INNOVAZIONI
Fra le decisioni più
delicate che l'assemblea è chiamata ad adottare rientrano quelle
aventi per oggetto le innovazioni.
L'innovazione consiste
in una modifica materiale della cosa comune, tale da alterarne
l'entità sostanziale o mutarne la destinazione originaria. La
giurisprudenza distingue l'innovazione dalla semplice modifica, che
si limita, invece, a potenziare o a rendere più comodo il godimento
della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la
destinazione.
Stabilire se si tratti
di innovazione o di modifica è accertamento che deve essere condotto
caso per caso: è stata, per esempio, considerata innovazione la
sostituzione di due centrali termiche con un
unico impianto, mentre sono stati considerati semplice modifica la
sostituzione della pavimentazione del lastrico solare con mattonelle
di altro tipo e il modesto restringimento di un viale di accesso
pedonale. Il primo comma dell'articolo 1120 del Cod. civ. autorizza
le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni. Esse possono essere introdotte
con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al
condominio, in rappresentanza di due terzi del valore dell'edificio
(667 millesimi).
Il condomino, una
volta che l'innovazione sia stata approvata, non può sottrarsi
all'obbligo di contribuire alla spesa, rinunciando a fruire del
servizio, a meno che tutti gli altri non l'abbiano autorizzato o non
si tratti d'impianto superfluo rispetto alle esigenze dell'edificio
illegale.
Il secondo comma dell'articolo 1120 vieta, invece, le innovazioni
che:
a. possono recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza
dell'edificio;
b. comportano alterazione del decoro architettonico;
c. possono rendere alcune parti comuni inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
Le eventuali delibere che dovessero introdurre un'innovazione
vietata sono nulle, anche se adottate con il consenso di tutti i
condomini, e possono inoltre essere fonte di più o meno gravi
responsabilità verso terzi o nei confronti della pubblica
amministrazione.
La disposizione
dell'articolo 1138 del Cod. civ., secondo cui le norme del
regolamento di condominio non possono in nessun caso derogare, tra
l'altro, a quanto stabilito dall'articolo 1120 in materia di
innovazioni, si riferisce, oltre che al regolamento approvato
dall'assemblea con la prevista maggioranza, anche al regolamento
predisposto dall'unico, originario proprietario e accettato dai
condomini con l'atto di acquisto dell'immobile di proprietà
esclusiva.
Gravosa o
voluttuaria
L'articolo 1121 del Cod. civ. stabilisce che, se l'innovazione
comporta una spesa molto gravosa o ha carattere voluttuario rispetto
alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono avvalersene
sono esonerati da qualsiasi contributo alla spesa. In questa
ipotesi, quindi, l'innovazione può essere introdotta a cura e spese
del condomino (o del gruppo di condomini) che intende avvalersene.
Per stabilire se
l'innovazione comporta o meno una spesa molto gravosa, o se abbia o
meno carattere voluttuario, è necessario quindi valutarla in
relazione alle caratteristiche del singolo edificio. L'onere di
provare che si tratta d'innovazione gravosa o voluttuaria fa carico
al condomino che intende sottrarsi alla spesa. È invece ininfluente,
ai fini della valutazione dell'onerosità dell'innovazione, il
reddito più o meno elevato dei condomini che abitano l'immobile.
I condomini che non intendono contribuire alla spesa deliberata
dall'assemblea devono far mettere a verbale il loro dissenso o
impugnare la delibera che l'ha approvata .
Essi e i loro eredi o
aventi causa possono però, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, diventandone quindi comproprietari, anche
se l'innovazione abbia comportato l'occupazione di parte di uno
spazio di proprietà esclusiva del condomino che l'ha introdotta. La
possibilità di aderire all'innovazione è subordinata alla condizione
di contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera, spese opportunamente rivalutate; fino a quel momento, la
proprietà dell'innovazione spetta a chi l'ha introdotta. Se
l'utilizzo separato non è possibile l'innovazione non è consentita,
a meno che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata non ne sopporti integralmente il costo.
Introdotta da un condomino
Un condomino può introdurre un'innovazione a propria cura e
spese.
Ciascun partecipante
infatti può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne
uguale uso secondo il loro diritto, e apportarvi a proprie spese le
modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa comune.
Inutile aggiungere che per interventi di un certo rilievo è sempre
consigliabile acquisire il consenso dell'assemblea .
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