FUMO
Il divieto di
fumare introdotto dall'articolo 51 della legge 16/01/2003' n. 3, si
applica anche ai locali comuni chiusi dei condomini: per esempio,
androne, scale, ascensore.
Il ministro della
Salute, con nota del 24 gennaio 2005, n. 1505, ha chiarito che il
divieto è motivato dall'indubbia esigenza di garantire anche in
ambito condominiale la tutela della salute dal fumo passivo; questi
spazi, infatti, non possono essere equiparati a un'abitazione
privata, in quanto frequentati da condomini e da altre persone (per
esempio, portiere, addetti alla manutenzione degli impianti,
portalettere) che vi svolgono la propria attività lavorativa e alle
quali deve essere estesa e garantita la tutela prevista dalla legge.
Da ciò deriva che
l'amministratore è tenuto a esporre nell'androne, sulle scale e
nell'ascensore i cartelli con il divieto di fumo e a vigilare
sull'osservanza del divieto. I condomini e i frequentatori del
fabbricato, per parte loro, possono richiamare i trasgressori
all'osservanza del divieto e, in caso d'inadempienza, segnalare la
violazione all'autorità.
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