IMPIANTI
Adeguamento
La spesa occorrente all'adeguamento degli impianti comuni deve
essere ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di
proprietà. Se però si tratta d'impianto comune solo ad alcuni
condomini, alla spesa devono contribuire soltanto i beneficiari. Per
gli interventi attinenti alla sicurezza dell'impianto, devono
contribuire alla spesa anche i condomini esonerati dalla normale
contribuzione perché non serviti dall'impianto, trattandosi
d'intervento attinente alla proprietà e non all'uso delle parti
comuni. Nel caso di un supercondominio, la spesa di adeguamento
relativa alla parte d'impianto comune a tutti gli edifici va
suddivisa in proporzione alla caratura millesimale di ciascuno
rispetto al complesso condominiale. Nell'ambito di ciascun edificio,
la spesa va ripartita in base ai millesimi facenti capo a ogni
condomino.
Rinuncia
Il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi al contributo della relativa spesa. La Cassazione, però,
ha ritenuto legittima la rinuncia avente per oggetto un impianto
illegale (pozzo nero in contrasto con le prescrizioni di legge) e un
impianto superfluo (autoclave, in presenza di un impianto idrico
pubblico perfettamente funzionante).
Spese
Alla spesa richiesta dagli impianti comuni devono contribuire tutti
i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà. Se però un
impianto serve soltanto alcuni, gli altri sono esonerati dal
contribuire alla spesa, salvo che un regolamento contrattuale non
disponga altrimenti.
Sportivi
Le spese di gestione e manutenzione degli impianti sportivi
condominiali (per esempio, piscina, campo da tennis, campo da
calcetto) vanno divise in base ai millesimi di proprietà. Gli unici
esonerati sono i titolari dei negozi se, per la particolare
struttura dell'edificio, non hanno accesso al servizio. Un motivo di
discussione potrebbe essere quello dell'utilizzo degli impianti da
parte di persone invitate dai condomini. Se il regolamento non ne
vieta l'accesso, esse sono ammesse a fruirne, trattandosi di una
modalità di utilizzazione del bene comune; il condomino non deve
però eccedere perdendo di vista il rapporto fra le persone invitate
(e la frequenza con la quale le ospita) e i millesimi di cui è
titolare. In particolare, per quanto concerne il campo da calcio, se
il regolamento prevede che una determinata area condominiale possa
essere adibita a questo sport, un condomino può provvedere a re
cintarla e a dotarla di porte e reti, con gli altri condomini che
acquistano la comproprietà dei manufatti in virtù del principio
dell'accessione di cui agli articoli 934 e seguenti del Cod. civ..
Questa stessa sentenza ha stabilito che la soppressione o la
sostituzione delle porte da calcio esistenti nello spazio
condominiale può essere adottata in prima convocazione con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza di almeno 500 millesimi, un terzo dei partecipanti al
condominio e 334 millesimi in seconda convocazione.
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