INSEGNA
In virtù del
principio per il quale ciascun condomino può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, è
possibile utilizzare le superfici comuni, per esempio i muri
perimetrali, per apporvi insegne e targhe che segnalino il luogo di
esercizio di un'attività artigianale, commerciale o professionale;
ciò anche se si tratta di occupare una parte di muro comune
corrispondente all'unità immobiliare di un altro condomino.
Non occorre
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, a meno che ciò
non sia previsto da un regolamento contrattuale o non venga
deliberato dai condomini all'unanimità. Se però l'insegna, per
dimensioni e ubicazione, arreca pregiudizio alla proprietà esclusiva
di un condomino, la sua collocazione è da considerarsi illegittima.
Un'insegna può
essere collocata anche nel vano di una finestra, ma è sempre
consigliabile acquisire l'autorizzazione dell'assemblea per evitare
dispute su una possibile alterazione del decoro architettonico
dell'edificio. Il Tribunale di Brescia, per esempio, ha considerato
illegittima la collocazione di insegne luminose, targhe e cartelli
pubblicitari sul portone d'ingresso, sul muro e nel corridoio
dell'atrio condominiale, avendo ritenuto tale utilizzazione in
contrasto con la destinazione tipica di queste parti comuni dell'
edificio.
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