AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

INSEGNA

 

In virtù del principio per il quale ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, è possibile utilizzare le superfici comuni, per esempio i muri perimetrali, per apporvi insegne  e targhe che segnalino il luogo di esercizio di un'attività artigianale, commerciale o professionale; ciò anche se si tratta di occupare una parte di muro comune corri­spondente all'unità immobiliare di un altro condomino.

Non occorre autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, a meno che ciò non sia previsto da un regolamento contrattuale o non venga deliberato dai condomini all'unanimità. Se però l'insegna, per dimensioni e ubicazione, arreca pregiudizio alla proprietà esclusiva di un condomino, la sua collocazione è da considerarsi illegittima.

Un'insegna può essere collocata anche nel vano di una finestra, ma è sempre consigliabile acquisire l'autorizzazione dell'assemblea per evitare dispute su una possibile alterazione del decoro architettonico dell'edificio. Il Tribunale di Brescia, per esempio, ha considerato illegittima la collocazione di insegne luminose, targhe e cartelli pubblicitari sul portone d'ingresso, sul muro e nel corridoio dell'atrio condominiale, avendo ritenuto tale utilizzazione in contrasto con la destinazione tipica di queste parti comuni dell' edificio.