AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

INCENDIO

 

Anche se l'edificio è privo di servizio di portierato, il fatto che l'incendio sia stato provocato da soggetto estraneo al condominio, introdottosi nell'edificio attraverso il portone d'ingresso lasciato incautamente aperto, non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del condominio in ordine all'origine del fuoco, qualora si accerti che, per le particolari circostanze in
cui è stato concretamente posto in essere l'atto illecito del terzo, il suo compimento è stato reso possibile dall'assenza di idonea custodia da parte del condominio. In particolare, il condominio è responsabile ai sensi dell'art. 2°51 c.c. se la propagazione dell'incendio è stata agevolata dalla natura infiammabile del materiale di rivestimento delle scale; tale responsabilità deriva dall'inosservanza, da parte del condominio, dell'obbligo di provvedere, in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio, ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie atte ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa, in modo da impedire che dalla stessa derivino danni a terzi. Se poi, a causa di un incendio che coinvolge diverse autovetture parcheggiate nel cortile condominiale, si riceve un danno ma non si riesce a stabilire da quale auto è partito il fuoco, al conseguente risarcimento possono essere chiamati, in solido fra loro, i proprietari di tutte le autovetture coinvolte nell'incendio. Sempre a proposito di autoveicoli, se dall'incendio non doloso di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via deriva un danno all'edificio condominiale, poiché i veicoli in sosta su strada pubblica sono da considerare a tutti gli effetti in circolazione, i danni sono risarcibili dalla Compagnia che assicura il veicolo per la R.C.A., indipendentemente dall'esistenza di una clausola di incendio e furto.
 

Porte tagliafuoco
La Cassazione ha stabilito che la spesa occorrente all'introduzione delle porte tagliafuoco per le autorimesse fa carico, salvo contraria convenzione, esclusivamente ai proprietari di queste, ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 c.c. Da ciò consegue che anche la spesa volta all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per le autorimesse debba far carico ai soli proprietari di queste. 

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