IMMISSIONI
Le immissioni sono i
rumori, le esalazioni, i fumi e simili che, inevitabil¬mente, si
propagano da una proprietà all'altra. Proprio per la loro
inevita¬bilità devono essere sopportate entro certi limiti,
nell'ambito di quella che l'articolo 844 del Cod. civ. chiama
"normale tollerabilità". Ma cosa de¬ve intendersi con questa
espressione? La "normale tollerabilità", prima di tutto, deve essere
valutata in relazione al luogo in cui le immissioni si pro¬pagano e
non a quello di provenienza. Nella valutazione si deve anche tenere
conto di come la normale tollerabilità viene intesa, in quel luogo e
in quel tempo, dalla coscienza sociale. In particolare, nell'ambito
del condo¬minio, le immissioni non devono superare la normale
tollerabilità non so¬lo quando si propaghino alla proprietà
esclusiva di un altro condomino, ma anche quando interessino le sole
parti comuni dell'edificio: per esem¬pio, le scale.
Vi sono poi delle immissioni che non si è tenuti a tollerare,
neppure se contenute nella norma: sono quelle prodotte
nell'esercizio di un'attività ru¬morosa in orario vietato
dall'autorità. Buona parte della litigiosità riguardante le
immissioni ha a che fare con i Rumori.
Canna fumaria
Se le immissioni di fumo, ancorché
potenzialmente dannose alla salute di un vicino affetto da asma,
sono prodotte dal normale utilizzo delle canne fumarie e non
raggiungono livelli d'inequivocabile intollerabilità, devono essere
sopportate. Se le immissioni pro
vengono dalla canna fumaria di un esercizio commerciale si pensi a
una pizzeria nel conflitto fra le esigenze connesse all'abitazione e
quelle delle attività economiche prevalgono le prime; è quindi
possibile ottenere la rimozione di una canna fumaria che smalti¬sca
fumo, odori e calore a ridosso della propria finestra.
Locazione
Se le immissioni provengono da un bene (per esempio, un congelatore)
di proprietà del conduttore, è questi a risponderne. Se invece, le
immissioni sono da imputarsi a deficienze struttu¬rali
dell'immobile, ne risponde il locatore. Per le immissioni provocate
dal conduttore si può agire direttamente nei suoi confronti senza
passare per il locatore.
Onde
elettromagnetiche
Le immissioni elettromagnetiche prodotte da un elettrodotto sono
intollerabili, e rientrano quindi nell'abuso di cui all'articolo 844
del Cod. civ., se superano il parametro di 0,3°04 microtesla di
campo magnetico.
Regolamento
In genere, il regolamento condominiale è, in materia di immissioni,
più rigoroso della legge. Ma deve essere di tipo contrattuale. In
questa ipotesi, quindi, non occorre accertare se l'attività
costituisce o meno immissione vietata dall'articolo 844 del Cod.
civ., ma è sufficiente accertare se essa è o meno idonea a turbare
la tranquillità degli altri condomini, come tutelata dal
regolamento.
Regolamento
comunale
La circostanza che le immissioni siano inferiori al minimo
previsto dal regolamento comunale non esclude l'applicabilità
dell'articolo 844 del Cod. civ. o delle altre norme poste a tutela
della salute se, in concreto, è accertata la nocività delle
immissioni stesse per la salute della persona.
Risarcimento
Se le immissioni eccedono la normale tollerabilità, il condomino che
ne è
danneggiato può sollecitare l'amministratore a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento affinché intervenga per porvi fine. Se
l'invito non sortisce effetto, può rivolgersi al Gudice di pace. Se
il fenomeno perdura, come nel caso dei cattivi odori provenienti
dalla sottostante pizzeria, è possibile ottenere un indennizzo,
liquidah], le dal giudice anche in via equitativa se il danno è
limitato allo stress, al fa. stidio e alla tensione psichica, fino a
che il pregiudizio non venga eliminato; l'indennizzo, in quanto
prestazione di. retta a ripristinare l'originaria entità del
patrimonio leso dalle immissioni, viene identificato dai giudici
come "debito di valore", che in quanto tale de¬ve essere liquidato
in base al potere d'acquisto della moneta al momento della sentenza,
oltre agli interessi. Se poi le immissioni di fumi ed esalazioni non
possono essere ricondotte nella nor¬ma con gli opportuni
accorgimenti, ricorrono i presupposti per la cessazio¬ne
dell'attività. Il fatto che le immissioni siano prodotte da un
servizio pubblico (per esempio, la metropolitana) non trasforma in
lecito un comportamento antigiuridico, ma può indurre il giudice a
condannare l'autore delle immis¬sioni intollerabili al risarcimento
del danno anziché alla cessazione dell'at¬tività se esse non sono
altrimenti eliminabili. Se poi il servizio è svolto in regime di
concessione, vi è la re¬sponsabilità solidale della pubblica
amministrazione e del gestore del ser¬vizio.
Le violazioni della normativa sulle immissioni, in considerazione
degli ef¬fetti negativi che possono produrre sulla tranquillità
delle persone, sono suscettibili di essere vietate dal giudice con
provvedimento di urgenza.
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