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GETTO PERICOLOSO DI COSE

 

L'art. 674 del Codice penale prevede il reato di getto pericoloso di cose, consistente nel gettare o nel versare in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, o, nei casi non consentiti dalla legge, nel provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo, atte a cagionare tali effetti.

Spazzare l'acqua piovana dal pavimento del balcone, sporcando i vetri o la biancheria stesa dal condomino del piano di sotto, non realizza questo reato per il Pretore di Foligno; meglio, comunque, evitare questo tipo di operazione: sia per educazione, sia perché si può incontrare un giudice che la pensi diversamente (la sanzione prevista è l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro), sia, infine, perché si può essere chia­mati a risarcire il danno.

Non si può neppure aprire un foro nel parapetto del balcone per far cadere l'acqua piovana nel sotto stante cortile, perché così facendo, oltre a gravare questa parte comune di una servitù di stillicidio (art. 908 c.c.), si creerebbe una situazione di pericolo per chi vi transita.

Possono dar luogo al reato anche la detenzione di animali, come nel caso delle esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione, e le esalazioni provenienti da un'abitazione non convenientemente pulita, se sono d'intensità tale da arrecare molestia o disturbo ai vicini.

Comportamento penalmente sanzionato anche lasciare un'autovettura per molto tempo con il motore acceso. Il reato di getto pericoloso di cose è ipotizzabile anche in presenza di onde elettromagnetiche superiori ai limiti di legge emesse dall'antenna di una stazione radio o da un ripetitore televisivo collocati sul lastrico solare, per il solo fatto che siano superiori ai limiti di legge, a nulla rilevando la concreta idoneità delle on­de a nuocere alla salute umana.