GIARDINO
Il Cod. civ. non lo
cita tra le parti comuni dell'edificio, per cui la sua appartenenza
(condominiale o di proprietà esclusiva di uno o più condomini) va
valutata caso per caso, sulla base dei titoli di proprietà. Le norme
di carattere generale che regolano l'uso del giardino sono le stesse
del Cortile. Vedi anche Alberi.
Frazionamento
L'assemblea può deliberare di dividere il giardino fra i condomini,
trasferendone a ciascuno di essi una parte in proprietà esclusiva.
L'operazione, però, richiede il consenso di tutti, consenso che deve
risultare da atto scritto. Occorre inoltre che la ripartizione
avvenga senza pregiudizio dell' originario valore del bene, e in
parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti.
Locazione a un
condomino
Per concedere in locazione a un condomino una parte del giardino
condominiale è necessaria l'unanimità (se però l'uso diretto da
parte di tutti non è possibile, la delibera è adottabile a
maggioranza,. Lo stesso discorso vale per il rinnovo del contratto.
Il conduttore non può arrecare al giardino trasformazioni che
causino pregiudizio alle altre porzioni del fabbricato, in termini,
per esempio, di aerazione, amenità, veduta.
Recinzione
Recintare le aree verdi in modo da impedirne il calpestio
costituisce un'innovazione diretta a migliorare l'uso di questa
parte comune; la relativa delibera richiede pertanto il voto
favorevole della metà più uno dei partecipanti al condominio, in
rappresentanza di almeno due terzi del valore dell'edificio. Il
Tribunale di Bologna, però, con riferimento all'installazione, su
un'area condominiale, di una recinzione in rete metallica in
sostituzione di una delimitazione costituita da una catena sorretta
da paletti, ha stabilito che questo tipo d'intervento non implica
alterazione sostanziale o cambiamento dell'originaria destinazione
del bene, per cui la relativa delibera può essere adottata con il
voto favorevole della metà più uno degli intervenuti in assemblea,
in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei condomini in
rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione). La
spesa per il rifacimento o la riparazione dei muri che delimitano i
giardini individuali rispetto ai fondi confinanti è a carico
esclusivo dei proprietari, a meno che un regolamento contrattuale
non li consideri comuni, assimilandoli così ai muri di cinta. In
questa seconda ipotesi, come anche stabilito dalla Cassazione la
spesa va ripartita fra tutti in base ai millesimi di proprietà.
Sottosuolo
Il condomino può, come previsto dal primo comma dell'articolo 1102
del Cod. civ., utilizzare il sottosuolo del giardino condominiale, a
condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli
altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Spese di
manutenzione
I costi richiesti dalla manutenzione del giardino sono suddivisi
in base ai millesimi di proprietà, ma è possibile predisporre
un'apposita tabella che tenga conto, per esempio, della diversa
ubicazione delle unità immobiliari rispetto a questa parte comune.
Dalla spesa sono esonerati i proprietari di negozi se, considerata
la struttura dell'edificio, non hanno accesso al giardino.
Uso esclusivo
Può accadere che una parte del giardino condominiale venga data
in uso esclusivo a un condomino (generalmente, si tratta di quello
che abita al piano terra). Se non c'è stato un accordo preventivo
sulle spese di manutenzione per esempio, quelle occorrenti al taglio
dell'erba il condominio può essere chiamato a contribuirvi, tenuto
conto del diverso uso che viene fatto dello spazio: godimento
diretto da parte dell'utilizzatore, indiretto da parte degli altri
condomini, sotto il profilo dell'abbellimento e quindi della
valorizzazione dell'edificio. Il condomino cui sia stata concessa in
uso perpetuo un' area comune da destinare a giardino privato non può
utilizzarla per altri scopi: per esempio, per costruirvi una veranda
o per adibirlo a parcheggio. Né può arrecare al giardino
trasformazioni che si traducano in un pregiudizio delle utilità che
esso è destinato ad apportare alle altre porzioni di fabbricato, in
termini, per esempio, di aerazione, amenità, veduta.
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