|   GETTO PERICOLOSO DI 
			COSE   
			L'art. 674 del 
			Codice penale prevede il reato di getto pericoloso di cose, 
			consistente nel gettare o nel versare in un luogo di pubblico 
			transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso, cose atte 
			ad offendere o imbrattare o molestare persone, o, nei casi non 
			consentiti dalla legge, nel provocare emissioni di gas, di vapori o 
			di fumo, atte a cagionare tali effetti.  
			Spazzare l'acqua 
			piovana dal pavimento del balcone, sporcando i vetri o la biancheria 
			stesa dal condomino del piano di sotto, non realizza questo reato 
			per il Pretore di Foligno; meglio, comunque, evitare questo tipo di 
			operazione: sia per educazione, sia perché si può incontrare un 
			giudice che la pensi diversamente (la sanzione prevista è l'arresto 
			fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro), sia, infine, perché si 
			può essere chiamati a risarcire il danno.  
			Non si può 
			neppure aprire un foro nel parapetto del balcone per far cadere 
			l'acqua piovana nel sotto stante cortile, perché così facendo, oltre 
			a gravare questa parte comune di una servitù di stillicidio (art. 
			908 c.c.), si creerebbe una situazione di pericolo per chi vi 
			transita.  
			Possono dar luogo 
			al reato anche la detenzione di animali, come nel caso delle 
			esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona 
			deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione, e 
			le esalazioni provenienti da un'abitazione non convenientemente 
			pulita, se sono d'intensità tale da arrecare molestia o disturbo ai 
			vicini.  
			Comportamento 
			penalmente sanzionato anche lasciare un'autovettura per molto tempo 
			con il motore acceso. Il reato di getto pericoloso di cose è 
			ipotizzabile anche in presenza di onde elettromagnetiche superiori 
			ai limiti di legge emesse dall'antenna di una stazione radio o da un 
			ripetitore televisivo collocati sul lastrico solare, per il solo 
			fatto che siano superiori ai limiti di legge, a nulla rilevando la 
			concreta idoneità delle onde a nuocere alla salute umana. 
			     
			
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