INCENDIO
Anche se
l'edificio è privo di servizio di portierato, il fatto che
l'incendio sia stato provocato da soggetto estraneo al condominio,
introdottosi nell'edificio attraverso il portone d'ingresso lasciato
incautamente aperto, non è di per sé sufficiente ad escludere la
responsabilità del condominio in ordine all'origine del fuoco,
qualora si accerti che, per le particolari circostanze in
cui è stato concretamente posto in essere l'atto illecito del terzo,
il suo compimento è stato reso possibile dall'assenza di idonea
custodia da parte del condominio. In particolare, il condominio è
responsabile ai sensi dell'art. 2°51 c.c. se la propagazione
dell'incendio è stata agevolata dalla natura infiammabile del
materiale di rivestimento delle scale; tale responsabilità deriva
dall'inosservanza, da parte del condominio, dell'obbligo di
provvedere, in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio,
ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie atte ad
eliminare le caratteristiche dannose della cosa, in modo da impedire
che dalla stessa derivino danni a terzi. Se poi, a causa di un
incendio che coinvolge diverse autovetture parcheggiate nel cortile
condominiale, si riceve un danno ma non si riesce a stabilire da
quale auto è partito il fuoco, al conseguente risarcimento possono
essere chiamati, in solido fra loro, i proprietari di tutte le
autovetture coinvolte nell'incendio. Sempre a proposito di
autoveicoli, se dall'incendio non doloso di un'autovettura
parcheggiata sulla pubblica via deriva un danno all'edificio
condominiale, poiché i veicoli in sosta su strada pubblica sono da
considerare a tutti gli effetti in circolazione, i danni sono
risarcibili dalla Compagnia che assicura il veicolo per la R.C.A.,
indipendentemente dall'esistenza di una clausola di incendio e
furto.
Porte
tagliafuoco
La Cassazione ha stabilito che la spesa occorrente
all'introduzione delle porte tagliafuoco per le autorimesse fa
carico, salvo contraria convenzione, esclusivamente ai proprietari
di queste, ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 c.c. Da ciò
consegue che anche la spesa volta all'ottenimento del certificato di
prevenzione incendi per le autorimesse debba far carico ai soli
proprietari di queste.
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