|   IMPIANTI   
			Adeguamento La spesa occorrente all'adeguamento degli impianti comuni deve 
			essere ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di 
			proprietà. Se però si tratta d'impianto comune solo ad alcuni 
			condomini, alla spesa devono contribuire soltanto i beneficiari. Per 
			gli interventi attinenti alla sicurezza dell'impianto, devono 
			contribuire alla spesa anche i condomini esonerati dalla normale 
			contribuzione perché non serviti dall'impianto, trattandosi 
			d'intervento attinente alla proprietà e non all'uso delle parti 
			comuni. Nel caso di un supercondominio, la spesa di adeguamento 
			relativa alla parte d'impianto comune a tutti gli edifici va 
			suddivisa in proporzione alla caratura millesimale di ciascuno 
			rispetto al complesso condominiale. Nell'ambito di ciascun edificio, 
			la spesa va ripartita in base ai millesimi facenti capo a ogni 
			condomino.
 
 
			Rinuncia Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, 
			sottrarsi al contributo della relativa spesa. La Cassazione, però, 
			ha ritenuto legittima la rinuncia avente per oggetto un impianto 
			illegale (pozzo nero in contrasto con le prescrizioni di legge) e un 
			impianto superfluo (autoclave, in presenza di un impianto idrico 
			pubblico perfettamente funzionante).
 
 
			Spese Alla spesa richiesta dagli impianti comuni devono contribuire tutti 
			i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà. Se però un 
			impianto serve soltanto alcuni, gli altri sono esonerati dal 
			contribuire alla spesa, salvo che un regolamento contrattuale non 
			disponga altrimenti.
 
 
			Sportivi Le spese di gestione e manutenzione degli impianti sportivi 
			condominiali (per esempio, piscina, campo da tennis, campo da 
			calcetto) vanno divise in base ai millesimi di proprietà. Gli unici 
			esonerati sono i titolari dei negozi se, per la particolare 
			struttura dell'edificio, non hanno accesso al servizio. Un motivo di 
			discussione potrebbe essere quello dell'utilizzo degli impianti da 
			parte di persone invitate dai condomini. Se il regolamento non ne 
			vieta l'accesso, esse sono ammesse a fruirne, trattandosi di una 
			modalità di utilizzazione del bene comune; il condomino non deve 
			però eccedere perdendo di vista il rapporto fra le persone invitate 
			(e la frequenza con la quale le ospita) e i millesimi di cui è 
			titolare. In particolare, per quanto concerne il campo da calcio, se 
			il regolamento prevede che una determinata area condominiale possa 
			essere adibita a questo sport, un condomino può provvedere a re 
			cintarla e a dotarla di porte e reti, con gli altri condomini che 
			acquistano la comproprietà dei manufatti in virtù del principio 
			dell'accessione di cui agli articoli 934 e seguenti del Cod. civ.. 
			Questa stessa sentenza ha stabilito che la soppressione o la 
			sostituzione delle porte da calcio esistenti nello spazio 
			condominiale può essere adottata in prima convocazione con il voto 
			favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in 
			rappresentanza di almeno 500 millesimi, un terzo dei partecipanti al 
			condominio e 334 millesimi in seconda convocazione. 
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