di tutti i
condomini in propor¬zione ai millesimi di proprietà).
Vizio di
costruzione
Il criterio di ripartizione della spesa previsto dall'articolo
1126 del Cod. civ.si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e
non a quelle riconduci¬bili a difetti originari di progettazione o
di esecuzione dell'opera, indebita¬mente tollerati dal proprietario
esclusivo del lastrico. In tale ipotesi, quin¬di, sia le spese di
riparazione sia il risarcimento degli eventuali danni gra¬vano
esclusivamente sul, con possibilità di rivalersi, ricorrendone i
presupposti, sul costruttore.
|