GETTO PERICOLOSO DI
COSE
L'art. 674 del
Codice penale prevede il reato di getto pericoloso di cose,
consistente nel gettare o nel versare in un luogo di pubblico
transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso, cose atte
ad offendere o imbrattare o molestare persone, o, nei casi non
consentiti dalla legge, nel provocare emissioni di gas, di vapori o
di fumo, atte a cagionare tali effetti.
Spazzare l'acqua
piovana dal pavimento del balcone, sporcando i vetri o la biancheria
stesa dal condomino del piano di sotto, non realizza questo reato
per il Pretore di Foligno; meglio, comunque, evitare questo tipo di
operazione: sia per educazione, sia perché si può incontrare un
giudice che la pensi diversamente (la sanzione prevista è l'arresto
fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro), sia, infine, perché si
può essere chiamati a risarcire il danno.
Non si può
neppure aprire un foro nel parapetto del balcone per far cadere
l'acqua piovana nel sotto stante cortile, perché così facendo, oltre
a gravare questa parte comune di una servitù di stillicidio (art.
908 c.c.), si creerebbe una situazione di pericolo per chi vi
transita.
Possono dar luogo
al reato anche la detenzione di animali, come nel caso delle
esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona
deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione, e
le esalazioni provenienti da un'abitazione non convenientemente
pulita, se sono d'intensità tale da arrecare molestia o disturbo ai
vicini.
Comportamento
penalmente sanzionato anche lasciare un'autovettura per molto tempo
con il motore acceso. Il reato di getto pericoloso di cose è
ipotizzabile anche in presenza di onde elettromagnetiche superiori
ai limiti di legge emesse dall'antenna di una stazione radio o da un
ripetitore televisivo collocati sul lastrico solare, per il solo
fatto che siano superiori ai limiti di legge, a nulla rilevando la
concreta idoneità delle onde a nuocere alla salute umana.
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