GARAGE
Il garage, in genere,
è una pertinenza dell'abitazione e quindi di proprietà esclusiva di
questo o quel condomino. l singoli proprietari possono adibire il
garage di cui sono proprietari anche ad altro uso (per esempio,
ripostiglio o sala hobby), a meno che ciò non sia vietato da un
regolamento contrattuale. In ogni caso, vanno rispettati il diritto
e la sicurezza degli altri condomini: non è consentito, per esempio,
il deposito in garage di sostanze infiammabili o altri materiali
pericolosi, né è legittimo svolgervi attività rumorose, a meno di
non provvedere a un'idonea insonorizzazione.
Il proprietario può, inoltre, intervenire sul garage di sua
proprietà in vari modi: per esempio, sostituendo la porta con una
serranda, a condizione, però, di non alterare il decoro
architettonico dell'edificio. Se poi la porta è basculante, può
essere sostituita con altra che si apra a libro, ma in tal caso,
oltre a non alterare il decoro architettonico, si deve evitare che
l'innovazione comporti un restringimento dello spazio condominiale
destinato al transito o una situazione di pericolo.
Ampliamento
L'assemblea può deliberare l'ampliamento dell'autorimessa
condominiale utilizzando i locali già adibiti a portineria e a
centrale termica, poiché questo tipo d'intervento non costituisce
innovazione vietata. La relativa spesa, salvo diverso accordo al
quale abbiano aderito tutti i condomini, va ripartita in proporzione
ai millesimi di proprietà.
Autorimesse
separate dall'edificio
Per le spese richieste dalla copertura di autorimesse separate
dall'edificio condominiale, si applicano criteri diversi a seconda
che la superficie sia cal¬pestabile o meno. Se la copertura è
calpestabile, agli oneri devono contribui¬re tutti i partecipanti
alla comunione, seguendo il criterio previsto per la manutenzione di
volte, soffitti e solai interni all'edificio. In particolare, sono a
carico di coloro che utilizzano il piano di calpestio le spese da
questo richie¬ste, e a carico dei proprietari della sotto stante
autorimessa i costi riguardan¬ti l'intonaco, la tinteggiatura e la
decorazione del soffitto.
I proprietari di autorimessa, che siano anche proprietari di
appartamento, sono ovviamente tenuti a contribuire in questa duplice
veste. Ricordiamo che, per essere considerato calpestabile, è
sufficiente che il piano sia utilizzabile, sia pure solo
potenzialmente, da tutti i condomini, anche quelli non proprietari
di autorimessa o posto auto. Se invece la copertura non è
calpe¬stabile, si applica il terzo comma dell'articolo 1123 del Cod.
civ.: la spesa deve essere sostenuta dai soli proprietari di garage
o posto auto cui il lastrico serve da copertura. Lo stesso criterio
si applica qualora il garage, separato dall'edificio condominiale e
ubicato sotto il cortile o il giardino comune, sia interessato da
infiltrazioni d'acqua, sia questa piovana o d'irrigazione,
pro¬venienti dalla copertura. In particolare, se la copertura delle
autorimesse è costituita dal giardino condominiale, e si pone quindi
il problema di evitare che l'acqua usata per l'irrigazione penetri
nei sotto stanti locali, la spesa ri¬chiesta dalla necessaria
impermeabilizzazione deve essere ripartita in base ai millesimi di
proprietà, ai sensi del primo comma dell'articolo 1123 del Cod.
civ., salvo diversa convenzione al¬la quale abbiano aderito tutti i
condomini.
Autoveicolo a gas
Il paragrafo IO.6 del decreto ministeriale 1/2/1986 sulla
sicurezza antin¬cendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili, dispone che il parcheggio di autoveicoli
alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è
consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con i
piani interrati.
Costruzione
autorimesse
Per costruire autorimesse autonome sul cortile o sul giardino
condominiale è necessaria l'unanimità, trattandosi di cambiare
destinazione alla cosa co¬mune, mentre se si tratta di costruirle
nel sotto suolo di queste parti comuni è sufficiente, sia in prima
sia in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di al¬meno 500
millesimi (articolo 9, legge 24/3/1989, n. 122).
Normativa
antincendio
Dalla sentenza n. 7077 del 22/6 /1995, con la quale la
Cassazione ha stabili¬to che la spesa per l'installazione delle
porte tagliafuoco grava esclusiva¬mente sui proprietari dei garage,
a nulla rilevando che tale intervento atten¬ga alla sicurezza
dell'intero edificio, si deduce che la spesa occorrente
all'adeguamento delle autorimesse alla nor¬mativa antincendio debba
essere ripartita soltanto fra i proprietari di queste, in base ai
millesimi di proprietà delle autorimesse stesse.
Pavimentazione
La pavimentazione del cortile antistante i garage è intervento di
manuten¬zione straordinaria. Può essere deliberata con il voto
favorevole della metà più uno dei condomini intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo
dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 334
millesimi, in seconda convocazione). Se il piazzale antistante i
garage è separato dalla restante zona condominiale da un cancello,
la cui chiave sia in dotazione esclusivamente ai proprietari dei
garage, alle spese di rifacimento del manto di asfalto sono tenuti a
concorrere solo i proprietari interessati. Se invece il cortile è
utilizzabile, anche dai condomini che non hanno garage, la spesa va
ripartita fra tutti in base ai millesimi di proprietà.
Porta
Il condomino può aprire, in corrispondenza della propria unità
immobilia¬re, una porta di accesso all'intercapedine e al garage
comune, trattandosi d'intervento che non rientra tra le innovazioni.
Non è pertanto richiesta l'approvazione dell'assemblea a maggioranza
qualificata e non si determina neppure la costituzione di una
servitù.
Rampa di accesso
Per le spese richieste dalla manutenzione della rampa di accesso
e dell'area anti¬stante occorre distinguere. Se vi hanno accesso i
soli proprietari di autorimessa, la spesa graverà esclusivamente su
di loro. Se invece queste parti possono essere, sia pure
potenzialmente, usate anche dagli altri condomini, la spesa dovrà
essere ripartita fra tutti in base ai millesimi, salvo diverso
accordo adottato all'unani¬mità. La rampa si considera destinata
all'uso comune se può essere utilizzata per operazioni di carico e
scarico al piano cantine o se possono accedervi camion di fornitori
o manutentori del condominio: per esempio, approvvigionamento
ga¬solio, spurgo fossa biologica, rotazione bidoni dell'immondizia.
Realizzazione box
È possibile utilizzare lo spazio dell'autorimessa condominiale,
di cui si sia proprietario esclusivo, per costruirvi un box. A
condizione che la costruzione non sia vietata da un regolamento
contrattuale e non arrechi danno alle parti comuni dell'edificio o
al godimento, anche da parte di un solo condomino, dell'area a lui
riservata: per esempio, non gli deve essere impedito di entrare o
uscire dalla propria auto.
Spese generali
Le spese di pulizia, illuminazione e manutenzione del garage
condominiale devono essere suddivise in proporzione ai millesimi di
proprietà, salvo di¬verso accordo al quale abbiano aderito tutti i
condomini.
Tetto
Alla spesa occorrente al rifacimento del tetto posto a copertura di
diversi pia¬ni di autorimesse devono contribuire, in proporzione
alla quota millesima¬le, tutti i proprietari alle cui autorimesse
esso serve da copertura e non solo i proprietari delle autorimesse
immediatamente sottostanti il tetto.
Trasformazione
locale
Se le caratteristiche obiettive di un locale condominiale lo
consentono, per esempio perché si trova al piano terra e ha accesso
alla via pubblica mediante passo carrabile, l'assemblea può
deliberare di trasformarlo in autorimessa con il voto favorevole
della metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di al¬meno
500 millesimi. La delibera è valida an¬che se i posti auto non sono
sufficienti per tutti, dal momento che il pari godimento della cosa
comune, come previsto dall'articolo 1102 del Cod. civ., non richiede
il godimento contemporaneo: si possono infatti stabilire dei turni.
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