AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

IMPIANTI

 

Adeguamento
La spesa occorrente all'adeguamento degli impianti comuni deve essere ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Se però si tratta d'impianto comune solo ad alcuni condomini, alla spesa devono contribuire soltanto i beneficiari. Per gli interventi attinenti alla sicurezza dell'impianto, devono contribuire alla spesa anche i condomini esonerati dalla normale contribuzione perché non serviti dall'impianto, trattandosi d'intervento attinente alla proprietà e non all'uso delle parti comuni. Nel caso di un supercondominio, la spesa di adeguamento relativa alla parte d'impianto comune a tutti gli edifici va suddivisa in proporzione alla caratura millesimale di ciascuno rispetto al complesso condominiale. Nell'ambito di ciascun edificio, la spesa va ripartita in base ai millesimi facenti capo a ogni condomino.
 

Rinuncia
Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo della relativa spesa. La Cassazione, però, ha ritenuto legittima la rinuncia avente per oggetto un impianto illegale (pozzo nero in contrasto con le prescrizioni di legge) e un impianto superfluo (autoclave, in presenza di un impianto idrico pubblico perfettamente funzionante).
 

Spese
Alla spesa richiesta dagli impianti comuni devono contribuire tutti i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà. Se però un impianto serve soltanto alcuni, gli altri sono esonerati dal contribuire alla spesa, salvo che un regolamento contrattuale non disponga altrimenti.
 

Sportivi
Le spese di gestione e manutenzione degli impianti sportivi condominiali (per esempio, piscina, campo da tennis, campo da calcetto) vanno divise in base ai millesimi di proprietà. Gli unici esonerati sono i titolari dei negozi se, per la particolare struttura dell'edificio, non hanno accesso al servizio. Un motivo di discussione potrebbe essere quello dell'utilizzo degli impianti da parte di persone invitate dai condomini. Se il regolamento non ne vieta l'accesso, esse sono ammesse a fruirne, trattandosi di una modalità di utilizzazione del bene comune; il condomino non deve però eccedere perdendo di vista il rapporto fra le persone invitate (e la frequenza con la quale le ospita) e i millesimi di cui è titolare. In particolare, per quanto concerne il campo da calcio, se il regolamento prevede che una determinata area condominiale possa essere adibita a questo sport, un condomino può provvedere a re cintarla e a dotarla di porte e reti, con gli altri condomini che acquistano la comproprietà dei manufatti in virtù del principio dell'accessione di cui agli articoli 934 e seguenti del Cod. civ.. Questa stessa sentenza ha stabilito che la soppressione o la sostituzione delle porte da calcio esistenti nello spazio condominiale può essere adottata in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi, un terzo dei partecipanti al condominio e 334 millesimi in seconda convocazione.
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