FONDO COMUNE
L'accantonamento
di un fondo comune per far fronte a spese più o meno ingenti e
impreviste è legittimo, ma solo se deliberato all'unanimità. Il
Tribunale di Napoli invece, ha ritenuto nulla la delibera
assembleare con la quale il condominio aveva costituito un fondo, da
investire in titoli pubblici, per future spese straordinarie, non
determinate né determinabili.
Anche se la
costituzione del fondo è consigliabile, per ridurre l'impatto che le
spese inattese possono avere sul budget familiare, non è facile
raggiungere l'unanimità. Una possibile soluzione è che alla
costituzione del fondo partecipino i soli condomini che l'hanno
approvata, versando i relativi importi su un conto separato da
quello riservato alla gestione condominiale e suddividendo fra i
depositanti, in proporzione ai versamenti effettuati, sia gli utili
(per esempio, gli interessi bancari od obbligazionari) sia le spese
di gestione.
La Cassazione ha
riconosciuto la legittimità di un fondo di riserva deliberato a
maggioranza e costituito dai canoni di locazione provenienti da
alcuni locali condominiali, mentre il Tribunale di Roma ha
stabilito che l'assemblea non può chiamare un condomino a
partecipare alla costituzione di un fondo avente lo scopo di
fronteggiare la sua morosità e alle spese di una causa avviata a
questo titolo nei suoi confronti.
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