AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

FUMO

 

Il divieto di fumare introdotto dall'articolo 51 della legge 16/01/2003' n. 3, si applica anche ai locali comuni chiusi dei condomini: per esempio, androne, scale, ascensore.

Il ministro della Salute, con nota del 24 gennaio 2005, n. 1505, ha chiarito che il divieto è motivato dall'indubbia esigenza di garantire anche in ambi­to condominiale la tutela della salute dal fumo passivo; questi spazi, infatti, non possono essere equiparati a un'abitazione privata, in quanto frequentati da condomini e da altre persone (per esempio, portiere, addetti alla manutenzione degli impianti, portalettere) che vi svolgono la propria attività lavorativa e alle quali deve essere estesa e garantita la tutela prevista dalla legge.

Da ciò deriva che l'amministratore è tenuto a esporre nell'androne, sulle scale e nell'ascensore i cartelli con il divieto di fumo e a vigilare sull'osservanza del divieto. I condomini e i frequentatori del fabbricato, per parte loro, possono richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto e, in caso d'inadempienza, segnalare la violazione all'autorità.