FOGNATURA
Allaccio
Il condomino non può allacciare un water alla fognatura
condominiale, servendosi del pozzetto d'ispezione situato nel
proprio garage, se ciò comporta la soppressione della funzione
specifica del pozzetto, che è quella di consentire le periodiche
ispezioni dell'impianto.
Allaccio all'impianto comunale
Se i lavori di allaccio al sistema fognario comunale interessano
solo alcune unità immobiliari, la spesa deve essere ripartita fra i
rispettivi proprietari, in proporzione ai millesimi, salvo diverso
accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini. La stessa regola
vale per le spese di spurgo. In particolare, se gli appartamenti
sono dotati di fosse biologiche separate, ma collegate a un
collettore condominiale che immette i liquami nella fognatura
pubblica. l'impianto deve essere considerato comune; è pertanto
legittimo il criterio di eseguire lo spurgo contestuale dei
pozzetti, ripartendo la spesa su base millesimale.
Nulla vieta che i condomini si accordino per provvedere
singolarmente all'operazione, anche se questa soluzione è
sconsigliabile perché potrebbe creare inconvenienti all'impianto,
per non parlare del fastidio arrecato dalla frequente presenza,
nell'area condominiale, del mezzo adibito a questa attività.
Costruzione
La spesa occorrente alla costruzione di un nuovo impianto
fognario deve essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà,
come previsto dal primo comma dell'articolo 1123 del Cod. civ., a
condizione che i relativi condotti costituiscano un impianto unico,
non suscettibile di frazionamento.
Danni
Se la fognatura causa danni a un condomino, ne risponde il
condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di
fognatura che arriva fio no al punto d'innesto alla rete pubblica.
Se, invece, i danni derivano dalla parte esterna dell'impianto, ne
risponde il Comune, per esempio perché dovuti a cattiva
manutenzione. Se poi il danno proviene dalla fognatura posta al
servizio di una sola scala o di parte di essa, la spesa grava sui
condomini che traggono utilità dall'impianto che ha provocato il
danno, in proporzione ai rispettivi millesimi. Se, infine, si
dimostra che l'occlusione della fognatura, e quindi il danno, sono
riconducibili a fatto e colpa di un condomino, dei danni risponde
soltanto questi.
Riparazione
Alle spese di riparazione della fognatura devono contribuire i
soli condomini serviti dall'impianto, a meno che un regolamento
contrattuale non chiami a concorrervi anche quelli le cui unità
immobiliari non sono allacciate.
Ripartizione spese
Le spese richieste dall'impianto fognario condominiale vanno
ripartite fra i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo
diverso accordo.
Il condomino, però, la cui unità immobiliare, pur compresa nella
tabella millesimale generale dell'edificio, non sia dotata di
servizi collegati all'impianto fognario, non è tenuto a contribuire
alla spesa (salvo che un regolamento contrattuale non disponga
altrimenti). La tabella. infatti, si riferisce alle spese generali e
a quelle riguardanti le parti di edificio comuni a tutti i
condomini.
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